Stiamo organizzando un soggiorno linguistico (mini-stay) di una settimana per gli studenti di 4^ superiore nel Regno Unito. Vogliamo affidarci nuovamente alla stessa agenzia che si è occupata del viaggio dello scorso anno, poiché il servizio ha soddisfatto tutte le nostre aspettative. Tuttavia, ci chiediamo se sia possibile ricontattarla, considerando che non è risultata aggiudicataria di alcun viaggio di istruzione quest'anno. Potremmo correre il rischio di non rispettare il principio di rotazione? La categoria merceologica è la stessa, in quanto ci rivolgiamo a un'agenzia di viaggi, ma il dubbio riguarda la tipologia di viaggio (soggiorno linguistico anziché viaggio di istruzione). Se fosse possibile utilizzare lo stesso operatore economico, sarebbe possibile procedere con una trattativa diretta, dato che l’importo si aggira tra i 50.000 e i 60.000 euro?

Secondo l’art. 49, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, il principio di rotazione prevede che non sia consentito affidare un appalto al contraente uscente se, nel caso di due consecutivi affidamenti, l’oggetto dell’appalto rientra nello stesso settore merceologico, nella stessa categoria di opere o nello stesso settore di servizi.

Nel caso in esame, l'agenzia di viaggio non sembra essere l’operatore economico uscente, dal momento che non è risultata aggiudicataria per questo anno scolastico. È importante sottolineare che il principio di rotazione si applica al settore merceologico e non alla tipologia specifica del viaggio (come soggiorno linguistico o viaggio di istruzione). Pertanto, se l'affidatario non è il "contraente uscente" nel settore dei viaggi di istruzione, non c’è motivo di preoccuparsi per il rispetto del principio di rotazione.

Inoltre, non ci sono ostacoli all’affidamento diretto, considerando che l’importo richiesto è inferiore alla soglia prevista per la procedura di gara. Tuttavia, bisogna fare attenzione alla possibilità che, sommando gli affidamenti relativi a viaggi di istruzione nello stesso settore merceologico, si superi la soglia di interesse comunitario. In tal caso, si renderebbe necessario procedere con una procedura aperta. La deroga prevista per dicembre 2024 consente solo di ottenere un CIG sopra la soglia senza qualificazione specifica, ma il superamento della soglia comunitaria rimane un aspetto importante da considerare.

Il problema relativo al superamento della soglia è un tema che si ripropone dal 2016 ed è stato alla base delle note ANAC/MIM in materia, quindi è importante verificare attentamente il totale degli affidamenti e le relative soglie.

NORMATIVA

  • Sentenza 08-03-2017 n. 1336 – TAR Campania Napoli Sezione Seconda
  • Sentenza 18-01-2018 – Appalto sottosoglia e principio di rotazione: non invitare il contraente uscente è la regola TAR Campania Napoli Sezione Quinta
  • Decreto Legislativo 18-04-2016