L'ARAN con il parere n° 33102 del 17/02/2025 intervie ne sui permessi per diritto allo studio.

Al riguardo è stato richiesto all’ARAN quale interpretazio ne dare all’art. 37 del CCNL del 18/01/2024 e, in particolare, se i permessi retribuiti di cui all’art. 37 del CCNL Istruzione e ricer ca del 18.01.2024, le c.d. 150 ore per frequentare corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-uni versitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale possono essere fruiti per la frequenza dei corsi di una università telematica, con lezioni erogate in moda lità asincrona?

L’ARAN ha chiarito che il CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024, all’art.37, disciplina il diritto allo studio per il personale scolastico, sancendo al comma 6 che i criteri per la fru izione dei permessi per il diritto allo studio sono definiti in sede di contrattazione integrativa regionale. L’art. 37 richiamato, stabilisce, tra l’altro, la quantificazione dei permessi straordinari, nella misura massima di cento cinquanta ore annue individuali, la limitazione numerica dei beneficiari pari al 3% del totale delle unità di personale in ser vizio all’inizio di ogni anno. Il comma 2, in particolare, dispo ne che i permessi in parola “sono concessi per la frequenza di cor si finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universi tari, postuniversitari,...”.

Inoltre, il successivo comma 5 prevede che “il personale che fruisce dei permessi di cui al comma 1 è te nuto a presentare alla propria amministrazione idonea certifi cazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami fina li sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi per sonali con relativo recupero delle somme indebitamente corrispo ste.”

Tanto premesso, con riguardo all’utilizzo delle 150 ore di permesso per il diritto allo studio, questa Agenzia non può che confermare l’orientamento giurisprudenziale espresso dal giudice di legittimità, Cass. Civ., sezione lavoro, sent. n. 10344/2008 e ribadito nella successiva sentenza n. 17128/2013 secondo cui per frequenza ai corsi deve intendersi la parteci pazione alle lezioni coincidenti con l’orario di servizio, con esclusione della mera attività di studio.

La Corte afferma che “i permessi retribuiti possono essere concessi soltanto per frequentare i corsi indicati nella clausola in orari coincidenti con quelli di servizio, non per tutte le necessità connesse all’esigenza di prepa razione degli esami, ovvero per altre attività complementari...”. A conferma di ciò, si porta a conoscenza la circolare n. 12 del 2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica. Pertanto, nel caso di università telematiche, in relazione alle lezioni erogate in modalità asincrona, non può che condividersi quanto affermato dalla Corte dei Conti Sicilia con la sentenza n. 171/2015 che, sull’argomento, evidenzia come il lavoratore ha diritto a fruire dei permessi “solo nel caso in cui” provi “alla propria amministrazione di appartenenza di aver seguito effettivamente lezioni trasmesse in via telematica esclusivamente in orari e giorni coincidenti con quelli in cui” è “tenuto a svolgere la propria attività lavorativa”.