Nella RSU dell'istituto da me diretto, originariamente composta da 6 rappresentanti in quanto presenti più di 200 dipendenti, è stata rilevata dal sottoscritto la decadenza, decorsi i 45 giorni (art. 9 c. 7 ACNQ 2022), di due componenti, uno per trasferimento ad altra scuola, uno per contratto al termine delle attività didattiche (30/06). Un sindacato mi contesta di non aver rilevato la decadenza di altri due componenti che avevano un contratto al 31/08, ma che sono stati immessi in ruolo e hanno ripreso servizio nella stessa scuola, senza soluzione di continuità, l'1/09. Chiedo pertanto se si possano considerare decaduti questi ultimi due rappresentanti, ossia se matura decadenza (ai sensi dell'art. 9 c. 4) in caso di cessazione del contratto a tempo determinato al 31/08 e assunzione a tempo indeterminato nella medesima scuola l'1/09 del nuovo anno scolastico.
Risposta
Con riferimento al quesito che si riscontra si rappresenta quanto segue.
I due componenti con contratto a tempo determinato fino al 31/08 con la scadenza del contratto si determina l'interruzione del rapporto di lavoro con contratto a tempo determinato.
Di conseguenza la scadenza del contratto determina una vera e propria cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.
I due dipendenti anche se sono stati immediatamente assunti a tempo indeterminato nella stessa scuola a partire dal 1/9, sono stati assunti in una nuova posizione giuridica e soprattutto con un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Nel caso in questione la decadenza dei due componenti della RSU si basa esattamente sulla causa “cessazione del rapporto di lavoro” prevista dall’art. 9, comma 4.
Dal tenore letterale della disposizione pattizia di cui all’art. 9 comma 4, la decadenza scatta in automatico al momento della cessazione del rapporto: non è prevista alcuna clausola derogatoria che confermi la carica come componente della RSU sulla base della continuità del servizio sia pure con uno status diverso.
Inoltre, negli orientamenti dell'ARAN è chiara la questione nel prevedere la sostituzione del componente decaduto con il primo dei non-eletti della medesima lista.
Ciò significa che, al verificarsi della cessazione del contratto (31/08), la carica di componente come RSU deve essere considerata come venuta meno. Di conseguenza scatta l'obbligo di provvedere alla surroga con componenti non eletti se disponibili.
Di conseguenza, se non è stata eseguita la surroga con gli aventi diritto (primo dei non-eletti), la carica del singolo è da considerarsi decaduta e, in funzione di quanti siano gli altri membri deceduti o surrogati, potrebbe configurarsi anche la decadenza parziale o totale dell’intera RSU (se si scende sotto il 50% dei componenti previsti).









