Come si applica la disciplina dell’infortunio sul lavoro al dipendente della scuola con contratto a tempo determinato cui venga conferita una ulteriore nomina nelle more della guarigione dall’infortunio stesso?
L’istituto dell’ “infortunio sul lavoro” è disciplinato dall’art. 20 del CCNL Scuola del 29.11.2007, il quale espressamente dispone:
“1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, non si computa ai fini del limite massi mo del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinché il dipendente giunga a completa guarigione cli nica. In tale periodo al dipenden te spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 17, comma 8, lett. a).
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l’assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipenden te da causa di servizio, al lavo ratore spetta l’intera retribuzione per tutto il periodo di conserva zione del posto di cui all’art. 17, commi 1, 2 e 3.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dirette alla generalità del personale del la scuola e pertanto si applicano anche ai dipendenti con contrat to a tempo determinato, nei limi ti della durata della nomina, e anche a valere su eventuale ulte riore nomina conferita in costan za delle patologie di cui sopra”. In base a tale articolo, quin di, la scuola è tenuta ad impu tare ad infortunio le assenze del personale scolastico, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, nel caso in cui l’in fortunio sia occorso in costanza di rapporto di lavoro con l’isti tuzione scolastica. Infatti, il CCNL Scuola del 29.11.2007 ha voluto garantire una particolare tutela al perso nale scolastico che durante lo svolgimento della propria at tività lavorativa, quindi in oc casione del lavoro prestato nel contesto scolastico, subisce un infortunio che lo renda tempo raneamente inabile al lavoro. Tale tutela per il personale a tempo determinato si sostanzia nella conservazione del posto con diritto all’intera retribuzio ne per tutto il periodo della no mina. In caso di ulteriore nomina a tempo determinato, conferita prima della guarigione dall’in fortunio sul lavoro, la tutela del comma 3 su citato è prorogata entro il limite massimo della durata della nuova nomina e nel rispetto del citato art. 20.








