Gentile direttore,
pongo alla sua attenzione un quesito a cui ho cercato di dare risposta. So che solo la sua professionalità può aiutarmi a risolverlo
Un docente che ha prestato servizio nella scuola che attualmente dirigo, chiede il riconoscimento del servizio militare di leva ai fini della ricostruzione di carriera (ai fini pensionistici e di buonuscita ha già ottenuto tale riconoscimento). Si precisa che il docente
- è stato immesso in ruolo il 01.10.1971 e che è in quiescenza a seguito di dimissioni volontarie dal 01.09. 2008
- ha espletato il servizio militare dal 25.04.1969 al 24.07.1970, per 15 mesi.
L’istituto che ha curato all’epoca del pensionamento la ricostruzione di carriera del docente gli ha inizialmente riconosciuto tale beneficio, ma l’amministrazione ha provveduto a successivamente a recuperare tali somme indebitamente corrisposte.
Il docente rivendica tale diritto e chiede al mio istituto di emettere un nuovo decreto di ricostruzione della carriera poiché ritiene di aver diritto al riconoscimento di tale periodo.
Da una disamina della normativa riguardante il riconoscimento del servizio militare ai fini della ricostruzione della carriera si evince che sebbene il c.7 dell’art. 485 del D. Lgs 297/94 stabilisca che “il periodo di servizio militare di leva, o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva, è valido a tutti gli effetti”, e che l’art. 20 della Legge 24 dicembre 1986, n. 958 riconosca "il periodo di servizio militare .. valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianita' lavorativa ai fini del trattamento previdenziale nel settore pubblico”.
L’art. 7, c.1 della L. 412 del 1991 individuando la platea dei destinatari di tale beneficio chiarisce che: "il servizio militare valutabile ai sensi dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e' esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge, nonche' quello prestato successivamente". Tale assunto è chiarito anche dalla successiva Circolare della Funzione Pubblica n. 8574 del 20 febbraio 1992 nella quale viene chiarito, al punto A) SOGGETTI DESTINATARI , che i “Destinatari del beneficio di cui trattasi sono tutti i pubblici dipendenti in posizione di ruolo, incluso il personale non appartenente ai comparti di contrattazione collettiva individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, la cui assunzione sia avvenuta in epoca successiva alla data di entrata in vigore della legge n. 958/1986 (30 gennaio 1987) e che abbiano ultimato il servizio militare dopo la predetta data. Pertanto, come si evince chiaramente dal contenuto dell'art. 7, comma 1, della citata legge n. 412/1991, non rientrano fra i destinatari del beneficio tutti quei pubblici dipendenti che hanno concluso la prestazione del servizio militare in epoca antecedente al 30 gennaio 1987”.
Dai dati su forniti riferiti al periodo di servizio del docente e del periodo in chi ha assolto il servizio militare di leva si desume che lo stesso non debba averne diritto.
Si chiede, pertanto, se le richieste del docente debbano essere accolte o se invece si debba darne diniego.
Si ringrazia in anticipo per la risposta.
RIPOSTA
Con riferimento al quesito posto si fa presente che la fonte normativa principale è l’articolo 20 della Legge n. 958/1986 – Riconoscimento del servizio militare:
“Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l’inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico.”
Successivamente fu emanata una circolare ministeriale – C.M. n. 29 del 3/1/1996 – tramite la quale sono stati disposti chiarimenti in merito all’applicazione del medesimo articolo. Nella medesima è specificato che il servizio militare di leva è valutabile ai fini giuridici ed economici a decorrere dalla data d’immissione in ruolo a prescindere:
- che sia stato prestato in costanza di rapporto d’impiego;
- se in corso di prestazione o
- prestato successivamente alla data del 30/01/1987.
Se, invece, il servizio militare di leva è stato prestato prima del 30/01/1987 è valutabile, ma ad una condizione:
- se prestato in costanza di rapporto d’impiego.
Per cui a nostro parere poiché per le ricostruzioni di carriera non esiste una normativa da poter applicare in via analogica si può rispondere al docente dicendo che la normativa non consente la valutazione ai fini della carriera del servizio militare prestato prima del 30/1/1987.









