La scuola, intesa come comunità professionale, deve trovare nella legalità dell’inclusione non un limite, ma la condizione per realizzare pienamente la propria missione costituzionale.
Nel dibattito scolastico contemporaneo, il contenzioso è talvolta percepito come un’interferenza esterna nella sfera educativa. La giurisprudenza del TAR Liguria dimostra il contrario: il giudice amministrativo non sostituisce il consiglio di classe, ma verifica che il procedimento valutativo si sia svolto nel rispetto: della legge 170/2010, delle Linee Guida MIUR (DM 5669/2011), del d.lgs. 62/201 e dei principi di proporzionalità, ragionevolezza ed effettività della tutela educativa, infine dell’obbligo istituzionale di assicurare personalizzazione dell’apprendimento (DPR 275/1999, art. 1, comma 2).
Dall’analisi dei provvedimenti liguri degli ultimi due anni (2024-2025), emerge un elemento chiaro: i ricorsi relativi a PDP, BES e DSA mostrano un elevato tasso di accoglimento, soprattutto quando denunciano irregolarità istruttorie o violazioni delle misure compensative. Ne sono esempi: Sentenza TAR Liguria n. 623/2024 – accoglimento per mancata applicazione delle misure previste dal PDP durante l’esame di maturità; Ordinanza n. 198/2025 – rivalutazione della prova orale per griglia non adattata al PDP (DSA/BES); Ordinanza n. 224/2025 – rinnovazione delle prove scritte e orali per mancata concessione dei tempi aggiuntivi previsti nel PDP; Ordinanza n. 22/2025 – inottemperanza nella fase d’esame, con ordine di rivalutazione secondo i dispositivi compensativi effettivamente utilizzati durante l’anno (iPad con sintesi vocale).
L’ultima, quella del 22 novembre 2025, con ricorso presentato dagli avvocati Giuseppe Gallenca, Davide Gallenca e Stefano Callà, che conferma ulteriormente questo percorso interpretativo, ponendosi in continuità con le precedenti e rafforzando un orientamento giurisprudenziale ormai maturo: la scuola non può adottare criteri valutativi standardizzati quando l’alunno richiede misure specifiche e previamente deliberate. Con l’ordinanza n. 308/2025, il TAR ha riaffermato che una sola insufficienza, in una materia direttamente connessa al disturbo certificato (discalculia), non può prevalere sul diritto allo studio e sulla personalizzazione dell’apprendimento.
In tutti questi casi, la costante è la stessa: la scuola non aveva pienamente attuato il PDP, oppure aveva applicato criteri valutativi standardizzati a studenti che richiedevano misure specifiche. Pur non potendo considerarlo un dato statistico ufficiale, tutti questi accoglimenti rappresentano un indicatore significativo dell’orientamento del TAR Liguria sulla tutela del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali. Questo non significa che il ricorso sia uno strumento “automatico” - ogni caso richiede documentazione solida, coerenza del percorso scolastico, nette violazioni del PDP - ma rivela che la giustizia amministrativa ligure applica con rigore la normativa inclusiva, sanziona con decisione le omissioni nella personalizzazione e valuta con attenzione la posizione dell’alunno e il suo reale percorso.
Quando ricorrere “funziona”: un intervento mirato, non automatico
Il caso specifico del ricorso presentato dagli avvocati Giuseppe Gallenca, Davide Gallenca e Stefano Callà ha riconosciuto che, nella comparazione tra gli interessi, prevale quello di consentire alla studentessa di proseguire regolarmente il proprio percorso di studi, poiché un eventuale accoglimento del ricorso a fine anno “non le sarebbe più utile”.
Una decisione chiara, che rimette al centro un principio spesso trascurato: il ricorso amministrativo non è un capriccio del genitore, ma uno strumento di tutela dell’alunno quando la scuola non garantisce il rispetto della normativa sull’inclusione.
L’alunna era stata bocciata per un’unica insufficienza in matematica, proprio la materia direttamente condizionata dal disturbo certificato. L’insufficienza unica in una disciplina, direttamente incisa dal disturbo certificato, si è rivelata un indice non sufficiente per una decisione tanto gravosa. La revisione giurisdizionale non si è dunque sostituita al merito valutativo, ma ha accertato la non coerenza tra PDP, percorso didattico annuale e giudizio finale, richiamando la scuola ai propri obblighi funzionali.
La duplice pronuncia del TAR Liguria - prima in sede monocratica, poi in sede collegiale - conferma che, in presenza di studenti con disturbi specifici dell’apprendimento, il rispetto del PDP e della personalizzazione didattica non è una facoltà, ma un obbligo giuridico pieno.
Secondo gli avvocati dello studio, il ricorso diventa realmente efficace in situazioni specifiche, quando sussistono elementi oggettivi che rendono illegittimo il provvedimento scolastico, come la mancata attuazione del Piano Didattico Personalizzato (PDP), il collegamento diretto tra l’unica insufficienza e il disturbo dell’apprendimento, l’assenza di misure compensative o valutazioni non personalizzate e incoerenza tra la storia scolastica dell’alunno e la decisione finale.
Il ricorso si rivela dunque uno strumento di garanzia sistemica, volto a verificare se la scuola abbia adeguatamente documentato, applicato e monitorato le misure compensative/dispensative. Il PDP è «un atto della scuola» che impegna l’istituzione a realizzare interventi coerenti e non derogabili.
Il rispetto del PDP e della personalizzazione didattica non è una facoltà, ma un obbligo giuridico pieno.
La decisione rimette al centro un principio che troppo spesso viene dimenticato: la valutazione scolastica non può prescindere dalla piena attuazione degli strumenti di inclusione, né può trasformarsi in un atto meramente formale, sganciato dalla storia scolastica dell’alunno e dalla normativa vigente.
L’esperienza giurisprudenziale ligure conferma che, per prevenire contenziosi e garantire un percorso inclusivo, le scuole dovrebbero: documentare puntualmente l’applicazione delle misure previste; assicurare la coerenza tra PDP, verifiche periodiche e valutazione finale; informare tempestivamente le famiglie sulle modalità di utilizzo degli strumenti compensativi; annotare eventuali criticità o difformità, sia in caso di mancata consegna di materiali compensativi, sia in presenza di contestazioni; prevedere incontri periodici con i genitori, anche in caso di dissenso sul PDP, ricalcando quanto suggerito dalle Linee Guida e dallo stesso articolo di riferimento.
Il ricorso giurisdizionale quindi non rappresenta un’interferenza impropria nell’autonomia scolastica. Esso costituisce invece un presidio di legalità, finalizzato a verificare la corretta applicazione dei principi di inclusione e personalizzazione, e ad assicurare che la valutazione non sia frutto di rigidità procedurali, ma di un processo educativo rispettoso della persona dell’alunno.
La decisione del TAR Liguria non crea automatismi, ma ribadisce un principio giuridico essenziale: la personalizzazione non è una facoltà, ma un obbligo. E quando la scuola non lo rispetta, il giudice amministrativo può e deve intervenire, purché il ricorso sia documentato, mirato e costruito a tutela dell’alunno.








