Il fatto
Con sentenza n. 5037/2024 il Tribunale di Torino si pronuncia favorevolmente nei confronti della non non ammissione di un bambino con status vaccinale non regolare alla scuola per l'infanzia.
L'istituto scolastico in questione adottava il provvedimento di decadenza dell'iscrizione di un alunno alla scuola per l'Infanzia a causa della non regolarità del suo status vaccinale. I genitori facevano quindi causa al comune sostenendo che la decadenza dell'iscrizione del loro figlio minore alla scuola primaria lede il diritto costituzionale alla salute basato sul consenso informato (articolo 32 della Costituzione), oltre che il diritto alla privacy.
Il commento
I genitori sostenevano che la legge 219/2017 consentiva loro di sottrarsi all'obbligo vaccinale introdotto dal decreto legge 73-2017, mettendo in primo piano l'autodeterminazione del paziente, in questo caso del minore sotto la tutela dei genitori. Secondo i genitori la presenza del dissenso informato (e dunque l'assenza del consenso informato) regolarizzava lo status di salute del minore perché il medico non avrebbe potuto eseguire il trattamento sanitario senza consenso informato dei genitori, il quale è richiesto anche per i vaccini obbligatori.
Il tribunale smonta la tesi della famiglia respingendo la causa dei genitori e la richiesta della riammissione a scuola e del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali perché le vaccinazioni in questione erano obbligatorie e il dissenso informato non equivale alla vaccinazione e alla regolarizzazione dello status medico del minore. Il decreto-legge 73/2017, in effetti, detta alcune cause di esenzione dall’obbligo vaccinale, ma in questo caso non sussistono ipotesi che avrebbero potuto sottrarre il bambino all'obbligo vaccinale, in quanto non ci sono specifiche documentazioni cliniche che attestino il pericolo per la salute e la necessaria libera scelta da parte del medico e del pediatra.
Sul sito regionale di prevenzione sanitaria Piemonte si legge: "La Legge n. 119/2017 prevede l'obbligo di vaccinazione per tutti i bambini in età scolare per alcune malattie infettive: morbillo, parotite, rosolia, pertosse, varicella, polio, difterite, tetano, epatite B, haemofilus influenzae di tipo B. Per l'anno scolastico 2024/2025 i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale d'istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie dovranno inviare l'elenco di tutti gli iscritti da zero a 16 anni (coorte di nascita 2008 compresa) entro il 15 maggio 2024 alle ASL competenti. Le scuole, i servizi educativi e i centri di formazione non devono chiedere ai genitori di produrre alcuna documentazione vaccinale al momento dell'iscrizione: è compito delle ASL informare ogni anno le scuole dello stato vaccinale del minore.
I genitori dei minori che risultano inadempienti devono essere invitati dagli istituti scolastici a presentarsi presso il proprio centro vaccinale per regolarizzare la posizione dei propri figli. Il Servizio Vaccinale, dopo le opportune verifiche e valutazioni, o dopo aver proceduto alla somministrazione delle vaccinazioni mancanti, rilascerà la certificazione aggiornata (su modello predefinito) al genitore, che la consegnerà alla scuola. Si ricorda che in tutti i servizi vaccinali della Regione Piemonte è garantita la possibilità da parte delle famiglie dei minori non in regola con le vaccinazioni di ottenere la vaccinazione in accesso diretto, senza prenotazione, negli orari previsti."
La decisione
Il tribunale esaminando la contestazione delle due violazioni, ovvero quella dell'articolo 32 della Costituzione e quella sulla privacy, non rinviene profili idonei a invalidare il provvedimento di decadenza e dunque repinge le richieste dei genitori di riammettere il bambino alla scuola dell'infanzia, escludendo loro anche l'ipotesi di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.