La Corte di Cassazione Sez. Lav., ord. 1° giugno 2025, n. 14763 ha stabilito che è illegittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore che, in permesso ai sensi della Legge n. 104/92, pur allontanandosi in alcuni momenti dall'abitazione in cui coabita con il soggetto assistito, risulti aver dedicato il restante tempo a forme effettive di assistenza.
L'utilizzo dei permessi per attività personali non integra di per sé abuso del diritto ove residui un concreto apporto assistenziale e il tempo liberato dall'obbligo lavorativo risulti comunque impiegato, in misura prevalente, nella cura del disabile.
La Corte d'appello riformando la sentenza di primo grado, ha accolto il ricorso avverso il licenziamento di una lavoratri ce alla quale era stato contesta to, tra l'altro, il ripetuto abuso dei permessi ex lege 104/1992.
La Corte di appello deduceva che la lavoratrice aveva provato che nei giorni oggetto di conte stazione si era allontanata dalla propria abitazione, nella quale dimorava anche la suocera di sabile, per brevi periodi, della durata variabile tra mezz'o ra e un'ora e cinquantacinque minuti, al fine di praticare la camminata veloce prescrittale nell'ambito di una cura dell'a sma bronchiale da cui era af fetta. Concludeva che, attesa la durata limitata degli allonta namenti, determinati tra l'altro da una necessità terapeutica, in uno con la circostanza che du rante gli stessi la lavoratrice era sempre in contatto telefonico con una collaboratrice che as sisteva la familiare, doveva ri tenersi del tutto insussistente il contestato abuso dei permessi.
Conseguentemente condannava il datore di lavoro alla reintegra zione della dipendente oltre al pagamento di una somma pari alla retribuzione globale di fat to dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra zione, fino a un massimo di 12 mensilità, dedotto l'eventuale aliunde perceptum, oltre al ver samento dei contributi previ denziali e assistenziali. Avverso la sentenza della Corte di Appello il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione, eccependo che il giudice di merito avrebbe erro neamente interpretato il dato normativo in materia di per messi ex lege 104/1992, in ra gione del quale anche un breve esercizio di attività differenti da quelle di assistenza avrebbe rile vanza disciplinare e costituireb be abuso del diritto.
La Corte di cassazione ha richiamato il suo consolidato orientamento secondo cui tra la fruizione del permesso ex lege 104/1992 e l'assistenza del disa bile deve sussistere un nesso cau sale diretto. "Ove il nesso causa le tra l'assenza e l'assistenza al disabile manchi, si è in presenza di un uso improprio ovvero di un abuso del diritto, o secondo altra prospettiva, di una grave violazione dei doveri di corret tezza e buona fede, sia nei con fronti del datore di lavoro (che sopporta modifiche organizza tive per esigenze di ordine ge nerale) che dell'Ente assicurati vo".Tale nesso deve individuarsi nella funzionalizzazione del tempo liberato dall'obbligazio ne lavorativa alla soddisfazione dei bisogni dell'assistito "senza automatismi o rigide misura zioni dei segmenti temporali dedicati all'assistenza in rela zione all'orario di lavoro", come del resto dimostrato dalla circo stanza che i permessi de quibus siano disciplinati dal legislatore su base mensile e non oraria e che possano esser fruiti a condi zione che il disabile non sia ri coverato a tempo pieno, purchè risulti in ogni caso soddisfatta la finalità per cui l'ordinamento riconosce il diritto ai permessi.
Ritiene la Cassazione che la sentenza impugnata sia conforme ai suesposti principi. Infatti, nel caso di specie, la Corte territo riale ha ritenuto provato che la lavoratrice nei giorni oggetto di contestazione si era allontanata dall'abitazione, in cui la perso na assistita dimorava, solo ed esclusivamente per compiere la camminata veloce prescrittale dal medico.
Condivisibilmente i giudici del reclamo hanno pertanto escluso la sussistenza dell'abuso dei permessi, poichè, per consolidata giurisprudenza, la funzione assistenziale non viene meno allorchè nell'ambi to dell'intera giornata il dipen dente dedichi un limitato lasso di tempo al fine di recuperare le energie spese in favore del la persona con handicap grave, o, come nel caso di specie, allo svolgimento di un'attività di carattere terapeutico, purchè residui un concreto apporto assistenziale e il tempo libera to dall'obbligo lavorativo risulti comunque impiegato, in misura prevalente, nella cura del disabi le. Del pari infondato il motivo di ricorso relativo all'erronea inclusione del premio di rendi mento nella retribuzione globa le di fatto. La Cassazione rigetta pertanto il ricorso.








