Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 257 del 5/11/2025, è stata pubblicata la Legge 30 ottobre 2025, n. 164, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026”.

ALLEGATO IL TESTO COORDINATO

Con l’entrata in vigore del decreto sulle «misure urgenti in materia di esami di Stato ed esami integrativi del secondo ciclo di istruzione», il legislatore interviene in modo organico sul sistema conclusivo della scuola secondaria di secondo grado, ridefinendo la denominazione, la funzione, la struttura dell’Esame di maturità, nonché diversi profili relativi alle commissioni d’esame, ai percorsi integrativi, al percorso digitale-formativo dello studente e ai criteri di valutazione. Il presente articolo intende offrire una panoramica delle novità, con attenzione agli impatti sull’attività delle istituzioni scolastiche, sugli studenti e sul personale, evidenziando profili che richiedono particolare cura nella implementazione.

Novità principali

1. Denominazione e funzione dell’esame
Il comma 1-lettera a), punto 1) sostituisce il comma 1 dell’art. 12 del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62, stabilendo che «L’esame di Stato conclusivo … è denominato “esame di maturità”».
Inoltre, viene definita una funzione più ampia e orientata: l’esame verifica conoscenze, abilità e competenze dell’indirizzo di studio, con riferimento alle Indicazioni nazionali (licei) e alle Linee guida (istituti tecnici e professionali), e valuta il grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità acquisito al termine del percorso di studio, tenuto anche conto dell’impegno scolastico e di altre attività coerenti con il percorso di studio, “in una prospettiva di sviluppo integrale della persona”.
Infine, è esplicitata la funzione orientativa: l’esame intende sostenere scelte consapevoli in ordine al proseguimento degli studi o all’inserimento nel mondo del lavoro.

2. Inclusione di percorsi PCTO/formazione scuola-lavoro e competenze digitali
Il nuovo comma 2 (lettera a) punto 1) dell’art. 12 stabilisce che l’esame tenga conto, in rapporto al profilo educativo, culturale e professionale, anche della partecipazione alle attività di formazione scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello studente ex art. 1, comma 28, legge 13 luglio 2015, n. 107.

3. Educazione civica
Il nuovo comma 3 (art. 12) sancisce che l’esame tiene conto anche delle competenze maturate nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica, come definite dalla legge 20 agosto 2019, n. 92.

4. Composizione delle commissioni d’esame
All’art. 16, comma 4, modifica della composizione: presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame «sono costituite commissioni d’esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da due membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da due membri interni, afferenti alle aree disciplinari individuate con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito». Ciò implica una maggiore proporzione e numerosità di membri esterni, nonché una standardizzazione nella composizione.

5. Validità dell’esame
All’art. 17, è introdotto il comma 2-bis: «L’esame di maturità è validamente sostenuto se il candidato ha regolarmente svolto tutte le prove di cui al comma 2».
Si precisa quindi con maggiore chiarezza che la regolare partecipazione a tutte le prove previste è condizione di validità dell’esame.

6. Definizione delle materie e modalità del colloquio
Il nuovo comma 7 (art. 17) demanda a decreto ministeriale l’individuazione annuale, entro gennaio, delle discipline oggetto della seconda prova, dell’eventuale terza prova scritta, nonché delle quattro discipline oggetto del colloquio di cui al comma 9, oltre alle modalità organizzative del colloquio stesso (lettera a) punto 2).
Il comma 9 (art. 17) è sostituito: il colloquio verte sulle quattro discipline individuate e deve verificare l’acquisizione dei contenuti e metodi, la capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze, di argomentare in modo critico e personale, nonché il grado di responsabilità e maturità raggiunto, tenuto conto dell’impegno scolastico e di attività coerenti con il percorso di studio, nonché del grado di responsabilità o impegno evidenziati in azioni particolarmente meritevoli. Inoltre, la commissione tiene anche conto delle competenze maturate nell’insegnamento dell’educazione civica.

7. Bonus punti per merito
All’art. 18, comma 5: la commissione può integrare il punteggio fino a un massimo di tre punti ove il candidato abbia ottenuto un punteggio complessivo di almeno 90 punti tra credito scolastico e prove d’esame.

8. Diploma e curriculum dello studente
All’art. 21, comma 2: al secondo periodo, dopo le parole «sono indicati,», si inserisce «all’esito dell’esame di maturità,».
Al comma 3: con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito sono adottati il modello relativo al diploma finale e, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il modello relativo al curriculum dello studente.

9. Approvazione e decorrenza
Il comma 1-bis dell’art. 1 prevede che il decreto ministeriale (art. 16, comma 4, primo periodo) sia adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
Il comma 2 sancisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, ogni riferimento all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo è da intendersi fatto all’esame di maturità di cui al comma 1.

10. Altre disposizioni correlate (esami integrativi, filiera formativa tecnologico-professionale, personale ATA, edilizia scolastica,…)
Vengono inoltre introdotte modifiche significative in tema di esami integrativi di cui all’art. 1 del d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, modifiche all’art. 19 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, disposizioni urgenti per il rinnovo del CCNL scuola, edilizia scolastica, trasporto studenti e altri aspetti non strettamente legati all’esame di maturità.

L’esplicita valorizzazione delle attività di “formazione scuola-lavoro” (ex PCTO) e delle competenze digitali riporta l’esame nell’ottica di un sistema formativo che non si limita alla mera accertamento delle conoscenze, ma punta alla competenza, all’esperienza e all’orientamento. Ciò richiede alle scuole una forte integrazione tra curricolo, percorsi extracurriculari e orientamento verso il terziario o il mondo produttivo.

L’articolazione della funzione dell’esame non solo come certificazione ma come occasione di orientamento consapevole e crescita personale rappresenta un cambiamento culturale. Le istituzioni scolastiche e i docenti dovranno predisporre percorsi, strumenti e comunicazioni che consentano agli studenti di comprendere la dimensione orientativa dell’esame.

La composizione più esterna delle commissioni e l’articolazione “una commissione ogni due classi” possono aumentare l’omogeneità e l’equità nell’esame su scala nazionale. Tuttavia, richiedono una pianificazione puntuale da parte degli Uffici scolastici regionali e delle scuole per la copertura dei ruoli esterni, la formazione dei commissari e la logistica nelle sedi d’esame.

La chiarificazione della validità dell’esame solo se tutte le prove sono regolarmente svolte (art. 17 comma 2-bis) elimina zone grigie interpretative e rafforza il requisito di regolarità. Le scuole dovranno monitorare scrupolosamente la partecipazione di ciascun candidato e rispettare le disposizioni operative.

La possibilità di integrare fino a 3 punti premiali per merito degli studenti che abbiano ottenuto almeno 90 punti introduce un incentivo alla prestazione elevata. Le scuole dovranno definire criteri trasparenti e comunicati tempestivamente.

L’obbligo di un modello unico per il diploma e per il curriculum dello studente, definito da decreto ministeriale, impone agli istituti adeguamenti di procedura e format. Il coinvolgimento del Garante per i dati personali nel modello di curriculum richiede attenzione alla protezione dei dati degli studenti.

  • Formazione dei commissari esterni: data la maggiore presenza di esterni, è fondamentale un piano di formazione specifica: contenuti, criteri valutativi, omogeneità su scala nazionale.

  • Chiarezza nelle modalità del colloquio: il colloquio non è più solo disciplina-centrico, ma mira alla capacità di “argomentare in modo critico e personale” e al grado di maturità e responsabilità acquisita: occorre preparare gli studenti in modo adeguato e tempestivo.

  • Integrazione PCTO e competenze digitali nel percorso scolastico: le scuole dovranno assicurare che tali esperienze vengano effettivamente realizzate, documentate e valutate, al fine di essere “tenute in conto” dall’esame.

  • Monitoraggio delle prove e della regolarità: la condizione di validità dell’esame (partecipazione a tutte le prove) richiede che i dirigenti scolastici pongano in essere procedure chiare per l’ammissione, la presenza e la registrazione degli studenti alle prove.

  • Adeguamento logistico-organizzativo delle sedi d’esame: l’organizzazione di una commissione ogni due classi richiede un dimensionamento adeguato delle sedi, spazi, vigilanza, materiali, per evitare sovraccarichi o assunzioni di rischio.

  • Comunicazione verso studenti e famiglie: la funzione orientativa dell’esame, e l’ampiezza dei criteri valutativi, impone trasparenza, guide, incontri di orientamento per la lettura del nuovo modello d’esame, così da evitare fraintendimenti e ansie improprie.

Il decreto introduce un’importante evoluzione dell’esame conclusivo della scuola secondaria di secondo grado, riequilibrando l’attenzione tra conoscenze disciplinari, competenze, maturazione personale e raccordo con il mondo del lavoro e dell’università. Le istituzioni scolastiche sono chiamate a un salto di qualità in termini organizzativi, formativi e comunicativi. La fase di transizione richiede vigilanza, preparazione e proattività — affinché l’ambizione normativa si traduca in prassi efficace e coerente, a beneficio degli studenti e del sistema formativo nel suo complesso.