Con decreto presidenziale n. 1243/2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Sezione Prima, ha accolto la richiesta di misure cautelari monocratiche proposta dai genitori di una studentessa con Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA), disponendone l’ammissione con riserva alla classe successiva presso un istituto di istruzione superiore savonese.

La decisione, firmata dal Presidente Giuseppe Caruso, si inserisce nel solco della giurisprudenza che tutela il diritto allo studio e all’inclusione scolastica degli alunni con disturbi certificati, riaffermando il valore vincolante del Piano Didattico Personalizzato (PDP).

La studentessa, affetta da discalculia grave documentata da certificazione neuropsicologica, era stata non ammessa alla classe successiva per una sola insufficienza in matematica, con voto “2”.

Secondo il ricorso presentato dai legali della famiglia, la decisione sarebbe viziata da violazione del PDP e del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), nonché da difetto assoluto di istruttoria e mancata applicazione delle misure compensative e dispensative previste dalla Legge 170/2010 e dal D.Lgs. 66/2017.

Il ricorso sottolinea che le verifiche, comprese quelle di recupero, sono state identiche a quelle degli altri studenti, senza alcuna riduzione, né concessione di tempi aggiuntivi o prove orali di compensazione.
Inoltre, dalla documentazione acquisita non risultano verbali della prova orale, griglie di valutazionecriteri di correzione, in violazione dei principi di trasparenza e tracciabilità fissati dal D.P.R. 122/2009 e dalla Legge 241/1990.

Nel decreto del 31 ottobre, il TAR rileva che la studentessa “ha riportato un’unica, seppur grave, insufficienza in materia nella quale sussiste un disturbo certificato di natura neurobiologica”.

Il Presidente ha ritenuto prevalente l’interesse della ricorrente a proseguire il percorso scolastico, evidenziando che “in caso contrario, l’eventuale accoglimento del ricorso non le sarebbe comunque di alcuna utilità”.
Pertanto, ha disposto l’ammissione provvisoria alla classe successiva, fissando la camera di consiglio del 21 novembre 2025 per la valutazione collegiale.

Il decreto conferma l’orientamento secondo cui la mancata attuazione del PDP costituisce una violazione di legge e può rendere illegittimo l’intero procedimento valutativo.
Il giudice amministrativo riconosce la necessità di tutelare in via d’urgenza il diritto all’istruzione in presenza di un “pregiudizio educativo non reversibile”, che deriverebbe dall’interruzione del percorso scolastico.

La decisione valorizza i principi di equità sostanziale e ragionevolezza educativa, affermando che la valutazione deve tenere conto delle specifiche condizioni di apprendimento dello studente, in conformità all’art. 4 del D.P.R. 122/2009 e all’art. 5 della Legge 170/2010.

La pronuncia del TAR Liguria rappresenta un importante richiamo per le istituzioni scolastiche: le misure previste nei PDP non sono meri suggerimenti metodologici, ma obblighi giuridici vincolanti.
Ogni fase della valutazione – dalle verifiche intermedie alle prove di recupero – deve essere documentata, tracciabile e coerente con il profilo educativo dello studente.

La decisione ribadisce che la funzione valutativa della scuola non può ridursi a un atto burocratico, ma deve perseguire finalità formative e inclusive, assicurando pari opportunità a tutti gli studenti.

Il principio affermato è netto: la scuola deve adattare la valutazione all’alunno, non costringere l’alunno ad adattarsi a una valutazione standardizzata.