È illegittima la mancata ammissione di un alunno alla classe successiva della scuola secondaria di primo grado, ove risulti che la scuola, pur sapendo che vi era una situazione conflittuale tra i genitori dello studente e che ne era stato disposto l'affidamento congiunto ad entrambi, abbia relazionato esclusivamente alla madre in ordine al rendimento scolastico negativo dello studente.
T.A.R. sez. I - Trieste, 12/10/2017, n. 312