Si tratta dell’ordinanza n. 17017 del 26 giugno 2025 della Prima Sezione della Corte di Cassazione. In una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affermato che i corsi di lingua inglese sostenuti per figlia o figlio minore possono essere considerati spese ordinarie, anche se non preventivamente concordati tra ex coniugi separati. Una madre aveva deciso di iscrivere la figlia a un corso extrascolastico di inglese senza ottenere l’approvazione del padre e aveva successivamente richiesto il rimborso. Il Tribunale di Roma aveva negato la restituzione, ma l'Alta Corte ha ribaltato la decisione.
In sostanza, la Corte ha stabilito che non serve il consenso dell’altro genitore per spese di questo tipo, se rientrano nelle attività ordinarie a beneficio del minore.
La decisione sottolinea che, anche qualora si trattasse di una spesa straordinaria, l’assenza di un accordo preventivo non esclude automaticamente il diritto al rimborso, purché la spesa:
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sia utile al benessere e alla formazione del minore;
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sia proporzionata al tenore di vita della famiglia.
Questa impostazione limita il rischio che un genitore possa opporsi per principio o ostacolare decisioni fondate sull’interesse educativo del figlio.
La Cassazione rafforza il principio di responsabilità condivisa tra genitori separati, valorizzando il benessere educativo dei figli al di sopra di eventuali rigidità formali. In caso di disaccordo, non è sufficiente il mancato preavviso per negare un rimborso: ciò che conta è l’interesse concreto del minore e la coerenza della spesa con la vita familiare.