Nota a Cass. civ., sez. lav., ord. 11 agosto 2025, n. 23084 Cassazione civile sez lav 11 08…

La Corte di Cassazione interviene nuovamente sul tema della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza e sulla sua collocazione rispetto all’orario di lavoro dei docenti. L’ordinanza n. 23084/2025, depositata l’11 agosto 2025, affronta un caso molto frequente nelle scuole: la partecipazione a corsi sulla sicurezza svolti in orario pomeridiano o comunque al di fuori dell’orario strettamente didattico.

Un docente, impegnato in un corso sulla sicurezza organizzato dall’istituto nel mese di giugno, chiedeva che le ore frequentate fossero retribuite come ore aggiuntive ex art. 30 CCNL, sostenendo che:

  • la formazione era stata svolta fuori dall’orario di insegnamento;
  • l’attività formativa non rientrava tra gli obblighi di servizio del docente previsti dagli artt. 28 e 29 CCNL.

Il Tribunale di Terni aveva inizialmente accolto la domanda, ma la Corte d’Appello di Perugia riformava la decisione: e ora la Cassazione conferma l’impostazione del giudice di secondo grado.

La Corte richiama l’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, norma chiarissima:

La formazione in materia di salute e sicurezza deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici per il lavoratore.

Questo significa che:

  • la formazione non è un’attività “in più”;
  • non può essere collocata fuori dall’orario di lavoro;
  • non genera automaticamente diritto a compensi aggiuntivi.

Secondo la Cassazione, il punto centrale è la natura dell’orario di lavoro dei docenti, caratterizzato da:

  • 18 ore settimanali di attività di insegnamento (art. 28 CCNL);
  • attività funzionali all’insegnamento (art. 29 CCNL), senza un tetto orario predeterminato come per il personale ATA.

Poiché nel mese di giugno l’attività didattica è sospesa, la partecipazione a corsi sulla sicurezza può essere ragionevolmente ricondotta all’orario di lavoro entro il limite delle 18 ore settimanali.

La Corte osserva che:

  • il docente non aveva provato di aver già esaurito le 18 ore nel periodo interessato;
  • il corso prevedeva un impegno complessivo di sole 12 ore;
  • quindi non si configurava alcun superamento dell’orario contrattuale.

L’art. 30 CCNL (che disciplina le attività aggiuntive) non è applicabile alla formazione obbligatoria sulla sicurezza, perché:

  • trasformerebbe un obbligo legale in un’attività retribuita come straordinario;
  • contrasterebbe con il D.Lgs. 81/2008 che impone la collocazione della formazione entro l’orario di lavoro;
  • violerebbe la ratio della normativa primaria.

La Cassazione quindi conferma che non spetta alcun compenso aggiuntivo.

Il ricorso viene rigettato, con condanna del lavoratore alle spese.

La pronuncia è particolarmente rilevante per i dirigenti scolastici e per le istituzioni scolastiche, perché:

  • chiarisce definitivamente che i corsi di formazione sulla sicurezza possono essere collocati nel mese di giugno, senza generare straordinari;
  • conferma che tali attività rientrano nell’orario di lavoro dei docenti;
  • esclude che il personale possa rivendicare compensi aggiuntivi quando il corso si svolge nel rispetto del limite delle 18 ore settimanali;
  • ribadisce la distinzione tra formazione obbligatoria e attività extra ex art. 30 CCNL.

La Cassazione offre una lettura coerente con il sistema normativo: la formazione sulla sicurezza è un obbligo-diritto del docente, va svolta durante l’orario di lavoro e non può diventare fonte di spesa aggiuntiva per l’amministrazione. Una decisione utile per prevenire contenziosi e per programmare con maggiore serenità le attività di formazione obbligatoria.