Buongiorno, chiedo se sia corretta la costituzione del dipartimento di sostegno nell'ambito di un'istituzione scolastica, in quanto i dipartimenti sono disciplinari. Domando, inoltre, se sussista normativa particolare al riguardo. Grazie.

RISPOSTA

Con riferimento al quesito che si riscontra si chiarisce quanto segue.

In primis si premette che la costituzione del Dipartimento di Sostegno è legittima se:

  • deliberato dal Collegio dei Docenti (che ha piena competenza in materia – art. 7 D.Lgs. 297/1994);
  • inserito nel PTOF come articolazione funzionale;
  • finalizzato alle attività previste dalla normativa sull’inclusione: PEI, personalizzazione, coordinamento, monitoraggi, formazione.

In particolare si chiarisce che non esiste una norma che espressamente lo istituisce.

Ma esistono norme che impongono alla scuola attività che richiedono un organismo collegiale stabile, e che legittimano pienamente tale struttura all’interno dell’autonomia organizzativa.

Le scuole devono infatti:

  • garantire coordinamento dei docenti di sostegno → 13 L. 104/1992
  • redigere, monitorare e aggiornare i PEI → Lgs. 66/2017, art. 7 e 9
  • assicurare progettazione inclusiva → P.R. 275/1999
  • monitorare efficacia delle misure → I. 182/2020

Queste funzioni non possono essere svolte da un singolo docente, ma da un'articolazione organizzata.

E' vero che i che i dipartimenti sono disciplinari ma l’autonomia scolastica consente pienamente di costituire dipartimenti tematici o trasversali, purché deliberati dal Collegio dei Docenti.

Fonti che lo confermano: D.P.R. 275/1999 – Art. 4 e 5

  • Le istituzioni scolastiche possono organizzare autonomamente la didattica attraverso articoli interni.
  • Il Collegio può articolarsi in commissioni, gruppi di lavoro, dipartimenti secondo esigenze educative.

Linee guida e orientamenti sull’inclusione (D.Lgs. 66/2017 – D.I. 182/2020)

Pur non nominando formalmente un “dipartimento di sostegno”, promuovono esplicitamente strutture collegiali stabili per:

  • coordinamento dei docenti di sostegno;
  • progettazione PEI;
  • raccordo con il GLO;
  • monitoraggio degli interventi inclusivi.

Il D.Lgs. 66/2017, art. 9 e 10 richiede alle scuole “funzioni di coordinamento didattico dell’inclusione” (seppure non specifica la forma).

Note del ministero sull' inclusione

Le principali (es. Nota MIUR 4274/2009; Nota 2215/2017; Nota 33699/2020; Nota 3390/2023-2024) raccomandano “organismi interni stabili di coordinamento” sul sostegno.

Molte scuole vi danno attuazione proprio tramite un Dipartimento di Inclusione o Dipartimento di Sostegno deliberato dal Collegio.