La punizione del sette in condotta attribuito in modo generalizzato a tutta la classe non risponde al principio della responsabilità individuale ed è pertanto illegittima.
Il Consiglio di classe di un liceo campano aveva ritenuto di sanzionare in modo esemplare tutti gli studenti che avevano partecipato ad un viaggio di istruzione, nel corso del quale si erano verificati episodi di danneggiamento della struttura alberghiera. Una tale decisione però veniva contestata dai genitori di uno degli alunni che,lamentando vari profili di violazione dei principi costituzionali e legislativi sulla responsabilità individuale di chi commette illeciti, avevano promosso ricorso al TAR , ma con esito negativo.
Con l’appello in esame, l’alunno – divenuto nel frattempo maggiorenne – ha impugnato la sentenza del TAR, chiedendone la riforma e sostenendo che il sette in condotta aveva punito indiscriminatamente tutti gli alunni, anche coloro che non avevano commesso alcun fatto illecito e che nulla poteva legittimare un provvedimento diretto a punirlo in virtù di una inesistente responsabilità collettiva’.
Tali censure sono state accolte dal Consiglio di Stato che, nel porre l’accento sul principio della responsabilità individuale, ha sottolineato come l’art. 27 della Costituzione limita tale principio con riferimento alla responsabilità penale, mentre in altri settori dell’ordinamento è ammessa la responsabilità solidale, anche tra l’autore del fatto e chi ‘autore’ non possa essere qualificato (per le sanzioni amministrative pecuniarie, v. gli artt. 5 e 6 della legge n. 689 del 1981; per la responsabilità civile, v. gli artt. 2047 ss. del codice civile). Tuttavia, quando si tratta di determinare le conseguenze della commissione di un reato (anche se di danneggiamento) e di sanzioni che incidono non sulla libertà personale ma su uno status della persona (tra cui indubbiamente rientra l’attribuzione del sette in condotta, quale riferita alla personalità dello studente), si deve applicare il principio della responsabilità personale… Il principio della responsabilità individuale trova applicazione anche nel mondo scolastico: non è possibile ammettere che la mancata individuazione dell’autore (o degli autori) di un illecito, all’interno o all’esterno della sede scolastica, consenta la punizione – quali coautori del fatto - di tutti coloro che sono risultati presenti… Ne consegue che – non risultando in alcun modo coinvolto l’appellante nei fatti che hanno condotto ai danneggiamenti commessi nell’albergo – risulta illegittima la determinazione effettuata dal consiglio di classe per ‘eccesso di zelo’, di attribuirgli il voto del sette in condotta.