Giunge a questa dirigenza richiesta da parte di due alunni della classe terza indirizzo TL Costruzioni aeronautiche di trasferirsi nella classe seconda dello stesso indirizzo, stesso Istituto, ma di filiera formativa integrata -corso quadriennale (ex DM 240/2023).
Considerazioni : di fatto la classe seconda sperimentale si configura quasi come un terzo anno, poiché si iniziano a studiare le materie di indirizzo; comunque sono garantiti i tre anni di formazione di indirizzo prima dell'esame di maturità; i docenti della classe seconda sperimentale non ravvisano motivi ostativi.
Chiedo parere poiché gli studenti dovrebbero replicare lo studio delle materie del 2° anno quali italiano, matematica e Inglese. E' possibile?
Grazie
Risposta
Il problema dei passaggi nell’ambito del sistema nazionale di istruzione non è mai stato precisamente regolamentato, nonostante ciò fosse esplicitamente previsto ai sensi del D.Lgs 226/05. Per cui rispetto al quesito posto non ci sono riferimenti normativi.
Attualmente risulta regolamentata soltanto la situazione dei passaggi tra Istruzione professionale e sistema di IeFP, che ha un puntuale riferimento nel decreto approvato previo accordo in conferenza stato regioni (DM n.427 del 22 maggio 2018, che recepisce l’accordo n.100 del 10 maggio 2018)
L'indicazione per il caso oggetto del quesito in cui viene richiesto un “ingresso” da altri indirizzi del sistema di istruzione, si ritiene non sia possibile l’ammissione a classi precedenti a quella già frequentata, poiché si può considerare ancora vigente il Regio Decreto 652/1925 che prevede l’iscrizione alla classe corrispondente al titolo posseduto.
Anche gli artt. 192 e 193 e l’OM 90/2001 non prevedono l’ipotesi di “retrocessione”, cioè di ammissione ad una classe precedente a quella già frequentata, seppure di diverso indirizzo.







