Nell'Istituto che dirigo un docente risulta aver maturato un totale di 1 anno, 2 mesi e 10 giorni di assenza per malattia nell'ultimo triennio, calcolato a decorrere dal 7 novembre 2022.
Considerando il dato attuale di assenza (pari a 1 anno, 2 mesi e 10 giorni, equivalenti a 435 giorni) e che il periodo residuo di comporto è pari a 105 giorni (540 - 435), si prevede che, in caso di assenza continuativa a decorrere dal 31 ottobre 2025, il termine ultimo per il superamento del periodo di comporto (18 mesi) ricadrà presumibilmente nella data del 12 febbraio 2026.
E' corretta l'intenzione dell'Istituto di procedere alla richiesta di Accertamento sanitario in ottemperanza al principio di tempestività? quali adempimenti conseguenziali?
E' giusto inviare una missiva via pec al docente al fine prevenire che si ingeneri un ragionevole affidamento sulla posizione dello stesso?
quali elementi deve contenere la relazione del dirigente scolastico per la richiesta della visita?
RISPOSTA:
Con riferimento al quesito posto si richiamano in primis le norme che disciplinano il comporto nel caso di superamento del limite massimo di assenza per malattia.
Il CCNL Comparto Scuola 29 novembre 2007 all’art. 17, comma 1, prevede che il dipendente a tempo indeterminato assente per malattia abbia diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi (“periodo di comporto”) nell’arco di un triennio, sommando le assenze intervenute nei tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso.
Al comma 2 dello stesso art. 17 è prevista la possibilità, a richiesta del lavoratore, di un ulteriore periodo di 18 mesi di conservazione del posto non retribuita, in casi particolarmente gravi.
Ai fini del computo del periodo di comporto (18 mesi) “si sommano, alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente” l’ultimo episodio morboso.
Il D.P.R. 27 luglio 2011 n. 171 disciplina al Capo II la verifica dell’idoneità e la possibile risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di inidoneità permanente. In particolare l’art. 3, comma 3, lett. a) prevede come ipotesi in cui può essere attivata la procedura: “l’assenza del dipendente per malattia superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento”.
Pertanto è ragionevole attivarsi per tempo, oltre che doveroso, in previsione del superamento del limite massimo dell'assenza per malattia purché vengano considerati alcuni aspetti importanti.
Il superamento del periodo di comporto (periodo di conservazione del posto) costituisce uno dei presupposti per l’Amministrazione per richiedere la verifica dell’idoneità ex DPR 171/2011, art. 3, c.3 lett. a). Quindi, già in situazione in cui il docente sta per superare o abbia superato il limite contrattuale (18 mesi) può legittimamente attivarsi. (In dottrina si parla di “avviso nell’imminenza del superamento” del periodo di comporto).
La “tempestività” va intesa nell’ottica del dovere del Dirigente di provvedere a tutela dell’organizzazione scolastica e della continuità del servizio (oltre che della posizione del lavoratore) e non di attendere passivamente lo scadere. In tal senso, il Dirigente, nell’imminenza del raggiungimento del periodo di comporto, avvisa il dipendente che, nel persistere dello stato di malattia, si conclude il primo periodo di conservazione del posto e pertanto verrà avviato a visita medica.
Però è fondamentale che il computo sia corretto e che siano esclusi eventuali periodi che non rientrano nel computo del comporto (es. gravi patologie con terapie salvavita, ricovero ospedaliero, day-hospital, che possono, se certificati come “gravi patologie” ex art. 17 comma 9 CCNL, non concorrere al conteggio).
In altri termini: se l’assenza proseguirà, l’Amministrazione può precorrere e inviare l’avviso già ora, ma formalmente l’istanza di visita medica ai sensi del DPR 171/2011 è tipicamente attivabile al momento del superamento del periodo di comporto o quando sussistano valutazioni oggettive sullo stato di salute dell’interessato (disturbi gravi, evidenti e ripetuti) che facciano fondatamente presumere inidoneità.
Gli adempimenti che il Dirigente scolastico deve compiere sul piano istruttorio nell'ipotesi di superamento del comporto in sintesi sono i seguenti:
- Verificare e documentare il conteggio delle assenze per malattia intervenute nel triennio precedente l’ultimo evento morboso e il periodo in corso, al fine di stabilire lo stato del periodo di comporto (art. 17 CCNL).
- Accertare che non ricorrano cause di esclusione dal computo (ricoveri, day-hospital, gravi patologie, infortuni sul lavoro, malattia gravidanza) e eventualmente escluderli.
- Avvisare il dipendente nell’imminenza del superamento del comporto che il mancato rientro al lavoro o il perdurare della malattia potrebbe dar luogo ad avvio della verifica di idoneità.
- Qualora si configuri il superamento del periodo di comporto ovvero sussistano altri presupposti (come gravi condizioni di salute che fanno presumere inidoneità), procedere con la trasmissione della richiesta di visita medico-collegiale all’INPS.
- Allegare una relazione a cura del Dirigente scolastico alla richiesta, nella quale si evidenzino i dati delle assenze e gli elementi fattuali che motivano la richiesta.
- Dare comunicazione al dipendente dell’avvio della procedura, della data della visita (quando fissata) e degli eventuali diritti di assistenza (medico di fiducia, contraddittorio) a sua disposizione.
Infine, è sicuramente consigliabile inviare al docente una comunicazione formale (via PEC o altro mezzo idoneo) in prossimità del superamento del comporto, con la finalità di:
- informarlo della situazione (assenze accumulate, residuo comporto, possibile conseguenza del superamento),
- metterlo in condizione di conoscere la posizione e di valutare il proprio comportamento (ripresa servizio, comunicazione dello stato di salute, ecc.),
- tutelare l’Amministrazione scolastica dal rischio di un affidamento ingiusto o di contestazioni successive per mancata informazione.







