Nota alla Cass. civ., sez. lav., ord. 20 agosto 2025, n. 23608
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23608 del 20 agosto 2025, torna ad affrontare il tema – assai frequente nelle istituzioni scolastiche riguardo le chiusure prefestive per il personale ATA. In particolare la questione riguarda come recuperare la giornata di chiusura prefestiva.
Nelle scuole è ormai prassi consolidata quella di imputare le giornate di chiusura prefestiva alle ferie del personale ATA. Quindi il recupero della mancata prestazione di servizio avviene utilizzando le giornate di ferie di cui il dipendente dispone.
Il caso affrontato dalla Corte di Cassazione riguarda un collaboratore scolastico , a cui il Dirigente scolastico aveva scalato due giorni di ferie per coprire la chiusura prefestiva dei locali il 7 e il 30 aprile 2012.
Il dipendente tra i motivi del ricorso sosteneva che il piano delle attività prevedesse, in alternativa, il recupero di ore aggiuntive o l’utilizzo delle festività soppresse, non la fruizione coattiva delle ferie.
La corte di Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile, ricordando che l’interpretazione del piano delle attività – atto amministrativo adottato dal dirigente scolastico previo confronto sindacale – è rimessa al giudice di merito e non può essere sostituita da una diversa lettura in sede di legittimità.
Il punto più rilevante della decisione riguarda la natura del potere datoriale in materia di ferie.
La Corte ribadisce che imputare a ferie le chiusure prefestive è legittimo da parte del dirigente scolastico e che il piano delle attività del personale ATA è un atto organizzativo insindacabile in sede di legittimità.
Secondo un principio consolidato la Corte ha affermato che la fissazione delle ferie spetta al datore di lavoro, che deve conciliare le esigenze organizzative dell’istituto con l’interesse del dipendente.
Nel caso di specie la Corte ha rilevato che:
- le festività soppresse erano già state già godute da parte del dipendente;
- non vi erano ore aggiuntive già maturate da utilizzare per il recupero delle giornate di chiusura della scuola;
- il recupero non può essere programmato su straordinari futuri;
- le chiusure erano immediatamente antecedenti festività, realizzando la finalità fisiologica di riposo.
Di conseguenza la decisione assunta dal dirigente scolastico di imputare a ferie le due giornate di recupero dei prefestivi fruiti era pienamente legittima.
Con un secondo motivo di ricorso il ricorrente aveva lamentato che l’amministrazione avesse imposto due singole giornate, frazionando la fruizione.
La Corte di Cassazione anche su tale punto richiamando l’art. 13 del CCNL ATA 2006-2009, ha ribadito che la norma consente espressamente il frazionamento delle ferie, purché resti garantito il periodo di almeno 15 giorni continuativi tra luglio e agosto. Non essendovi alcuna lesione di tale diritto, la censura è stata respinta.
Infine, la Corte si pronuncia anche sul diritto al recupero delle ore di frequenza di corsi di formazione senza preventiva autorizzazione. In proposito la Corte afferma che la partecipazione ad un seminario di formazione deve essere tempestivamente autorizzata: in mancanza di autorizzazione, il lavoratore non può pretendere ore di recupero o altri benefici.
In conclusione da questa pronuncia della Corte di Cassazione in cui si afferma che:
- il dirigente scolastico e il Direttore SGA, mediante il piano delle attività del personale ATA, possono legittimamente programmare le modalità di recupero delle giornate chiusure prefestive;
- in mancanza di festività soppresse disponibili o di ore di recupero già maturate, il dirigente può imputare a ferie il recupero delle giornate di chiusura prefestiva;
- il frazionamento in singole giornate delle ferie non è di per sé illegittimo;
- le attività di formazione devono essere preventivamente autorizzate per generare il diritto al recupero.
si desumono importanti principi per la corretta applicazione della disciplina contrattuale del personale ATA.








