Nell’analisi odierna si andrà ad approfondire la lettura della Sentenza del T.A.R. Tribunale Amministrativo Regionale numero 76/2024, nella quale verrà trattata la tematica riguardante la legittimità della bocciatura di uno studente di una scuola secondaria di secondo grado che, all’esito dei corsi di recupero estivi, confermava le gravi insufficienze già evidenziate alla chiusura dell’anno scola stico da parte del Consiglio di classe.
Nella fattispecie con la disamina attuale si andrà ad analizzare una specifica si tuazione in cui il giudizio su uno studente viene rimanda to a settembre per sostenere, poi, in seguito ad un corso di recupero attivato dalla stessa Istituzione scolastica o, in alternativa, allo studio autonomo da parte dello studente stesso, una prova che valuti il superamento delle criticità riscontrate nel corso dell’anno ed evidenziate nell’ultimo scrutinio dal Consiglio di classe, quando è in funzione va lutativa. Durante lo scrutinio finale, le cui decisioni sono state oggetto di impugnazione, si è alla presenza di uno studente con un numero di insufficienze che, di per sé, non porterebbe ad una bocciatura, infatti lo studente in questione, a chiusura dell’anno scolastico, riportava solo due gravi insufficienze (4 in matematica e 4 in fisica), e, per questo, il suo giudizio veniva sospeso e rimandato a settembre, al superamento dell’esame previsto. Alla chiusura dei corsi di recupero estivi, però, venivano conferma te le predette insufficienze e, anzi, veniva evidenziato un peggioramento in una di esse, esattamente 3 in matema tica e 4 in fisica.
Partendo con ordine nell’analisi della normativa citata nella Sentenza di interesse, ci si chiede: quando, uno stu dente, viene di fatto bocciato? Questo è il classico quesito che almeno una volta nella vita scolastica ogni studente si è posto specialmente quando, con l’avvicinarsi della fine dell'anno scolastico, si realizza che alcune insufficienze non sono ancora state “recupera te” e potrebbero rivelarsi per così dire pericolose, al fine della buona riuscita dell'anno e, quindi, del superamento dello stesso e poter, di conseguenza, avanzare all’anno scolastico successivo, proseguendo così il proprio per corso scolastico verso l’agognato diploma. Non studiare o, comunque, studiare troppo poco è sicuramente la più importante motivazione dietro una eventuale bocciatura ovviamente, in quanto la scuola è sicuramente un luogo in cui gli studenti possono interagire con il gruppo dei pari, possono crescere, sbagliare e imparare dai propri er rori in un ambiente il più possibile sereno e protetto, ma, si sa, è comunque tanto bella quanto dura, soprattutto perché le distrazioni sono tante a causa dell’età anagrafi ca in cui la scuola viene frequenta, ma, anche, per via delle varie attività extrascolastiche che inevitabilmente sempre di più si incentivano, in quanto risultano importanti per lo sviluppo e la crescita degli studenti anche in ottica della loro vita futura al di fuori della scuola. Ulteriore motivazio ne che spiega le complicazioni che attanagliano spesso il percorso scolastico di molti studenti, è sicuramente la difficoltà intrinseca di alcune materie, che risultano na turalmente più ostiche in relazione a quelle che possono essere le competenze pregresse, le aspirazioni e le capaci tà di ogni singolo studente. Nell’Ordinanza Ministeriale numero 92 del 5 novembre 2007, all’articolo 1 si legge che: “La valutazione è un processo che accompagna lo stu dente per l’intero percorso formativo, perseguendo l’obietti vo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimen ti. 2. I processi valutativi, correlati agli obiettivi indicati nel piano dell’offerta formativa della singola istituzione scola stica, mirano a sviluppare nello studente una sempre mag giore responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati e a garantire la qualità del percorso formativo in coerenza con gli obiettivi specifici previsti per ciascun anno dell’indi rizzo seguito”.
Altro elemento importante da prendere in considerazione è che ogni scuola, in maniera autonoma, stabilisce il numero delle insufficienze con cui il giudizio f inale dello studente viene di fatto interrotto e si ritiene che lo stesso necessiti di ripetere l’anno per raggiungere gli obiettivi richiesti. In realtà non esiste un riferimento normativo in cui venga citato in maniera specifica il nu mero di debiti formativi concessi da un Consiglio di clas se, oltre il quale ci si debba ritenere non ammessi o sotto il quale gli studenti debbano necessariamente passare alla classe successiva, ma, di norma, si tende a non assegnare più di tre debiti da recuperare prima dell'inizio dell'anno successivo. A decidere in Consiglio di classe sono i docenti che, pre sieduti dal Dirigente scolastico, caso per caso dovranno stabilire la definitiva bocciatura o l'assegnazione dei de biti formativi dopo aver fatto un bilancio sulle carenze da sanare, a tal proposito si cita ancora una volta la suddetta Ordinanza Ministeriale numero 92, questa volta l’articolo 3 comma 1, nel quale si legge: “I consigli di classe, su indica zione dei singoli insegnanti delle materie oggetto di recupe ro, mantengono la responsabilità didattica nell’individuare la natura delle carenze, nell’indicare gli obiettivi dell’azione di recupero e nel certificarne gli esiti ai fini del saldo del debito formativo”. Seguendo l’ordine alfabetico, quindi, si chiama in causa la situazione di ogni singolo alunno e, per prima cosa, si considera se il ragazzo abbia il numero minimo di ore di presenza a scuola necessarie per passare l’anno. Qualora abbia superato il 25% di ore di assenza andrà in contro alla bocciatura, infatti all’articolo 1 comma 7 del D.P.R. - Decreto del Presidente della Repubblica - numero 122 del 22 giugno 2009 si legge che: “A decorrere dall'an no scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annua le personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibi lità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza,comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclu sione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo”.Determinante per la promozione è anche il voto in con dotta: chi incorre in un’insufficienza relativamente al comportamento sarà inevitabilmente bocciato, infatti alla Legge numero 169 del 2008, articolo 2 comma 1, è precisato che “Fermo restando quanto previsto dal regola mento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamen to di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle isti tuzioni scolastiche anche fuori della propria sede”. Il voto in condotta è collettivo ed è deciso all'unanimità dai docenti essendo determinante per la bocciatura o la promozione, così come precisato al successivo comma 3 dello stesso articolo, dove si legge, infatti, che: “la votazione sul com portamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclu sivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimi, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo”. Ma, in realtà, tutti i voti sono decisi in maniera collettiva: il professore di ogni materia, infatti, esprime la sua pro posta di voto, ma quello che poi comparirà sui quadri fi nali deve essere concordato con tutti gli altri professori. Ogni docente, quindi, propone il voto per la materia di cui è titolare esprimendo un giudizio motivato che riflet ta i risultati dello studente nelle varie verifiche sostenute, ma, anche, su una valutazione complessiva dell'impegno e dell'interesse dimostrati nel corso dell'anno, si legge, sul tema, all’articolo 1 comma 3 del succitato D.P.R. nu mero 122 del 2009, che: “La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendi mento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesi mi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendi mento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel set tore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consi glio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000”.
La proposta del voto deve poi tenere conto anche della pagella di metà anno, e laddove presenti, anche dei de biti del primo quadrimestre. L'ultima parola, come ac cennato, spetta comunque al Consiglio di classe che può decidere di assegnare il debito formativo oppure, in presenza di troppe insufficienze, decidere di bocciare diret tamente lo studente. Al successivo comma 5 sempre del succitato articolo 1 del D.P.R. numero 122, si legge che: “Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assi curare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offer ta formativa”, e, nel comma 6 precisa che: “Nello scrutinio f inale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più disci pline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l’esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall’alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l’am missione alla frequenza della classe successiva e l’attribuzio ne del credito scolastico”. Ogni singolo Docente, infatti, ha tutte le competenze necessarie per effettuare una valutazione in itinere degli apprendimenti raggiunti e perfezionati dallo studente, nonché le competenze raggiunte in riferimento, sempre, alla propria materia. Spetta poi all'Organo collegiale com petente per la valutazione periodica e finale dell'attività didattica e degli apprendimenti dello studente, cioè il Consiglio di classe, con la presenza della sola componen te docente nella sua interezza, la valutazione finale com pleta. Si possono citare in proposito gli articoli 5 comma 7, e 193 comma 1, del Decreto Legislativo del 16 aprile 1994, numero 297, rubricato “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”: “Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spet tano al consiglio di classe con la sola presenza dei docen ti”; “I voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle classi successive alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe al termine delle lezioni, con la sola presenza dei docenti”. La normativa precisa come il Con siglio di classe debba essere costituito da tutti i Docenti della classe, e che, come si accennava, debba essere inol tre presieduto dal Dirigente scolastico. Questo Consiglio così formato si occupa dell'attività valutativa muovendosi come un Collegio perfetto e, per questo, come tale deve operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti, essendo richiesto il quorum integrale nei collegi con fun zioni giudicatrici. La natura del collegio perfetto ha ri f lessi sull’eventuale sciopero degli scrutini: l’assenza di un solo componente rende impossibile lo svolgimento dello scrutinio. Dal punto di vista normativo vediamo come nel Decreto Legislativo numero 297 del 1994, si afferma, all’art. 37 comma 3, che: “Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvoche disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente”. In riferimento all’e spressione “voti validamente espressi”, letta nel succitato Decreto Legislativo, non esistono univoche interpretazio ni sul suo esatto significato. Per parte della dottrina inter venuta sul tema, infatti, si apre la questione relativa alle astensioni, se siano possibili e, qualora la risposta fosse positiva, se siano effettivamente da computare tra i voti validi oppure no. A pochi anni dalla emanazione dei De creti Delegati, l’allora Uff. Decreti Delegati Ministero della P.I. aveva emanato la nota n. 771/1980, nella quale si consi deravano voti “validamente espressi” solo quelli favorevoli e contrari, con esclusione di quelli astenuti. Nella discus sione successiva, al di là dello specifico caso della scuola, in tutta la Pubblica Amministrazione è prevalso un nuovo orientamento, secondo cui il voto di astensione non può essere considerato come non partecipazione al voto, per cui è un voto validamente espresso. Altra parte della dot trina e, in particolare, si citano sentenze come, ad esem pio, quella del T.A.R. Puglia n. 268 del 22/07/1986 e il pare re della Regione Sicilia, numero 11 del 2006, sostengono, invece, che non è sempre possibile l'astensione, almeno non in tutti i contesti della pubblica amministrazione, come, nello specifico, in riferimento ai docenti allorquan do siano chiamati come componenti di Consigli di classe con funzione valutativa e siano, per questo, chiamati ad esprimere appunto una valutazione in ragione delle loro competenze. Naturalmente a parte questo ultimo caso, qualora un docente ritenga di doversi astenere, l’orienta mento prevalente in ambito amministrativo ritiene che lo si possa fare solo con adeguata motivazione. Essendo il Consiglio di classe in funzione valutativa un Collegio per fetto, in caso di disaccordo e quindi di decisione da adot tare a maggioranza mediante votazione su proposte, non è ammessa l’astensione; pertanto tutti i docenti devono votare e il totale dei voti deve coincidere con il totale dei componenti il Consiglio. Nel caso in cui qualche docen te fosse impedito a partecipare per motivi giustificati, il Dirigente scolastico deve affidare l'incarico di sostituirlo ad un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola, in quanto la partecipazione del docente alle sedute del Consiglio di classe per i lavori di scrutinio, nonché alle Commissioni di esame, costituisce un vero e proprio obbligo di servizio, salvo i casi di esonero previsto dalla legge, infatti all'art. 27 comma 1 del CCNL - Contrat to Collettivo Nazionale del Lavoro - comparto scuola del 24 luglio 2003 rubricato “Attività funzionali all’insegna mento”, si legge: “L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programma zione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi”. Il ruolo del Dirigente scolastico nel contesto degli scrutini è soprattutto di garante, nello specifico sull’andamento della riunione, anche perché ci sono importanti fattori che vengono presi in considerazione, tanto che, all’ar ticolo 1 comma 7 del D.P.R. numero 122 sopra citato, si può leggere che: “Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie”. La sua funzione è, quindi, anche quella di verificare l’anda mento del lavoro svolto dal corpo docente durante l’an no, nonché quello di assicurarsi che tutto lo scrutinio avvenga regolarmente e non ci siano, e non ci siano sta te, irregolarità durante l’anno scolastico che potrebbero giustificare una condizione di disagio nello studente. "Ad esempio - sostiene la Dirigente Ivana Uras - è fondamen tale capire se sia stato fatto proprio tutto il possibile perché il ragazzo recuperasse. L'organizzazione di corsi di recupero, ad esempio, e la presenza di un congruo numero di verifiche. Se questo non avviene, il ragazzo può essere giustificato". Anche il Dirigente, essendo a tutti gli effetti un membro del Consiglio, è tenuto a votare. In caso di parità egli non vota due volte, ma prevale la proposta a cui ha dato il suo voto, senza apportare alcuna modifica al numero dei voti assegnati a ciascuna proposta, all’art. 37 comma 3 del Testo unico (Decreto Legislativo numero 297 del 1994), si legge infatti che “le deliberazioni sono adottate a mag gioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente”. Il Dirigente scolastico, in ogni caso, può comunque delegare la presidenza del Consiglio ad un docente che faccia parte dello stes so Organo collegiale. La delega a presiedere il Consiglio deve risultare da provvedimento scritto e deve essere in serita a verbale. La partecipazione al Consiglio di classe in funzione valutativa di un esterno renderebbe illegittima qualsiasi deliberazione, pertanto il Collaboratore vicario può presiedere il Consiglio solo nel caso in cui egli sia già membro del Consiglio stesso o in caso di ufficiale assenza o impedimento del Dirigente scolastico.
Altra possibilità per lo studente che deve essere presa in considerazione, soprattutto alla luce della disamina che ci interessa alla luce della sentenza che verrà analizza ta, è quello del giudizio sospeso. I cosiddetti debiti non comportano, automaticamente, una promozione cer ta al termine degli esami di recupero. Tutti i debiti che, di solito, non superano il numero massimo di tre, vanno infatti recuperati al massimo a settembre, comunque pri ma dell'inizio dell'anno scolastico successivo, altrimenti si tratterebbe solo di una bocciatura rimandata. Il debito rappresenta insomma l'ultima possibilità che il Collegio docenti e, nello specifico, il Consiglio di classe, assegna allo studente che comunque dovrà dimostrare di aver sa nato l'insufficienza, studiando durante l'estate. Al termine del secondo quadrimestre, infatti, lo studen te che dovesse presentare delle lacune in determinate materie contrarrà quello che viene definito come debito formativo. Questi, per essere colmato, comporta un cer to impegno per lo studente interessato, il quale dovrà comunque riparare entro settembre. In questo caso, in fatti, al termine dell'anno scolastico, sul tabellone dei voti lo studente leggerà accanto al proprio nome la dicitura “sospensione del giudizio”. Terminato lo scrutinio finale la scuola comunica immediatamente le insufficienze alle famiglie. Lo studente potrà scegliere se partecipare alle iniziative della scuola, come i corsi di recupero, o studiare per conto proprio, ma in questo caso le famiglie devo no comunicare la scelta alla scuola. Dopo aver studiato lo studente dovrà poi sottoporsi ad una verifica per ogni materia per cui ha contratto il debito: si tratta dell'esame di recupero, da svolgere prima dell'inizio dell'anno scola stico successivo. Se quest'ultimo viene superato, lo stu dente sarà promosso e ammesso al nuovo anno; se invece il recupero non è avvenuto, purtroppo sarà bocciato. Ed arriviamo, quindi, alla questione che è stata oggetto della pronuncia del T.A.R. Lombardia che si vuole analizzare per quanto possibile. Il soggetto ricorrente è, quindi, uno studente frequentan te nell’anno scolastico 2022/2023 la quarta classe di un Istituto superiore di Milano. Alla fine del primo trimestre, come si poteva evincere dai verbali dello scrutinio datato gennaio 2023, il ricorrente aveva ottenuto due gravi insuf f icienze (quattro/decimi) in fisica e matematica, materie anche tra l’altro di indirizzo per l’Istituto frequentato dal ricorrente, ed era stato così ammesso ai corsi di recupe ro. A seguito del consiglio interquadrimestrale che si era svolto nel marzo 2023, il ricorrente riportava quattro/de cimi in matematica e cinque/decimi in fisica. Ovviamente, come è doveroso che sia anche alla luce della normativa f inora analizzata, dei risultati ottenuti nelle suddette ma teria veniva informata la famiglia. Dal prospetto dei voti di f isica e matematica dell’anno relativo al trimestre e al pen tamestre e analizzati dall’adito Tribunale in quanto tutto documentato e posto alla sua attenzione, il ricorrente non risultava aver mai riportato un voto pari o superiore alla sufficienza in tali materie. Al termine dell’anno scolastico, il Consiglio della classe di cui faceva parte il ricorrente ne sospendeva, quindi, il giudizio, avendo questi, appunto, riportato due insufficienze gravi. A seguito dei corsi (organizzati dalla scuola dal 20 giugno al 30 giugno 2023) e delle prove di recupero, però, il ricorrente non conseguiva un voto sufficiente nelle suddette materie e non veniva, così, ammesso alla classe successiva. Inoltre, unitamente al voto numerico, il consiglio di classe annotava tutta una serie di giudizi sul ricorrente per i quali, in conclusione, il Consiglio di classe, esaminati e valutati tutti gli elementi in proprio possesso che concorrevano a delineare la per sonalità e il rendimento scolastico dello studente, insie me, ovviamente, all’analisi dei criteri di ammissione o di non ammissione alla classe successiva deliberati dal Col legio Docenti e ritenuto che la preparazione complessiva raggiunta dallo studente presentasse gravi e diffuse lacu ne nelle materie di indirizzo, non riteneva possibile una proficua frequenza del successivo anno di corso. Avverso il verbale di scrutinio finale insorgeva, quindi, lo studente con ricorso con cui lamentava una violazione di legge nonché l’eccesso di potere da parte del Consiglio diclasse sotto plurimi profili. Secondo il ricorrente, infatti, il consiglio di classe avrebbe omesso di tenere conto dei progressi da lui conseguiti durante l’anno scolastico nelle materie oggetto del recupero e, anche, dei progressi da lui ottenuti al termine dei corsi di recupero previsti dalla scuola al fine del raggiungimento degli obiettivi neces sari per poter proseguire il percorso scolastico. Inoltre il ricorrente lamentava l’omissione della valutazione relati va al suo comportamento e al suo rendimento scolastico complessivo. Ancora il ricorrente affermava che il verbale del Consiglio di classe da lui impugnato sarebbe stato il legittimo per violazione delle regole formali del procedi mento ed in particolare per la mancata presenza del Dirigente scolastico e della mancata delega di un insegnante in sua sostituzione, così come previsto dalla normativa in materia; Secondo il ricorrente, poi, il Consiglio di classe non avrebbe tenuto conto degli elementi essenziali contemplati dalla normativa di riferimento sin ora letta e analizzata, nonché dai criteri di valutazione della scuola e conosciuti dagli studenti e dalle loro famiglia alla luce del patto formativo firmato ad inizio anno scolastico e, ancora, il non aver tenuto conto dei criteri di valutazione fissati dagli stessi insegnanti relativamente alle proprie materie oggetto, poi, della sospensione del giudizio e della suc cessiva bocciatura; in particolare, mancherebbe proprio la tassativa indicazione di tutti i voti conseguiti dallo studente nelle varie discipline, compreso il comportamento e la dichiarazione del docente di religione in merito all'andamento nella sua materia. Sarebbero, quindi, stati violati anche i criteri di ammissione e non ammissione alla classe successive deliberate dal Collegio dei Docenti dell’Istituto di Istruzione Superiore, in quanto il ricorrente risulterebbe in regola rispetto alla frequenza del limite minimo dell’orario annuale personalizzato; e sarebbe venuta meno anche la sussistenza di almeno tre materia insufficienti, in quanto, lo studente, lamentava che no nostante la sospensione e la successiva la bocciatura, le materie, benché di indirizzo, sarebbero comunque in nu mero inferiore a tre.
In sostanza, la non ammissione del ricorrente alla classe successiva, secondo la parte attrice, sarebbe in piena contraddizione con la normativa in materia e, soprattutto, sa rebbe stata assunta in violazione dei criteri di valutazione e di conduzione delle operazioni di scrutinio che la stessa amministrazione ha fissato per garantire la corretta e imparziale valutazione. L’adito Tribunale, nel rispondere alle doglianze di parte attrice, motiva le sue decisioni ritenendo che, come si legge in sentenza, La norma è chiara nel porre al centro della valutazione per la mancata ammis sione degli studenti della scuola secondaria di secondo gra do alla classe successiva la constatazione della insufficiente preparazione e dell’incompleta maturazione personale dello studente citando anche una precedente pronuncia del T.A.R. di Catanzaro.in cui si legge che <<la considerazione in virtù della quale l’alunno, al termine dell’anno scolastico, risulti aver riportato una insufficienza grave in una materia prevista nel programma formativo, e, nella valutazione del consiglio di classe, non ha dato prova del rag giungimento di una preparazione tale da poter affrontare l’anno successivo, costituisce un motivo idoneo a sostenere il giudizio di non ammissione alla classe successiva>. Alla luce di ciò l’adito Tribunale Amministrativo Regionale si pronuncia anche relativamente alla questione afferente il numero di materie insufficienti, in quanto, citando una precedente sentenza emessa dallo stesso Tribunale amministrativo adito nel caso di interesse, si legge nella motivazione: <<gli eventuali progressi conseguiti dal ricorrente durante l’anno scolastico, così coma la valutazione “del comportamento” e del “rendimento scolastico complessivo”, a fronte delle gravi insufficienze riportate nelle due materie, non avrebbero mai potuto condurre ad un esito diverso della valutazione finale, occorrendo “una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina>.Il Tribunale si pronuncia anche relativamente alla questio ne afferente il numero di materie insufficienti, in quanto, citando una precedente sentenza emessa dallo stesso Tri bunale amministrativo adito nel caso di interesse, si legge nella motivazione:<<in caso di sospensione del giudizio, “Il periodo estivo diventa (...) un “tempo supplementare” per recuperare le insufficienze riportate e una “chance” in più per conseguire l’ammissione alla classe successiva, mentre si realizza la finalità di rendere la valutazione un processo che accompagna lo studente per l’intero percorso formativo, perseguendo l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti, al fine di “sviluppare nello stu dente una sempre maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati e a garantire la qualità del percorso formativo in coerenza con gli obiettivi specifici previsti per ciascun anno dell’indirizzo seguito>>
Alla luce di tali motivazioni, quindi, il T.A.R. Lombardia riteneva il ricorso infondato. Appare chiaro, comunque, come la sospen sione del giudizio e la successiva bocciatura, così come la bocciatura in sé, non siano mai giudizi relativi allo stu dente come persona, bensì una valutazione che i docen ti della sua classe, con i quali ha lavorato durante tutto l'anno scolastico, pongono in essere relativamente la sua maturità e le sue competenze raggiunte e necessarie al f ine di compiere il del passo successivo, cioè proseguire in maniera serena il percorso di studi. Qualora il Consiglio ritenga che questi obiettivi non siano stati raggiunti, alla luce del monitoraggio svolto attraverso verifiche e osser vazioni, lo studente dovrà ripetere l’anno, ma non viven do tale condizione come una sconfitta, bensì come un'op portunità di crescita.