Con lasentenza n. 6842 del 21 ottobre 2025, ilTAR Campania – Napoli (Sezione IV)ha accolto il ricorso proposto dallaRegione Campaniacontro ilMinistero dell’Istruzione e del Meritoe ilMinistero dell’Economia e delle Finanze, annullando il decreto con cui era stato approvato ilpiano nazionale di dimensionamento scolastico.
La decisione segna un punto importante nella controversa vicenda che, dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022, art. 1, comma 557), aveva introdotto un taglio progressivo del numero di autonomie scolastiche e, di conseguenza, dei posti di dirigente scolastico e DSGA, in applicazione di un coefficiente demografico nazionale.
La Regione Campania aveva impugnato il decreto interministeriale 30 giugno 2023, n. 127, attuativo del piano di razionalizzazione per l’a.s. 2024/2025, sostenendo che la normativa statale avesse leso:
- le competenze regionali in materia di programmazione della rete scolastica previste dal D.Lgs. 112/1998 e dal D.Lgs. 65/2017;
- il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, poiché l’intesa in Conferenza Unificata era stata solo “acquisita formalmente” ma non sostanzialmente condivisa;
- i principi di proporzionalità e ragionevolezza, in quanto la riduzione delle istituzioni scolastiche in Campania risultava sproporzionata rispetto alla popolazione studentesca e alle peculiarità territoriali.
Il piano prevedeva per la Campania un taglio di circa 130 autonomie, con accorpamenti che in molti casi avrebbero superato i 1.200 alunni per istituto, comportando la soppressione di numerose sedi dirigenziali e segreterie amministrative.
Nel dispositivo, il TAR ha ritenuto fondati i motivi del ricorso, affermando che:
“Il dimensionamento scolastico, incidendo su profili organizzativi, gestionali e di presidio territoriale del servizio di istruzione, richiede una effettiva concertazione con le Regioni interessate, nel rispetto del principio di leale collaborazione”.
Il Collegio ha evidenziato come il decreto statale si sia limitato a recepire dati numerici di riduzione senza una reale valutazione delle esigenze formative e sociali dei territori, in contrasto con gli articoli 117 e 118 della Costituzione e con la giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 51/2024 e n. 68/2023).
Secondo i giudici, inoltre, l’intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata non poteva essere considerata sufficiente a garantire il rispetto della competenza regionale, poiché la Regione Campania aveva espresso un dissenso motivato poi disatteso dal Governo.
La sentenza comporta lo stop immediato agli accorpamenti programmati per il territorio campano e il ripristino delle autonomie scolastiche soppresse a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026.
Il TAR ha disposto la sospensione degli effetti del dimensionamento e l’obbligo per il Ministero di procedere a una nuova concertazione con la Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione.
La decisione avrà con ogni probabilità effetti riflessi anche sulle altre Regioni, molte delle quali (tra cui Sicilia, Puglia e Calabria) hanno promosso ricorsi analoghi ancora pendenti.
Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha commentato la decisione definendola “una vittoria della scuola pubblica e dei territori”, sottolineando che “il taglio lineare delle autonomie avrebbe compromesso il diritto all’istruzione nelle aree interne e nei piccoli Comuni”.
Dal canto suo, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato la valutazione di un eventuale appello al Consiglio di Stato, ribadendo che il piano nazionale era stato predisposto “in attuazione di una norma di legge volta a razionalizzare la spesa pubblica”.
La sentenza n. 6842/2025 conferma la delicatezza del rapporto tra autonomia scolastica e programmazione territoriale, evidenziando come la logica di contenimento della spesa non possa prevalere su quella della qualità del servizio educativo.
Il TAR Campania riafferma che la scuola, soprattutto nelle aree periferiche e montane, è un presidio essenziale di cittadinanza: non un costo da ridurre, ma una presenza da garantire.