Gentile Direttore, chiedo gentilmente Vs parere in ordine alla seguente questione.
Dovendo liquidare l'indennità di direzione al DSGA, una delle 3 RSU, ca 4200euro, a carico del MOF, risulta che abbia usufruito di n. 6 giorni per malattia, n.i a titolo di permesso per Referendum (segretario di seggio) e n. 1 giorno per riposo compensativo.
Ritengo che, ai sensi del contratto e delle disposizioni sui trattamenti accessori, anche col nuovo contratto, vadano decurtati n. 8 giorni ( ca 90 euro) dalla suddetta indennità, essendo calcolata , credo, l'indennità giornaliera per 12 mensilità.
Il DSGA, risentito, ha obiettato :
1-che ciò non è legittimo e non è previsto dalle norme;
2-inoltre, se ciò dovesse accadere dovrei togliere a tutti (Docenti e Ata) i vari giorni di malattia, etc.uno per uno come si intende procedere con lui;
3) che, non facendo cioò, "mi metterebbe in difficoltà".
Io ho precisato che la sua posizione è diversa:
1- la sua indennità è giornaliera (credo), i calcoli si fanno sulle 12 mensilità,la malattia è sotto i 15 gg o non ospedaliera e/o altro e anche il permesso per seggio rientra nei permessi
2-al personale docente e Ata sono stati attribuiti incarichi- obiettivo, con compenso forfetario, e, quando le assenze superavano a vario titolo i !5gg, è stata effettuata lieve decurtazione forfetaria,, proporzionale. Inoltre per i docenti si considerano le attività in 10 mesi svolte, per gli AA e CCSS in 11,.
Volendo risolvere la "questione" in maniera serena e legittima, oltreché con tempestività, chiedo VS urgente pregiato supporto, con opportuni ed esaustivi (per lui) riferimenti contrattuali e normativi. Vi ringrazio sentitamente.
Risposta
Per quanto riguarda il primo punto della domanda si chiarisce che l'indennità di direzione si compone di due quote:
1) una quota fissa corrisposta mensilmente per dodici mensilità comprensiva del compenso individuale accessorio, corrisposta mensilmente dalla direzione provinciale del tesoro unitamente alla retribuzione principale ;
2) una quota variabile, corrisposta per anno scolastico, da liquidarsi a carico del Fondo d’istituto, stabilita in rapporto alle caratteristiche dell'istituzione scolastica nella quale si presta servizio.
L'indennità è liquidata:
- in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di effettivo servizio o situazioni di stato assimilati al servizio effettivo;
- 1/30 della misura mensile per ogni giorno di servizio per i periodi inferiori al mese.
Per quanto riguarda il secondo punto si chiarisce quanto segue.
Si premette che per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilati al servizio inferiore al mese l'indennità di direzione viene liquidata al Direttore SGA nella misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazione di stato assimilata al servizio (ferie, art. 13 comma 1 CCNL 2007).
Si forniscono di seguito alcuni esempi esplicatavi:
ASSENZA PER MALATTIA:
Nei casi di assenza per malattia, l'art. 17 comma 8 punto a), del CCNL 29/11/2007, stabilisce che per i primi nove mesi di assenza compete l'intera retribuzione in godimento, con esclusione dei compensi accessori comunque denominati; quindi in base a tale affermazione sono da escludere dalla retribuzione i compensi per attività aggiuntive e l'indennità di direzione. Tuttavia, la richiamata norma prosegue affermando che durante l'assenza per malattia non si perde il diritto all'indennità di direzione, in quanto compenso a carattere fisso e continuativo, nei seguenti casi:
1) periodi di assenza per malattia superiore a 15 giorni;
2) periodi di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza;
3) periodi di assenza per malattia riconducibili a gravi patologie che richiedono ricovero ospedaliero o day ospital.
Quindi, secondo il CCNL, nei casi di assenza per malattia inferiori o pari a 15 giorni, per ogni giorno di assenza, si perde il diritto all'indennità di direzione.
La nuova disciplina sulla perdita del trattamento economico accessorio prevista dall’art. 71 del Decreto Legge n.112 del 25 giugno 2008 convertito con modificazione nella legge n.133 del 6 agosto 2008, riguarda solo il compenso individuale accessorio e la retribuzione professionale docenti e non anche l’indennità di direzione, in quanto per tale indennità il CCNL prevede già la decurtazione per i primi 15 giorni di assenza per malattia.
PERMESSI PER PARTECIPARE AL SEGGIO ELETTORALE
Per quanto riguarda i permessi per partecipare al seggio elettorale si chiarisce che le disposizioni che regolano il trattamento spettante ai lavoratori che si assentano per partecipare alle elezioni a titolo di presidenti di seggio, segretari e scrutatori, nonché ai rappresentanti di lista, rappresentanti dei partiti o promotori di referendum. I giorni di assenza per svolgere una di queste mansioni sono considerati dalla legge giorni di attività lavorativa a tutti gli effetti.
L’art.11 della legge 21 marzo 1990, n.53 stabilisce infatti che: “in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della repubblica o delle regioni coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppi di candidati, nonchè in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici o dei promotori del referendum, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. I giorni di assenza dal lavoro compresi in detto periodo sono considerati a tutti gli effetti giorni di attività lavorativa”.