Si chiede sapere se l'assenza di una dipendente , dovuta a preospedalizzazione , è soggetta alla decurtazione secondo quanto previsto dalla legge Brunetta.

Risposta

Come è noto il trattamento economico dell’assenza per malattia, come disciplinato dall’art.17, comma 8, del CCNL 29/11/2007 è stato modificato dall’art. 71 del Decreto Legge n.112 del 25 giugno 2008 convertito con modificazione nella legge n.133 del 6 agosto 2008.

Il richiamato art. 71 ha disposto, infatti, che per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti pubblici, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.

Con le predette disposizioni si è stabilito che non si procede alla decurtazione del trattamento economico accessorio nei seguenti casi tassativamente individuati dalla legge:

- assenze dovute ad infortuni sul lavoro;

- assenze per malattia dovute a causa di servizio;

- ricovero ospedaliero, in strutture pubbliche o private;

- day ospital ;

- assenze dovute a gravi patologie che richiedono terapie salvavita;

- i periodi di assenza per convalescenza post - ricovero ospedaliero.

Su tale questione registriamo l’autorevole presa di posizione del Dipartimento della Funzione Pubblica – parere n.53 del 5/11/2008 - secondo cui le assenze dal servizio del personale della scuola per i periodi di convalescenza post - ricovero ospedaliere non sono soggette alle riduzioni del trattamento economico previste dall'articolo 71 del decreto legge n.112/2008 convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008. L’esclusione deriverebbe dall'applicazione di quanto dispone il comma 9 dell'articolo 17 del contratto - comparto scuola sottoscritto il 27 novembre 2007nel quale è stabilito che spetta l'intera retribuzione per i giorni di assenza per terapie richieste in caso dì gravi patologie, per i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital compre­se le assenze dovute alle conseguenze certificate delle terapie. L'applicazione di quanto dispone il citato comma 9 sarebbe, sempre a parere della Funzione Pubblica, espressamente prevista dallo stesso articolo 71 nella parte in cui dispone che «resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedono   terapie salvavita». Nel caso di ricovero ospedaliero,   il rinvio dinamico alla previsione dei contratti collettivi, sostiene ancora la Funzione Pubblica, non   riguarda in senso stretto soltanto i giorni di ricovero, ma concerne il regime più favorevole previsto per le assenze per malattia dovute appunto a ricovero ospedaliero, con ciò comprendendo anche l’eventuale regolamentazione più vantaggiosa inerente il post-ricovero.