L'ARAN con il parere n. 33078 del 17/02/2025, inter viene sulla sostituzione del Direttore SGA assente per meno di 15 giorni. Il comma 1 dell’art. 57 del CCNL sottoscritto in data 18/01/2024 in merito ala sosti tuzione del DSGA assente stabilisce testualmente:
“1. Nel caso in cui il titolare di incarico di DSGA si assenti per un periodo superiore a 15 gior ni o comunque di durata tale da compromettere il corretto fun zionamento dell’istituzione scolastica o educativa, il dirigente scolastico conferisce un incarico temporaneo di DSGA ad altro personale in servizio presso l’i stituzione scolastica ed inqua drato nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione o, in sua assenza, nell’Area degli Assi stenti che, a sua volta, è sostituito secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze. L’incarico di cui al presente comma non può comunque eccedere la dura ta massima di tre mesi continuativi, incluse proroghe”.
Al riguardo è stato richiesto un parere all’ARAN in merito all’interpretazione della predetta norma ed in particolare se in base al CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024 il Dirigente scolastico può procedere a sostituire il titolare di incarico di Direttore SGA assente per meno di 15 giorni?
L’ARAN ha chiarito che l’art. 57 del CCNL Istruzione e ricer ca del 18.01.2024 ha ridiscipli nato la sostituzione del titolare di incarico DSGA. Tale articolo, al comma 1, prevede la sostitu zione c.d. “breve” del DSGA nel caso in cui il titolare di incari co di DSGA si assenti per un periodo superiore a 15 giorni o comunque di durata tale da compromettere il corretto fun zionamento dell’istituzione sco lastica o educativa. Tale incarico di sostituzione non può comun que eccedere la durata massima di tre mesi continuativi, incluse le proroghe. La norma in esa me consente al DS di decidere se sostituire o meno il DSGA per periodi di assenza inferio ri o pari a 15 giorni, valutando di volta in volta se tale assenza comprometta o meno il corretto funzionamento della scuola.
Nel caso in cui, invece, l’assenza sia superiore a 15 giorni, di norma il DS procede al conferimento di un incarico temporaneo ai sensi dell’art. 57, comma 1, del CCNL 18/01/2024 Istruzione e ricerca, salva l’eventuale valutazione che tale assenza - a volte lievemente superiore al limite previsto dal contratto - sia tale da non com promettere il corretto funziona mento dell’istituzione scolastica e non comporti un aggravio di lavoro e/o assunzioni di respon sabilità per il restante personale.








