Buongiorno,

vorrei sapere se è possibile riconoscere, ai fini del riposo compensativo, le ore dei corsi di formazione per le posizioni economiche svolte dal personale ATA durante il periodo di ferie.
Grazie.
 

Risposta

Con riferimento al quesito posto occorre tenere presente quanto dispone

l'art.36, comma 5 del CCNL 18/1/2024 in materia di corsi di aggiornamento . Tale disposizione chiarisce che “i corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche avvengono, di norma, durante l’orario di servizio e in ogni caso fuori dell'orario di insegnamento. Il personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio.”

Il successivo comma 6, stabilisce che la partecipazione da parte del personale a iniziative di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte dall'Università o da enti accreditati previa autorizzazione del dirigente scolastico che deve valutarle in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, come prioritariamente serventi allo sviluppo e all’arricchimento della professionalità.

Da tali disposizioni si evince che in caso di iniziative formative o di aggiornamento che il dipendente decide di frequentare in autonomia senza previa autorizzazione del datore di lavoro, esse non vanno in alcun modo considerate attività in servizio né danno diritto a forme di recupero compensativo.

Il caso oggetto del quesito riguarda il corso di formazione di natura non obbligatoria disciplinato dal D.M. 12 luglio 2024, n. 140, per selezionare il personale a cui attribuire il beneficio della posizione economica.

L’attribuzione delle posizioni economiche avviene mediante procedure selettive alle quali possono partecipare i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inquadrati nell’Area dei Collaboratori, nell’Area degli Operatori o nell’Area degli Assistenti che, all’avvio dell’anno scolastico in cui è indetta la selezione, abbiano maturato nell’area un’anzianità di servizio di almeno cinque anni.

Detto personale in possesso dei prescritti requisiti può presentare domanda di partecipazione.

Al termine del corso di formazione i partecipanti, se garantiscono una frequenza non inferiore ai tre quarti della sua durata, sostengono una prova finale di valutazione all’esito della quale vengono formate le graduatorie per ciascun profilo professionale in ogni provincia.
La risposta al quesito è fornita dall'articolo 11 di detto decreto che al comma 1 afferma: “la frequenza dei corsi di formazione è considerata servizio a tutti gli effetti” mentre al comma 5 puntualizza che “il personale che sia assente dal servizio per giustificato motivo può partecipare, a richiesta, all’attività formativa.”

Ne discende che il personale interessato a tale attività possa chiedere il riconoscimento formale della formazione solo se svolta durante l’effettivo servizio, acquisendo “de plano” l’autorizzazione del dirigente e maturando, così, il diritto al recupero compensativo delle ore.

Diversamente, se detto personale risulta assente giustificato o in ferie, tali ore non danno diritto ad alcun recupero.

Si tratta, infatti, di un’attività di formazione che il dipendente decide di partecipare su sua richiesta senza preventiva autorizzazione del dirigente scolastico.

Pertanto, se il personale ATA ha svolto il corso durante il periodo delle ferie dietro presentazione di una sua domanda fa venir meno il diritto a forme di recupero compensativo delle ore di corso, facendo venire meno anche la questione dell’autorizzazione da parte del dirigente scolastico. Infatti, poiché la formazione non è stata effettuata in servizio, il dirigente non è chiamato a valutare se concedere o meno l'autorizzazione.