Il nuovo regolamento sulla valutazione nel secondo ciclo: DPR 135/2025. L’intervento nasce in attuazione della Legge 150 del 2024, che ha previsto la “revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi differenziati”.
Il DPR entra in vigore il 10 ottobre 2025.
Obiettivi principali:
-
adeguare il sistema valutativo agli orientamenti normativi più recenti, garantendo coerenza con lo Statuto degli studenti e con l’autonomia scolastica;
-
rafforzare la valutazione del comportamento come componente del risultato scolastico;
-
prevedere nuove forme di sanzioni educative e misure di recupero per comportamenti disciplinari non conformi.
Le principali novità introdotte
Ecco le innovazioni più significative apportate dal decreto:
1. Valutazione in decimi per tutte le discipline (anche del comportamento)
Viene stabilito che la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, per ciascuna disciplina, sia espressa in decimi.
Anche la valutazione del comportamento è espressa in decimi, con valore numerico e trascrizione in lettere nei documenti di valutazione
2. Conseguenze del voto di comportamento basso
-
Se il voto di comportamento è inferiore a 6 decimi, è prevista l’attivazione di un percorso di cittadinanza attiva e solidarietà come sanzione educativa.Se il voto è pari a 6 decimi, lo studente dovrà produrre un elaborato critico nel tema del rispetto delle regole; la mancata consegna può comportare la non ammissione alla classe successiva.
-
L’attribuzione del voto finale di comportamento considera il comportamento dell’intero anno, incluse eventuali sanzioni o atti gravi.
3. Ammissione alla classe successiva
Per essere ammessi alla classe successiva, gli studenti devono:
-
ottenere almeno 6 decimi in ogni disciplina o gruppo di discipline;
-
ottenere un voto di comportamento superiore a 6 decimi (ovvero non essere penalizzati da un voto di condotta basso).
Nel caso di insufficienze disciplinari, è prevista la sospensione del giudizio con successivo recupero entro tempi stabiliti.
4. Valutazione degli studenti con disabilità, DSA e nel percorso PCTO
-
Per studenti con disabilità, la valutazione tiene conto del Progetto Educativo Individualizzato (PEI), con strumenti compensativi e dispensativi. Per studenti con DSA, sono preservate modalità adeguate in sede di verifica ed esame.
-
Le attività legate ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) concorrono alla valutazione, con criteri deliberati dal collegio docenti e inseriti nel Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF).
5. Ruolo dei docenti esterni ed esperti
I docenti esterni e gli esperti (ad es. per attività extracurriculari) devono fornire preventivamente elementi utili al consiglio di classe circa interesse e profitto degli studenti nelle attività affidate.
| Aspetto | Normativa precedente (DPR 122/2009) | Novità introdotte (DPR 135/2025) |
|---|---|---|
| Valutazione del profitto | Voto in decimi già previsto per il secondo ciclo | Confermato, con esplicita estensione e uniformità di criterio |
| Valutazione del comportamento | Voto in condotta, ma con limiti interpretativi | Espressa in decimi e assume peso effettivo nelle decisioni di ammissione |
| Voto di comportamento = 6 | Considerato sufficiente | Richiede elaborato; in caso di mancata consegna, possibile non ammissione |
| Voto < 6 | Sanzioni disciplinari, ma senza indicazioni precise | Attivazione obbligatoria di percorso di cittadinanza attiva e possibili conseguenze sull’ammissione |
| Studenti con disabilità / DSA | Valutazioni compatibili con PEI / strumenti compensativi | Modalità coerenti con decreto, con continuità del principio di personalizzazione |
| Ruolo docenti esterni | Elementi informativi previsti | Obbligo di trasmettere elementi utili al consiglio di classe per valutazione |








