L’operazione di assestamento del programma annuale come prescrive l’art. 10, comma 2, del regolamento deve essere fatta sulla base di apposita relazione a cura del Dirigente e del Direttore SGA, nella quale deve essere evidenziata la situazione relativa alle entrate accertate, alla consistenza degli impegni assunti, nonché i pagamenti eseguiti (mod. H bis). Sulla base delle registrazioni contabili effettuate, il Direttore SGA predispone le schede di attuazione del programma annuale e rendiconto progetto.
L’iniziativa parte dal Direttore SGA che predispone attraverso l’utilizzo del modello ministeriale H bis (di dimostrazione analitica dei dati contabili), una sorta di rendicontazione, a metà anno solare, dell’esercizio finanziario. 
Il dirigente scolastico, una volta ricevute le informazioni tecniche necessarie dal Direttore SGA, analizza i fatti e predispone un apposito documento di valutazione, utile per le successive deliberazioni del consiglio. In quanto responsabile degli obiettivi assegnati al suo ufficio, particolare attenzione è richiesta al dirigente nel verificare che la gestione sia tesa anche ad accertare l’efficacia e l’efficienza degli interventi effettuati e ad individuare i costi delle risorse umane, strumentali e finanziarie per i servizi offerti, al fine di assumere in tempo le iniziative più opportune. 
Da tale punto di vista, il regolamento di contabilità, decreto n. 129/2018, conferma una gestione flessibile del programma annuale proprio per sostenere e favorire la progettualità delle singole scuole. La flessibilità di gestione che connota il nuovo programma annuale si concretizza nella possibilità accordata alle istituzioni scolastiche di poter apportare tutte le modifiche che nel corso dell’anno scolastico si dovessero rendere necessarie per adeguare le previsioni alle mutate esigenze amministrative e didattiche. 
Le operazioni di modifica sostanzialmente consentono di adeguare la programmazione didattica della scuola che segue l’anno scolastico con l’attività finanziaria che segue, invece, l’anno solare. Le modifiche del programma annuale fatte nel mese di giugno, sono precedute da una preliminare verifica che il consiglio d’istituto, a termini di regolamento, deve effettuare entro il 30 giugno dell’esercizio finanziario (c.d. assestamento di bilancio). 

Infatti, al termine delle attività didattiche, secondo quanto disposto dall’art. 10 del Decreto interministeriale n. 129/2018: “Il Consiglio d’istituto verifica, almeno una volta durante l’esercizio finanziario, con apposita delibera di assestamento al programma annuale da adottarsi entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell’istituto, nonché lo stato di attuazione del programma e le modifiche che si rendono eventualmente necessarie. Ulteriori verifiche possono essere disposte dal dirigente scolastico”. 

In coincidenza, quindi, con la cessazione delle attività didattiche si vuole accertare quale sia lo stato d’attuazione del programma annuale e dei singoli progetti/attività che lo compongono, al fine di poter operare gli eventuali correttivi che si dovessero rendere necessari, in vista della programmazione delle attività nel nuovo anno scolastico. 

Successivamente, con l’avvio del nuovo anno scolastico, si può valutare la necessità di effettuare le modifiche al programma annuale per tenere conto delle necessità legate all’avvio del nuovo anno scolastico. 

La verifica avviene in seno al consiglio d’istituto sulla base di una specifica relazione elaborata dal Dirigente scolastico nella quale devono essere motivate le ragioni di opportunità per spostare le risorse finanziarie da una aggregato/ voce all’altra in relazione alla priorità di scelta degli obiettivi da perseguire. 

Il documento del Dirigente deve trovare motivazione nella relazione che deve predisporre il Direttore SGA, in cui devono essere evidenziati, sotto il profilo finanziario, gli scarti tra quanto era stato previsto e la situazione effettiva e nelle relazioni che, a conclusione delle attività progettuali, devono elaborare i responsabili di progetto, dalle quali è possibile desumere utili elementi di valutazione in ordine al mancato o meno conseguimento degli obiettivi e, quindi, poter proporre motivatamente le opportune variazioni. 

L’adempimento della verifica del programma annuale deve avvenire entro il termine del 30 giugno in analogia a quanto previsto per la legge di assestamento del bilancio dello Stato di cui all’art. 7, comma 2, della legge n. 196/2009.

Il Consiglio d’istituto, va detto, ha la facoltà di apportare variazioni al programma annuale nel corso dell’esercizio finanziario in qualsiasi momento, sia nella parte relativa alle entrate, sia nella parte relativa alle spese. Mentre, però, tali variazioni in corso d’anno sono facoltative, nel senso che possono esserci o meno, a seconda delle necessità che si sono manifestate, il regolamento di contabilità prevede l’obbligo che sia effettuata almeno una verifica al programma annuale, entro il 30 giugno. 

L’obiettivo della verifica è quello di armonizzare la programmazione dell’attività didattica con l’attività finanziaria. La verifica è collocata a metà dell’esercizio finanziario in coincidenza con il termine delle attività didattiche, considerata la sfasatura esistente tra esercizio finanziario e anno scolastico, cioè in un momento in cui è opportuno verificare lo stato di attuazione dei progetti/attività e, quindi, coinvolgendo il collegio docenti, ad apportare, ove necessario, gli opportuni correttivi didattici modificando e rimodulando gli obiettivi progettuali, anche mediante l’uso dell’aggregato Z01. 

Con l’inizio del nuovo anno scolastico può presentarsi la necessità di attivare nuovi progetti, ovvero può essere opportuno eliminare progetti che non abbiano raggiunto apprezzabili risultati. Con la verifica al programma si possono quindi spostare risorse finanziarie da un progetto all’altro e modificare contemporaneamente le priorità. 

In primo luogo, il D. Lgs 14/03/2013 n. 33 attribuisce il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, a chiunque”, purché tale persona sia identificata o identificabile.
In secondo luogo, si deve ribadire come in materia non sia richiesta alcuna “motivazione”. A tale riguardo, indipendentemente dalle valutazioni sugli obiettivi perseguiti dal richiedente, non si ritiene che l’intervento in forma massiva su base nazionale, riguardante le 8254 scuole presenti sul territorio nazionale, possa da solo giustificare una risposta negativa alla domanda.
In terzo luogo, l’obiettivo perseguito dal richiedente, infatti, non si può considerare sic et simpliciter “illecito”, e la presenza di una motivazione non è considerata dalla legge elemento richiesto per la valutazione di ammissibilità.
Parimenti, l’iniziativa non può essere definiva “massiva” nel senso indicato dalla normativa in materia, in quanto ogni domanda deve essere valutata nella sua unicità e specificità.

La richiesta di documentazione non diventa massiva, e come tale inammissibile, solo per il fatto che sia stata inviata contemporaneamente a più destinatari, dato che ogni destinatario è tenuto ad effettuare una valutazione singola, senza essere tenuto a sapere se e quanti altri Enti siano stati oggetto di una simile iniziativa.

In quarto luogo, come già trattato nel nostro “primo riscontro”, si valuta l’eventuale possibilità di ritenere “esplorativa” o generica la richiesta, così come pervenuta, con le possibili conseguenze.
Rispetto a tale possibilità, si osserva quanto segue.
Le linee guida ANAC hanno chiarito che prima di dichiarare l'inammissibilità "l'amministrazione destinataria della domanda dovrebbe chiedere di precisare l'oggetto della richiesta".

Le richieste specifiche riportate da MonitoraPa, in particolare il p. 2) (copia della DPIA), p. 3) (copia degli atti riportanti le misure tecniche) e p. 6) (valutazione comparativa), con le relative richieste di atti e documenti, possono essere considerate aventi natura esplorativa, così come le stesse appaiono in parte estremamente generiche.

Modalità operativi e adempimenti previsti dall’art. 48-bis del DPR 602/73.Alla luce del nuovo codice dei contratti ci si chiede se alla luce di quanto previsto dall’art. 52 circa le nuove modalità di controllo dei requisiti, se gli adempimenti previsti dall’art. 48-bis del DPR 602/73 siano ancora da fare. Infatti, l’art. 52 del d.lgs 36/2023 nel caso di affidamenti diretti inferiori a € 40.000, la stazione appaltante è esonerata dall’obbligo di verifica puntuale dei requisiti dell’affidatario che deve attestare, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l’affidamento. Pertanto la S.A., in luogo di un controllo a carico di tutti gli affidatari, è obbligata soltanto a verificare le dichiarazioni rese dagli operatori economici, su un campione individuato ogni anno tramite sorteggio, con modalità predeterminate.

Ai sensi dell’articolo 1, co. 2 del D.Lgs. 165/2001, modificato dalla legge 145/2002, per «amministrazioni pubbliche» si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, compresi:

● gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, e le istituzioni universitarie;

● le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;

● le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;

● gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio e loro associazioni;

● tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;

● l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

Come previsto dall’articolo 2 del D.M. 40/2008, le Amministrazioni pubbliche, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a 5.000,00 euro, procedono alla verifica inoltrando un’apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.a. (agente della riscossione) la quale, avvalendosi del sistema informativo, controlla se risulta un inadempimento a carico del beneficiario e ne dà comunicazione al soggetto pubblico richiedente entro i 5 giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta:

● beneficiario non inadempiente: nel caso in cui Equitalia comunichi che non risulta un inadempimento ovvero se non fornisca alcuna risposta entro i 5 giorni feriali, la Pubblica amministrazione può procedere al pagamento a favore del beneficiario delle somme spettanti, e l’operatore di verifica potrà stampare una liberatoria contenente gli estremi del controllo effettuato;

● beneficiario inadempiente: nel caso in cui Equitalia comunichi che il beneficiario risulta inadempiente, l’ente pubblico deve segnalare, con un’apposita comunicazione, tale circostanza (ai sensi dell’articolo 48-bis, comma 1, del D.P.R. 602/1973) all’agente della riscossione competente per territorio ai fini della riscossione delle somme iscritte a ruolo. Tale comunicazione deve contenere l’indicazione dell’importo totale del debito, comprensivo degli interessi di mora dovuti e delle spese di esecuzione.

Il programma annuale una volta approvato dal Consiglio d’istituto è immediatamente esecutivo, nel senso che non necessità d’ulteriori autorizzazioni di spesa. Al Dirigente scolastico, nell’esercizio dei compiti di gestione definiti dall’art.25 del decreto legislativo n.165/2001 spetta la realizzazione del programma annuale, spetta cioè curare le fasi delle entrate e delle spese e decidere in ordine alle priorità d’impiego delle risorse per perseguire gli obiettivi del programma annuale. Mentre al Direttore SGA spetta la responsabilità connessa alla tenuta della contabilità in ordine agli aspetti tecnici e operativi e l’imputazione delle spese su indicazioni del dirigente al fine di tenere costantemente aggiornate le schede finanziarie. 

Il principio sancito dall’art.4 del D.L.vo n.165/2001 che separa i compiti di indirizzo politico dai compiti di direzione amministrativa, è riproposto anche nell’ambito delle istituzioni scolastiche. Il regolamento di contabilità affida, infatti, al Consiglio d’istituto l’approvazione del programma annuale (art. 5 comma 9) e al Dirigente scolastico la gestione dello stesso (art. 11). Il Dirigente quale responsabile della gestione del programma annuale esercita le attività assegnategli in piena autonomia e senza necessità di deliberazioni autorizzative da parte del consiglio d’istituto. 

Al Dirigente quindi spetta decidere quali spese effettuare tra i vari progetti/attività presenti nel programma annuale nei limiti della relativa dotazione finanziaria. La dotazione finanziaria complessiva stabilita per ogni progetto/attività costituisce il limite di spesa per la gestione di competenza dell’anno finanziario di riferimento; per ogni progetto la suddivisione all’interno delle singole voci di spesa è puramente indicativa e non prescrittiva. Il controllo di disponibilità, infatti, viene fatto sullo stanziamento complessivo del progetto/ attività. 

Nella gestione del programma annuale non si può non tenere conto del nuovo sistema di finanziamento delle istituzioni scolastiche da parte del Ministero della Istruzione competente ad assegnare i fondi alle istituzioni scolastiche. Il regolamento di contabilità scolastica precisa che la dotazione finanziaria è assegnata alle singole istituzioni scolastiche senza altro vincolo di destinazione che quello dell’utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola. 

Nella fase di realizzazione della spesa particolare attenzione va posta da parte del Direttore sga alla corretta imputazione della codifica del piano dei conti. Poiché tutte le operazioni di gestione dell’esercizio finanziario si svolgono tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, la disciplina contenuta nell’art. 10 del decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche) prevede che il 30 giugno il consiglio istituto dovrà esprimersi sullo stato di attuazione del documento contabile e sulle modifiche che si rendono eventualmente necessarie. 

Sono interessati dall’obbligo, oltre ai datori di lavoro, coloro che hanno corrisposto nel periodo di competenza:

  • Somme o valori soggetti a ritenute alla fonte;

  • Contributi previdenziali ed assistenziali e / o premi assicurativi INAIL;

  • Somme o valori non soggetti a ritenuta alla fonte ma a contribuzione INPS.

Nonché sono obbligati:

  • Le Amministrazioni sostituti d’imposta confluite nell’INPS – gestione Dipendenti Pubblici;

  • Gli enti con personale iscritto per opzione all’INPS – gestione Dipendenti pubblici;

  • I soggetti sostituti d’imposta con dipendenti iscritti alla gestione assicurativa ENPDEP.

Le principali novità del modello sono:

  • bonus carburante: inseriti i campi del bonus benzina di 200 euro per i dipendenti di cui al Dl n. 21/2022 (decreto “Ucraina”);

  • familiari a carico: aggiornato il campo familiari a carico in quanto sostituite e accorpate dall’assegno unico universale erogato dall’Inps da marzo 2022. Per la gestione delle detrazioni fino al 28 febbraio 2022 e a partire dal 1° marzo 2022, il prospetto dei familiari a carico è stato aggiornato con due inedite colonne;

  • trattamento integrativo: introdotte le nuove modalità di attribuzione del trattamento integrativo previsto in caso di imposta lorda superiore alla detrazione spettante, riconosciuto per i redditi non superiori ai 15mila euro ma attribuibile, in presenza di determinati requisiti, per i redditi fino a 28mila euro;

  • previdenza complementare: nella sezione relativa è stato precisato che, da quest’anno, nella stessa dovranno essere riportati anche i dati relativi ai contributi versati ai sotto conti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (Pepp);

  • regime docenti rimpatriati: nuovo codice per individuare la quota esente dei redditi corrisposti ai docenti e ricercatori, rientrati in Italia prima del 2020 e che al 31 dicembre 2019, hanno esercitato l’opzione per aderire al regime previsto dall’articolo 44, del Dl n. 78/2010

  • lavoratori con disturbi dello spettro autistico: nuovo codice nella sezione redditi esenti, per individuare le somme percepite dal lavoratore con disturbi dello spettro autistico, assunto dalla start-up a vocazione sociale (articolo 12-quinquies, del Dl n. 146/2021);

  • canoni di locazione: aggiornate le informazioni relative alla detrazione spettante per canoni di locazione per un importo pari al 20% dell’ammontare del canone di locazione e, comunque, entro il limite massimo di 2mila euro (articolo 1, comma 155, della legge di bilancio per il 2022).

Ricordiamo che il modello Cu 2023 da trasmettere all’Agenzia delle Entrate riporta:

  • Un frontespizio, contenente il tipo di comunicazione nonché i dati relativi al sostituto d’imposta, rappresentante firmatario della comunicazione, firma ed impegno alla presentazione telematica;

  • Quadro CT in cui sono riportate le informazioni necessarie per la ricezione in via telematica (da parte del sostituto) dei modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia Entrate;

  • Certificazione Unica 2023 vera e propria, contenente i dati fiscali e previdenziali relativi a redditi da lavoro dipendente ed assimilati, assistenza fiscale, redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, oltre alle informazioni sui redditi relativi alle locazioni brevi.

Ricordiamo che le Istituzioni scolastiche devono trasmettere le Cu relative ai lavoratori dipendenti per i compensi non aventi il carattere di fisso e continuativo pagati con il bilancio della scuola a norma di quanto previsto dall’articolo 29, comma 2, del DPR n. 600 del 1973.
Le Amministrazioni dello Stato (ufficio secondario) che pagano compensi con le relative ritenute devono, infatti, ai fini delle operazioni di conguaglio, comunicare agli uffici che invece dispongono il pagamento di emolumenti aventi carattere fisso e continuativo (ufficio principale), entro la fine dell’anno e comunque non oltre il 12 gennaio dell’anno successivo, l’ammontare delle somme corrisposte, l’importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute effettuate.
Il sostituto d’imposta che eroga compensi non aventi carattere fisso e continuativo pur non dovendo rilasciare una CU al percipiente, dovrà procedere all’invio di una CU ordinaria all’Agenzia delle Entrate riportando tutti i dati relativi alle somme erogate avendo cura di barrare la casella 643.
Le Istituzioni scolastiche devono altresì compilare la Cu ai fini previdenziali visto che le istruzioni alla Certificazione Unica fanno presente che “Sono tenute alla compilazione della Certificazione Unica tutte le Amministrazioni sostituti d’imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell’INPS gestione Dipendenti Pubblici, nonché gli enti con personale iscritto per opzione all’INPS gestione Dipendenti Pubblici. La dichiarazione va compilata anche da parte dei soggetti sostituti d’imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa ENPDEP.
I dati contenuti nella presente dichiarazione riguardano l’imponibile contributivo INPS Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini previdenziali ed assicurativi, e gli elementi utili all’aggiornamento della posizione assicurativa degli iscritti”.