Il programma annuale una volta approvato dal Consiglio d’istituto è immediatamente esecutivo, nel senso che non necessità d’ulteriori autorizzazioni di spesa. Al Dirigente scolastico, nell’esercizio dei compiti di gestione definiti dall’art.25 del decreto legislativo n.165/2001 spetta la realizzazione del programma annuale, spetta cioè curare le fasi delle entrate e delle spese e decidere in ordine alle priorità d’impiego delle risorse per perseguire gli obiettivi del programma annuale. Mentre al Direttore SGA spetta la responsabilità connessa alla tenuta della contabilità in ordine agli aspetti tecnici e operativi e l’imputazione delle spese su indicazioni del dirigente al fine di tenere costantemente aggiornate le schede finanziarie. 

Il principio sancito dall’art.4 del D.L.vo n.165/2001 che separa i compiti di indirizzo politico dai compiti di direzione amministrativa, è riproposto anche nell’ambito delle istituzioni scolastiche. Il regolamento di contabilità affida, infatti, al Consiglio d’istituto l’approvazione del programma annuale (art. 5 comma 9) e al Dirigente scolastico la gestione dello stesso (art. 11). Il Dirigente quale responsabile della gestione del programma annuale esercita le attività assegnategli in piena autonomia e senza necessità di deliberazioni autorizzative da parte del consiglio d’istituto. 

Al Dirigente quindi spetta decidere quali spese effettuare tra i vari progetti/attività presenti nel programma annuale nei limiti della relativa dotazione finanziaria. La dotazione finanziaria complessiva stabilita per ogni progetto/attività costituisce il limite di spesa per la gestione di competenza dell’anno finanziario di riferimento; per ogni progetto la suddivisione all’interno delle singole voci di spesa è puramente indicativa e non prescrittiva. Il controllo di disponibilità, infatti, viene fatto sullo stanziamento complessivo del progetto/ attività. 

Nella gestione del programma annuale non si può non tenere conto del nuovo sistema di finanziamento delle istituzioni scolastiche da parte del Ministero della Istruzione competente ad assegnare i fondi alle istituzioni scolastiche. Il regolamento di contabilità scolastica precisa che la dotazione finanziaria è assegnata alle singole istituzioni scolastiche senza altro vincolo di destinazione che quello dell’utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola. 

Nella fase di realizzazione della spesa particolare attenzione va posta da parte del Direttore sga alla corretta imputazione della codifica del piano dei conti. Poiché tutte le operazioni di gestione dell’esercizio finanziario si svolgono tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, la disciplina contenuta nell’art. 10 del decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche) prevede che il 30 giugno il consiglio istituto dovrà esprimersi sullo stato di attuazione del documento contabile e sulle modifiche che si rendono eventualmente necessarie.