L’operazione di assestamento del programma annuale come prescrive l’art. 10, comma 2, del regolamento deve essere fatta sulla base di apposita relazione a cura del Dirigente e del Direttore SGA, nella quale deve essere evidenziata la situazione relativa alle entrate accertate, alla consistenza degli impegni assunti, nonché i pagamenti eseguiti (mod. H bis). Sulla base delle registrazioni contabili effettuate, il Direttore SGA predispone le schede di attuazione del programma annuale e rendiconto progetto.
L’iniziativa parte dal Direttore SGA che predispone attraverso l’utilizzo del modello ministeriale H bis (di dimostrazione analitica dei dati contabili), una sorta di rendicontazione, a metà anno solare, dell’esercizio finanziario. 
Il dirigente scolastico, una volta ricevute le informazioni tecniche necessarie dal Direttore SGA, analizza i fatti e predispone un apposito documento di valutazione, utile per le successive deliberazioni del consiglio. In quanto responsabile degli obiettivi assegnati al suo ufficio, particolare attenzione è richiesta al dirigente nel verificare che la gestione sia tesa anche ad accertare l’efficacia e l’efficienza degli interventi effettuati e ad individuare i costi delle risorse umane, strumentali e finanziarie per i servizi offerti, al fine di assumere in tempo le iniziative più opportune. 
Da tale punto di vista, il regolamento di contabilità, decreto n. 129/2018, conferma una gestione flessibile del programma annuale proprio per sostenere e favorire la progettualità delle singole scuole. La flessibilità di gestione che connota il nuovo programma annuale si concretizza nella possibilità accordata alle istituzioni scolastiche di poter apportare tutte le modifiche che nel corso dell’anno scolastico si dovessero rendere necessarie per adeguare le previsioni alle mutate esigenze amministrative e didattiche. 
Le operazioni di modifica sostanzialmente consentono di adeguare la programmazione didattica della scuola che segue l’anno scolastico con l’attività finanziaria che segue, invece, l’anno solare. Le modifiche del programma annuale fatte nel mese di giugno, sono precedute da una preliminare verifica che il consiglio d’istituto, a termini di regolamento, deve effettuare entro il 30 giugno dell’esercizio finanziario (c.d. assestamento di bilancio). 

Infatti, al termine delle attività didattiche, secondo quanto disposto dall’art. 10 del Decreto interministeriale n. 129/2018: “Il Consiglio d’istituto verifica, almeno una volta durante l’esercizio finanziario, con apposita delibera di assestamento al programma annuale da adottarsi entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell’istituto, nonché lo stato di attuazione del programma e le modifiche che si rendono eventualmente necessarie. Ulteriori verifiche possono essere disposte dal dirigente scolastico”. 

In coincidenza, quindi, con la cessazione delle attività didattiche si vuole accertare quale sia lo stato d’attuazione del programma annuale e dei singoli progetti/attività che lo compongono, al fine di poter operare gli eventuali correttivi che si dovessero rendere necessari, in vista della programmazione delle attività nel nuovo anno scolastico. 

Successivamente, con l’avvio del nuovo anno scolastico, si può valutare la necessità di effettuare le modifiche al programma annuale per tenere conto delle necessità legate all’avvio del nuovo anno scolastico. 

La verifica avviene in seno al consiglio d’istituto sulla base di una specifica relazione elaborata dal Dirigente scolastico nella quale devono essere motivate le ragioni di opportunità per spostare le risorse finanziarie da una aggregato/ voce all’altra in relazione alla priorità di scelta degli obiettivi da perseguire. 

Il documento del Dirigente deve trovare motivazione nella relazione che deve predisporre il Direttore SGA, in cui devono essere evidenziati, sotto il profilo finanziario, gli scarti tra quanto era stato previsto e la situazione effettiva e nelle relazioni che, a conclusione delle attività progettuali, devono elaborare i responsabili di progetto, dalle quali è possibile desumere utili elementi di valutazione in ordine al mancato o meno conseguimento degli obiettivi e, quindi, poter proporre motivatamente le opportune variazioni. 

L’adempimento della verifica del programma annuale deve avvenire entro il termine del 30 giugno in analogia a quanto previsto per la legge di assestamento del bilancio dello Stato di cui all’art. 7, comma 2, della legge n. 196/2009.

Il Consiglio d’istituto, va detto, ha la facoltà di apportare variazioni al programma annuale nel corso dell’esercizio finanziario in qualsiasi momento, sia nella parte relativa alle entrate, sia nella parte relativa alle spese. Mentre, però, tali variazioni in corso d’anno sono facoltative, nel senso che possono esserci o meno, a seconda delle necessità che si sono manifestate, il regolamento di contabilità prevede l’obbligo che sia effettuata almeno una verifica al programma annuale, entro il 30 giugno. 

L’obiettivo della verifica è quello di armonizzare la programmazione dell’attività didattica con l’attività finanziaria. La verifica è collocata a metà dell’esercizio finanziario in coincidenza con il termine delle attività didattiche, considerata la sfasatura esistente tra esercizio finanziario e anno scolastico, cioè in un momento in cui è opportuno verificare lo stato di attuazione dei progetti/attività e, quindi, coinvolgendo il collegio docenti, ad apportare, ove necessario, gli opportuni correttivi didattici modificando e rimodulando gli obiettivi progettuali, anche mediante l’uso dell’aggregato Z01. 

Con l’inizio del nuovo anno scolastico può presentarsi la necessità di attivare nuovi progetti, ovvero può essere opportuno eliminare progetti che non abbiano raggiunto apprezzabili risultati. Con la verifica al programma si possono quindi spostare risorse finanziarie da un progetto all’altro e modificare contemporaneamente le priorità.