Il conto consuntivo dell'esercizio precedente viene predisposto dal Direttore SGA, di norma,  entro il 15 marzo di ogni anno salvo eventuali proroghe. Infatti quest'anno la scadenza è stata spostata al 14 aprile 2023. Al Direttore compete altresì predisporre gli allegati al conto consuntivo, e cioè:

  • elenco dei residui attivi e passivi;

  • situazione amministrativa definitiva;

  • prospetto delle spese per il personale;

  • rendiconto dei progetti/attività;

  • riepilogo per tipologia di spesa.

Il Conto consuntivo è corredato da una dettagliata relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. La relazione illustrativa della gestione evidenzia, altresì, in modo specifico le finalità e le voci di spesa cui sono stati destinati i fondi eventualmente acquisiti con il contributo volontario delle famiglie, nonchè quelli derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015 e quelli reperiti ai sensi dell'articolo 43, comma 5.

I revisori esprimono con una relazione il proprio parere sul conto consuntivo.Il conto consuntivo è sottoposto dal dirigente scolastico, entro la stessa data del 14 aprile, all'esame dei revisori dei conti che esprimono il proprio parere con apposita relazione entro il successivo 15 maggio.Il conto consuntivo, corredato della relazione dei revisori dei conti, è quindi trasmesso al Consiglio d'istituto, che lo approva entro il 30 maggio dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce.

Il conto consuntivo, approvato dal Consiglio d'istituto in difformità dal parere espresso dai revisori dei conti, è trasmesso entro il 10 giugno, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza, dal dirigente scolastico all'Ufficio scolastico regionale, unitamente agli allegati, al programma annuale, alle relative variazioni e delibere, nonchè a una dettagliata relazione che dia conto dei motivi per i quali il conto consuntivo è stato approvato in difformità dal parere dei revisori dei conti.Nel caso in cui il Consiglio d'istituto non delibera sul conto consuntivo entro la data indicata nel comma 3, il dirigente scolastico ne dà comunicazione immediata ai revisori dei conti e all'Ufficio scolastico regionale, che nomina, entro i dieci giorni successivi alla comunicazione, un commissario ad acta il quale provvede al predetto adempimento entro quindici giorni dalla nomina.

Entro quindici giorni dall'approvazione il conto consuntivo è pubblicato, ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 136 della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito dell'istituzione medesima, sezione amministrazione trasparente.

La prima parte dell’assegnazione delle risorseriguarda le spese relative ai finanziamenti per i 4/12 per il relativo periodo Settembre - Dicembre2022 che completano il “quadro” del finanziamentoper l’e.f. 2022. Da un lato, infatti, la comunicazione consente di riconciliare la differenzatra anno scolastico e anno finanziario, e dall’altro risponde alla necessità di assegnare le risorse sulla base di elementi oggettivi quali numero di alunni, personale, sedi, accorpamenti e fusioni di plessi ed interi istituti a seguito di dimensionamento.Ciò si rende necessario in quanto i suddettidati possono mutare a decorrere dal primodi settembre di ogni anno scolastico.Grazie a questa comunicazione per l’appuntoè possibile per le Scuole procedere con una Variazionea valere sul Programma annuale 2022 per gli importi assegnati (periodo settembre-dicembre2022) in aggiunta a quelli già inseriti infase di programmazione (periodo gennaio-agosto2022).

La variazione dovrà riguardare per la parte delle entrate l’aggregato “03 Finanziamentodallo Stato”, Voce “01 Dotazione Ordinaria”.Per quanto attiene le spese, invece, trattandosi di somme senza vincolo di destinazione, occorreverificare quale destinazione sia stata stabilitadal Consiglio di Istituto oppure, nel caso in cui il Consiglio non si sia espresso, dovrannoessere temporaneamente annotate sull’aggregatodi spesa “Z01 - disponibilità finanziarie ancorada programmare”.Una volta esplicitati tutti i finanziamenti relativial periodo settembre/dicembre 2022 si passaad analizzare quali siano le risorse assegnate peril periodo gennaio/agosto 2023.Tali risorse sono da inserire nella previsionedel Programma Annuale 2023, tanto che lacomunicazione viene definita dal Ministero P.I.“Comunicazione preventiva”.

Si rammenta che,salvo proroghe, il Programma Annuale 2023dovrà essere predisposto dal Dirigente Scolastico,con la collaborazione del DSGA, e propostodalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto edai Revisori dei Conti entro il 30 novembre 2022 (art. 5, comma 8 del D.I. 129/2018). Lo stesso dovrà essere approvato dal Consiglio di Istitutoentro e non oltre il 31/12/2022 (art. 5, comma 9 del D.I. 129/2018). La nota evidenzia che, in relazione all’entità dei fondi, i criteri di ripartizione alle scuole sono i seguenti:

● La ripartizione del Fondo di funzionamento amministrativo-didattico avviene in attuazionedi quanto previsto dal D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015, che ha individuato i criteri ed i parametri di ripartizione delle risorse del Fondo di funzionamento amministrativo-didattico. Sostanzialmente le voci che compongono il finanziamento relativo al funzionamento amministrativoe didattico sono le seguenti:

Quota per alunno

Quota fissa

Quota per sede aggiuntiva

Quota per alunni diversamente abili

Quota per presenza corsi serali/scuoleospedaliere/scuole carcerarie

Quota per classi terminali della scuolasecondaria di I grado

Quota per classi terminali della scuolasecondaria di II grado

Totale funzionamento amministrativo-Didattico

Tuttavia, la nota precisa “È assegnata, in via preventiva, la risorsa finanziaria pari ad euro _, composta dal funzionamento amministrativo- didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015”.

 1. Quando si ha la responsabilità per fatto illecito

La responsabilità per fatto illecito, cosiddetta responsabilità extracontrattuale o aquiliana, si ha quando un soggetto tiene un comportamento antigiuridico dal quale scaturiscono danni per i terzi. L'art. 2043 cod, civ, dispone al riguardo: qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Nel campo civile quindi dall'atto illecito scaturisce per l'autore l'obbligo del risarcimento dei danni ingiusti causati per dolo o colpa.

2. Quali elementi sono necessari per la sussistenza della responsabilità per fatto illecito

Gli elementi della responsabilità per at­to illecito si possono distinguere in oggettivi e soggettivi.

Sono elementi oggettivi:

  • un comportamento antigiuridico, che può consistere nel fare oppure nel non fare, in atti po­sitivi o in omissioni;
  • un danno, cioè una lesione di un diritto altrui, che sia la conseguenza del comportamento antigiuridico (nesso di causalità).

Il danno deve essere ingiusto, poiché al­trimenti il comportamento che lo ha cagionato non po­trebbe qualificarsi antigiuridico.

Non è ingiusto (e quindi non dà luogo a responsabilità per atto illecito) il danno cagionato per legittima difesa, cioè per la necessità di difendere sè od altri contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sem­pre che la difesa sia proporzionata all’offesa (art. 2044; art. 52 cod. pen.). Non è ingiusto il danno prodotto ad altri nell’esercizio di un diritto (art. 51 cod. pen.), a meno che l’atto di esercizio del diritto non abbia altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri (atto di emulazione: art. 833). Non è ingiusto il danno prodotto nell’adempi­mento di un dovere (art. 51 cod. pen.). Non è ingiusto

il danno cagionato ad altri col consenso della stessa per­sona offesa, a meno che venga leso un diritto indispo­nibile (ad es., il diritto all’integrità fisica della persona, salvo quanto disposto, in deroga all’art. 5 cod. civ., dalla legge 26 giugno 1967, 458, in tema di trapianto del rene tra persone viventi).

In alcuni casi la legge, pur non vietan­do un determinato comportamento dannoso per altri, pone a carico di colui che lo ha tenuto una responsa­bilità per i danni arrecati, il che dà luogo a una figura particolare di atto lecito dannoso. L’ipotesi più impor­tante è quella dello stato di necessità prevista dall’art. 2045, per il quale « quando chi ha compiuto il fatto dan­noso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sè od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla perso­na » e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato nè era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un’indennità, la cui misura è rimessa all’equo apprezza­mento del giudice (si pensi al guidatore di un auto­veicolo, che, per evitare lo scontro con un’altra macchi­na, investe un passante). Lo stato di necessità esclude invece l’antigiuridicità del comportamento sotto il pro­filo penale (art. 54 cod. pen.).

Gli elementi soggettivi della responsa­bilità per atto illecito sono:

a) la capacità naturale d’intendere e di volere del soggetto, cioè l’attitudine di questo — da ac­certarsi dal giudice caso per caso — a valutare le con­seguenze dell'atto che compie (art. 2046): il bambino, il demente non rispondono del danno cagionato; in questa materia non si applicano le regole sulla capacità di agire: può quindi essere ritenuto capace d’intendere e di vo­lere il minore e perfino l’interdetto in un periodo di lucido intervallo, e può essere ritenuto incapace il mag­giore d’età non interdetto; la responsabilità per atto il­lecito non è esclusa, tuttavia, se lo stato d'incapacità del soggetto derivi da sua colpa (come nel caso in cui abbia agito in stato di ubriachezza);

 

b) la colpa o il dolo nella condotta del soggetto. Si ha colpa quando l’atto illecito viene compiuto per negligenza, imprudenza, imperizia. Si ha dolo quando l’atto viene compiuto con la piena coscienza c intenzione di arrecare il danno.

Non vi è illecito se il danno deriva da caso fortuito o forza maggiore.

3. Il risarcimento del danno

Il danno si può distinguere in danno emergente e lucro cessante.

Il danno emergente è la conseguenza diretta dell'illecito altrui, il lucro cessante consiste nel venir meno per il danneggiato della possibilità di poter realizzare determinati guadagni che avrebbero potuto realizzarsi, se non si fosse verificato l'illecito altrui. Anche il lucro cessante per essere risarcibile deve essere la conseguenza diretta ed immediata dell'illecito e può essere valutato equitativamente dal giudice

I danni risarcibili sono solo quelli patrimoniali. I danni non patrimoniali possono essere risarciti mediante un indennizzo riparatorio, solo quando l'illecito costituisce reato (art. 2059 cod. civ.).

Il risarcimento può essere corrisposto, in forma specifica, ripristinando, qualora sia in tutto o in parte possibile la situazione di fatto preesistente, oppure per equivalente, con il versamento di una somma di denaro corrispondente alla perdita subita e al mancato guadagno.

Il risarcimento è escluso per i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza ( art.1227 cod. civ). se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno (art.2055 cod. civ.)

L'abnormità dell'istanza

Il carattere massivo e abnorme della richiesta deve essere valutato dalla singola scuola, ossia determinare se l'accoglimento della richiesta da un punto di vista organizzativo (rispondere alla richiesta, produrre le copie, ecc..) deve essere valutata da ciascuna scuola. Ossia valutare se tale accoglimento metterebbe a repantaglio il suo funzionamento. L'anac ricorda nella circolare 2/2017 che l’amministrazione è tenuta a consentire l’accesso generalizzato anche quando riguarda un numero cospicuo di documenti ed informazioni, a meno che la richiesta risulti manifestamente irragionevole.

Quando la richiesta è massiva e riguarda una mole di documenti occorre cercare un dialogo con il richiedente e concordare una riformulazione dell’istanza o sui tempi di consegna di quanto richiesto. Un rigetto per sproporzione della richiesta deve essere molto ben motivato. Se l’amministrazione non detiene i dati o i documenti oggetto dell'istanza, la richiesta non potrà essere rigettata motivando con la onerosità della richiesta.

L'istanza pretestuosa

Sono da respingere le istanze di accesso civico generalizzato se sono vessatorie o pretestuose, ossia dettate dal solo intento emulativo. Tale ipotesi deve essere sempre valutata in base a parametri oggettivi e non in base a considerazioni soggettive o ipotizzando intendimenti pretestuosi. Pertanto è la singola scuola che deve motivare sull'abuso del diritto che sta eventualmente subendo. Ragion per cui l'interesse alla trasparenza, di tipo conoscitivo, che non esige una motivazione specifica, deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio.

Sarà così possibile e doveroso evitare e respingere: richieste manifestamente onerose o sproporzionate e, cioè, tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche (Circolare FOIA n. 2/2017, par. 7, lett. d; Cons. St., sez. VI, 13 agosto 2019, n. 5702), contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili ad uno stesso centro di interessi; richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi ovviamente in base a parametri oggettivi”.

Nelle cause aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dagli alunni durante l’attività scolastica la difesa tecnica dell’amministrazione spetta all’Avvocatura dello Stato. L’avvocatura al fine di organizzare la difesa ha bisogno di disporre di una relazione scritta del Diri­gente scolastico e di tutta la documentazione connessa all’infortunio.
Tenendo ben presente che la scuola risponde sia dei danni subiti dagli alunni per dolo o colpa grave del personale che ha violato, con azioni o omissioni, gli obblighi di servizio, sia dei danni conse­guenti ad infortuni causati da carenze delle strutture (locali, attrezzature, ecc), nella ricostruzione dei mezzi di prova una particolare cura va posta alle richieste di risarcimento dovuti ad incidenti fortuiti e senza alcuna colpa della stessa scuola e del personale. Tra gli incidenti fortuiti sono da compren­dere anche quelli provocati dagli alunni (ad altri o a loro stessi) se la scuola non vi ha concorso in alcun modo. Se la richiesta di risarcimento riguarda i danni provocati dagli alunni ad altri alunni, la chiamata in giudizio deve essere estesa anche ai genitori degli alunni che li hanno determinati.
Il Dirigente scolastico pertanto, a seguito dell’infortunio dovrà esperire le necessarie indagini per acquisire i mezzi di prova sull’accaduto: relazione del personale preposto alla vigilanza, prove testi­moniali dei presenti all’accaduto (personale scolastico ed alunni), relazione del responsabile della sicurezza, rapporto della polizia in caso di infortuni nei viaggi di istruzione, documentazione sanita­ria attestante le conseguenze dell’infortunio.
Sulla base delle informazioni assunte il Dirigente scolastico dovrà redigere il rapporto informativo da inviare all’Avvocatura dello Stato, entro termini brevissimi, per consentire alla stessa Avvocatura il deposito in cancelleria degli atti e della memoria difensiva. Tenendo presente che la costituzione in giudizio da parte dell’Avvocatura dovrà avvenire almeno 20 giorni prima della data fissata dal giudice per l’udienza.
Il rapporto informativo che il Dirigente scolastico deve fornire all’Avvocatura deve essere finalizza­to a confutare la tesi del ricorrente, individuando le possibili eccezioni da contrapporre, ed esporre i termini della questione ricostruendo i fatti dal punto di vista dell’amministrazione convenuta.

Tali eccezioni nell’elaborazione della relazione difensiva vanno esposte secondo un certo ordine logico giuridico:

  • prima le questioni pregiudiziali, ed in particolare prima le questioni processuali di rito (es. difetto di giurisdizione, di competenza);

  • poi le questioni preliminari di merito (es. quelle che attengono alla legittimazione attiva e passiva della domanda);

  • ed infine le questioni di merito.

In buona sostanza la relazione difensiva potrebbe essere articolata nelle seguenti parti:

  • intestazione della scuola;

  • indicazione dell’ufficio cui è diretta;

  • indicazione delle parti in causa.

Questioni di fatto:

  • esporre in modo esaustivo i termini della questione ricostruendo i fatti dal punto di vista dell’am­ministrazione convenuta.

Questioni di diritto:

  • indicare le eccezioni che l’amministrazione intende far valere e le domande riconvenzionali;

  • indicare le eccezioni, processuali o di merito, non rilevabili d’ufficio dal giudice;

  • indicare le eccezioni, processuali o di merito, rilevabili d’ufficio dal giudice;

  • contestare le circostanze di fatto dedotte nel ricorso, esponendo eventuali fatti estintivi, modifi­cativi ed impeditivi dei fatti dedotti dal ricorrente;

  • dedurre argomenti a contestazione dell’infondatezza giuridica della domanda del ricorrente.

Elencare i documenti che contestualmente si allegano.

Tra i documenti da allegare deve figurare anche la polizza di assicurazione degli alunni (con la docu­mentazione attestante l’avvenuto pagamento dei premi anche per l’alunno infortunato) e la denuncia dell’infortunio.
L’esibizione della polizza di assicurazione riveste particolare importanza, perché se esistono le con­dizioni l’Avvocatura dovrà valutare la chiamata in causa dell’assicurazione, in modo che sia l’as­sicurazione a coprire le eventuali pretese risarcitorie avanzate dai genitori degli alunni infortunati.
La chiamata in causa dell’assicurazione dovrà avvenire fin dalla data della costituzione in giudizio, per cui l’Avvocatura dovrà essere messa in grado di esibire e depositare in cancelleria, tra gli altri documenti, anche la polizza di assicurazione.
Se il danno sia stato provocato da altro alunno, occorre riferire anche su tale circostanza affinché l’Avvocatura possa valutare se sia necessario il suo coinvolgimento nella causa.
Dopo la trasmissione all’Avvocatura Distrettuale dello Stato del rapporto e degli atti la scuola deve seguire il successivo iter della causa corrispondendo ad ogni richiesta della stessa Avvocatura, non­ché rivolgendo periodiche richieste di informazioni sugli sviluppi per valutare se la prosecuzione della lite corrisponda o meno all’interesse dell’amministrazione e non sia invece preferibile una composizione bonaria.