Modalità operativi e adempimenti previsti dall’art. 48-bis del DPR 602/73.Alla luce del nuovo codice dei contratti ci si chiede se alla luce di quanto previsto dall’art. 52 circa le nuove modalità di controllo dei requisiti, se gli adempimenti previsti dall’art. 48-bis del DPR 602/73 siano ancora da fare. Infatti, l’art. 52 del d.lgs 36/2023 nel caso di affidamenti diretti inferiori a € 40.000, la stazione appaltante è esonerata dall’obbligo di verifica puntuale dei requisiti dell’affidatario che deve attestare, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l’affidamento. Pertanto la S.A., in luogo di un controllo a carico di tutti gli affidatari, è obbligata soltanto a verificare le dichiarazioni rese dagli operatori economici, su un campione individuato ogni anno tramite sorteggio, con modalità predeterminate.

Ai sensi dell’articolo 1, co. 2 del D.Lgs. 165/2001, modificato dalla legge 145/2002, per «amministrazioni pubbliche» si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, compresi:

● gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, e le istituzioni universitarie;

● le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;

● le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;

● gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio e loro associazioni;

● tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;

● l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

Come previsto dall’articolo 2 del D.M. 40/2008, le Amministrazioni pubbliche, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a 5.000,00 euro, procedono alla verifica inoltrando un’apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.a. (agente della riscossione) la quale, avvalendosi del sistema informativo, controlla se risulta un inadempimento a carico del beneficiario e ne dà comunicazione al soggetto pubblico richiedente entro i 5 giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta:

● beneficiario non inadempiente: nel caso in cui Equitalia comunichi che non risulta un inadempimento ovvero se non fornisca alcuna risposta entro i 5 giorni feriali, la Pubblica amministrazione può procedere al pagamento a favore del beneficiario delle somme spettanti, e l’operatore di verifica potrà stampare una liberatoria contenente gli estremi del controllo effettuato;

● beneficiario inadempiente: nel caso in cui Equitalia comunichi che il beneficiario risulta inadempiente, l’ente pubblico deve segnalare, con un’apposita comunicazione, tale circostanza (ai sensi dell’articolo 48-bis, comma 1, del D.P.R. 602/1973) all’agente della riscossione competente per territorio ai fini della riscossione delle somme iscritte a ruolo. Tale comunicazione deve contenere l’indicazione dell’importo totale del debito, comprensivo degli interessi di mora dovuti e delle spese di esecuzione.