Nell’ambito del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, il Dipartimento per la trasforma­zione digitale e il Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con l’Agenzia per l’Italia Digita­le, Pago PA S.p.A. e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, hanno definito il Programma «Scuo­la digitale 2022-2026», composto da quattro in­terventi:

  • Migrazione al cloud: finalizzato a realiz­zare la migrazione dei servizi/applicazioni delle Istituzioni scolastiche verso infrastrutture e so­luzioni cloud qualificate.

  • Siti web: finalizzato a migliorare la fruibi­lità dei servizi digitali offerti a famiglie, alunni e personale scolastico delle Scuole, migliorando l’accessibilità, la funzionalità e la navigabilità dei siti web, tramite l’adeguamento ad un modello standard.

  • PagoPA e app IO: finalizzato ad accelerare l’adozione di pagoPA, la piattaforma digitale per i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazio­ni, e di app IO quale principale punto di contat­to tra Enti e cittadini per la fruizione dei servizi pubblici digitali.

  • SPID e CIE: finalizzato a promuovere l’a­dozione dell’identità digitale (Sistema Pubbli­co di Identità Digitale, SPID e Carta d’Identità Elettronica, CIE), consentendo l’accesso ai ser­vizi digitali erogati dalle Istituzioni scolastiche attraverso SPID e CIE.

 I primi due interventi vedono le scuolecome beneficiari diretti, gli altri due il Ministero dell’Istruzione.

Riguardo ai primi due interventi il Diparti­mento per la trasformazione digitale ha emanato due avvisi:

  • l’avviso “Abilitazione al cloud per le PA lo­cali” del 27 aprile 2022 consente alle istituzioni scolastiche di richiedere i contributi necessari per migrare i propri servizi sul cloud. Le risor­se sono pari a 50 milioni di euro. L’intervento rientra nell’investimento 1.2. In fondo a questa pagina gli allegati dell’avviso;

  • l’avviso “Esperienza del Cittadino nei ser­vizi pubblici” del 27 aprile 2022 consente alle istituzioni scolastiche di richiedere i contributi necessari per aggiornare o dotarsi di nuovi siti web. Le risorse sono pari a 45 milioni di euro. L’intervento rientra nell’investimento 1.4 e spe­cificatamente nella Misura denominata “Espe­rienza del cittadini nei servizi pubblici”, Misura 1.4.1.

Le scuole devono presentare domanda di ammissione al finanziamento esclusivamen­te tramite il sito PA digitale 2026, accessibile all’indirizzo https://padigitale2026.gov.it/. Per l’accesso alla Piattaforma è obbligatorio il pos­sesso di una identità digitale dell’utente (SPID, CIE) solo del dirigente scolastico.

La scadenza per l’invio delle candidature per i due avvisi era il 24 giugno 2022. Dal­la pubblicazione dell’avviso (27 aprile 2022) in poi sono previste delle finestre temporali di 30 giorni al termine delle quali il Dipartimento provvederà a finanziare le istanze pervenute nel periodo di riferimento.

Alla luce del nuovo codice dei contratti ci si chiede se alla luce di quanto previsto dall’art. 52 circa le nuove modalità di controllo dei requisiti, se gli adempimenti previsti dall’art. 48-bis del DPR 602/73 siano ancora da fare. Infatti, l’art. 52 del d.lgs 36/2023 nel caso di affidamenti diretti inferiori a € 40.000, la stazione appaltante è esonerata dall’obbligo di verifica puntuale dei requisiti dell’affidatario che deve attestare, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l’affidamento. Pertanto la S.A., in luogo di un controllo a carico di tutti gli affidatari, è obbligata soltanto a verificare le dichiarazioni rese dagli operatori economici, su un campione individuato ogni anno tramite sorteggio, con modalità predeterminate. Nel presente lavoro analizziamo tale problematica.

In base al citato articolo 48-bis, infatti, le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, co. 2 del D.Lgs. 165/2001, recante la ricognizione degli enti compresi nella nozione di pubblica amministrazione e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento a qualsiasi titolo di importi superiori a 5.000,00 euro devono verificare se il beneficiario sia inadempiente (vale a dire abbia debiti verso l’Erario) all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro. In caso affermativo (vale a dire in caso di beneficiario inadempiente per almeno 5.000 euro), le Amministrazioni pubbliche non possono procedere al pagamento e devono inoltrare unasegnalazione all’Agente della riscossione competente per territorio, per consentire l’esercizio dell’attività di recupero delle somme iscritte a ruolo.

Con la nota del 17 settembre 2007, la Ragioneria Generale dello Stato aveva precisato che nel computo della soglia di 10.000 euro deve essere inclusa anche l’Iva, se dovuta dal beneficiario, in quanto la norma fa riferimento non ai compensi ma ai pagamenti. Art. 1 commi da 986 a 989 legge di bilancio 2018 (Legge 205 del 27 dicembre 2017) c’è riduzione da diecimila a cinquemila euro della soglia al di sopra della quale le P.A. e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di procedere ad un pagamento, devono verificare se il beneficiario del pagamento stesso sia inadempiente all’obbligo derivante dalla notifica di una o più cartelle per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Aumento da 30 a 60 giorni del termine nel quale, in caso di esito positivo della verifica, i soggetti pubblici devono sospendere il pagamento per consentire il pignoramento della somma da parte dell’agente della riscossione. Il vigente decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 40/2008, recante modalità di attuazione dell’art. 48-bis, dispone, all’art. 6, il rinvio ad un successivo decreto della disciplina attuativa nei confronti delle società a prevalente partecipazione pubblica. Pertanto, le disposizioni contenute nell’art. 48-bis, come modificato dalla legge di bilancio per il 2018, continuano ad essere applicate dalle P. A. e dalle società a totale partecipazione pubblica.

Il DL n. 137/2020 (“Decreto Ristori”) recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ha modificato l’art. 19 del DPR n. 602/73, stabilendo che non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell’articolo 48-bis, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di dilazione (art. 19, comma 1- quater 1, del DPR n. 602 del 1973 modificato dall’art. 13 decies, comma 1-quater del DL n. 137 del 2020). Il divieto di pagamento, per importi superiori a 5.000 Euro, da parte delle Pubbliche amministrazioni in caso di inadempienze da parte dell’operatore economico va attentamente gestito dparte della Pubblica Amministrazione anche alla luce delle disposizioni contenute nell’articolo 1, c. da 231 a 252, della L. n. 197/2022, che prevedono la possibilità, per tutti i contribuenti, di “rottamare” i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, presentando l’apposita domanda di adesione entro il prossimo 30 giugno 2023.

Infatti, a seguito della mera presentazione della dichiarazione di adesione a tale “rottamazione”, il comma 240 dell’art. 1 della L. n. 197/2022 dispone espressamente che il debitore non possa essere considerato inadempiente ai fini di cui al sopra detto art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73, con conseguente diritto a ricevere il pagamento da parte dei “soggetti pubblici”, nonostante la presenza di debiti presso l’Agente della Riscossione sopra la predetta soglia di legge. Infatti, in base a quanto previsto dall’art. 1, commi da 231 a 252, della L. n. 197/2022, tutte le tipologie di contribuenti possono richiedere la “rottamazione” dei carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Presentando l’apposita domanda di “rottamazione” entro il prossimo 30 giugno 2023, il contribuente beneficia dello sgravio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora previsti dall’art. 30 del D.P.R. n. 602/73 nonché dell’aggio di riscossione.

Va evidenziato che la mera presentazione della domanda di “rottamazione” fa si che il debitore (creditore della Pubblica Amministrazione) non sia più considerato “inadempiente” rispetto all’obbligo di pagamento di uno o più carichi, con la conseguenza che quest’ultimo potrà riscuotere i propri crediti vantati nei confronti di “soggetti pubblici”, così come potrà ottenere il DURC di cui all’articolo 54 del D.L. n. 50/2017 ed il certificato di regolarità fiscale, ai fini della partecipazione a gare di appalto. Va inoltre evidenziato che, come regola generale, la presentazione della domanda di “rottamazione” vieta l’avvio di nuove procedure esecutive e la prosecuzione di quelle già avviate (a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo).

Tuttavia, sulla scorta dei chiarimenti che erano stati forniti dall’ex Equitalia in sede di precedenti edizioni della “rottamazione” dei ruoli, vi sono dei casi in cui la presentazione dell’istanza non dovrebbe produrre effetti. Uno di questi è rappresentato dal pignoramento presso terzi esperito ai sensi dell’art. 72-bis del d.P.R. n. 602/73 innescato da una procedura 48-bis del D.P.R. n. 602/73, qualora esso sia già stato notificato sia al terzo pignorato sia al debitore alla data di presentazione della domanda di adesione alla “rottamazione”. Relativamente alle modifiche in base al nuovo codice dei contratti d.lgs. 36/2023 si specifica che l’ALLEGATO II.10 del nuovo codice dei contratti stabilisce le disposizioni in materia di possibile esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate (art. 94 comma 6 e art. 95 comma 2 del codice).

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 94 comma 6 del codice, costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. In relazione agli art. 94 comma 6 e 95 comma 2, si considera mezzo di prova, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, il documento unico di regolarità contributiva acquisito d’ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente. Invece ai sensi e per gli effetti dell’articolo 95, comma 2, del codice, si considera violazione l’inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla:

a) notifica di atti impositivi, conseguenti adattività di controllo degli uffici;

b) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;

c) notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 95 comma 2 del codice, la violazione si considera grave quando comporta l’inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10 per cento del valore dell’appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l’operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso, l’importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del DURC, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 95 comma 2 del codice, la violazione grave di cui all’articolo 3, comma 1, del presente allegato si considera non definitivamente accertata, e pertanto valutabile dalla stazione appaltante per l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all’obbligo di pagamento e l’atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati.

In risposta al parere n. 1962 del 5 maggio 2023, in cui venivano richieste delucidazioni in merito alla corretta interpretazione dell’art. 3 del D.M. 28 settembre 2022, a cui rimanda l’art. 80, co. 4 del D.lgs. n. 50/2016, integralmente trasfuso nell’allegato II.10, art. 3 del nuovo Codice dei contratti pubblici, in Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti haevidenziato quanto segue. Quando l’art. 3 del citato D.M. 28 settembre 2022 usa il termine “violazione” (fiscale) per stabilire la soglia oltre la quale scatta la gravità (10% del valore dell’appalto e comunque non inferiore a 35.000 euro) ai fini dell’esclusione dell’operatore economico, bisogna riferire l’espressione non alla singola violazione, ma al debito complessivo, in quanto la norma di rango primario, ossia l’art. 80 co. 4 del D.lgs. n. 50/2016 usa il termine al plurale. Per cui anche alla luce di quanto sopra, ad avviso di chi scrive, permane tale adempimento a carico delle pubbliche amministrazioni anche dopo l’applicazione del nuovo codice.

Al momento due sono i filoni dei finanziamenti,Al momento due sono i filoni dei finanziamenti,da un lato il Piano scuola 4.0 dell’altro la specifica Missione (M1) dedicata alla “Digitalizzazione,innovazione, competitività, cultura eturismo”. La Componente 1 (M1C1) riguardante la “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pubblica Amministrazione” ed uno specifico ambito di intervento denominato “DigitalizzazionePA” con risorse pari a oltre 6 miliardi di euroche prevede sette investimenti e tre riforme.Tra gli investimenti occorre segnalare

● Investimento 1.2 Abilitazione e facilitazionemigrazione ai cloud con risorse pari a 1miliardo di euro.

● Investimento 1.4 Servizi digitali e cittadinanzadigitale con risorse pari a 2,01 miliardi dieuro.

Entrambi gli investimenti sono gestiti dal Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale.

Alla luce del nuovo codice dei contratti ci si chiede se alla luce di quanto previsto dall’art. 52 circa le nuove modalità di controllo dei requisiti, se gli adempimenti previsti dall’art. 48-bis del DPR 602/73 siano ancora da fare. Infatti, l’art. 52 del d.lgs 36/2023 nel caso di affidamenti diretti inferiori a € 40.000, la stazione appaltante è esonerata dall’obbligo di verifica puntuale dei requisiti dell’affidatario che deve attestare, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l’affidamento. Pertanto la S.A., in luogo di un controllo a carico di tutti gli affidatari, è obbligata soltanto a verificare le dichiarazioni rese dagli operatori economici, su un campione individuato ogni anno tramite sorteggio, con modalità predeterminate. Nel presente lavoro analizziamo tale problematica.

Normativa di riferimento dell’adempimento

● Articolo 48-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal D.L. 262/2006, conv. con legge 286/2006 (Collegato alla Finanziaria 2007).

● Circolari 6 agosto 2007, n. 28 e 4 settembre 2007, n. 29 del MEF.

● L. 29.11.2007, n. 222.

● Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40.

● Circolare 29 luglio 2008, n. 22 della Ragioneria generale dello Stato.

● L. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità 2018), “bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”.

● Decreto Legge n. 137/2020.

● Articolo 1, c. da 231 a 252, della L. n. 197/2022.

● D.lgs 36 del 31/3/2023 in attuazione dell’articolo 1 della L. 21/6/2022 N. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

 

 

Un caso concreto

Oggetto di verifica massiva in questo momento sono i progetti FSE-PON “Per la scuola, compe tenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici in novativi” – Azione 10.8.1.B3 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Nota di Adesione prot.n. 78988 del 29 maggio 2023 “Realizzazione laboratori “green”, sostenibili e innovativi per le scuole secondarie del secondo grado ad indirizzo alberghiero, agrario, nautico e/o aeronautico, in attuazione del de creto del Ministro dell’istruzione e del merito 27 marzo 2023, n. 55.”. 10.8.B3 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”

Nel caso specifico trattasi di un istituto alberghiero che, a fronte di un finanziamento complessivo di oltre 200.000,00 euro, quindi ben oltre la soglia comunitaria di 143.000,00 euro (IVA esclusa), ha suddiviso la fornitura in due macro categorie, in due distinti capitolati tecnici, in due distinte procedure di affidamento diretto, ciascuna al di sotto del limite di 140.000,00 euro (IVA esclusa):

1. LABORATORIO DIDATTICO GREEN DI CUCINA - INTEGRAZIONE ATTREZZATURE ECO-SOSTENIBILI, GREEN E INNOVATIVE

- Aggiudicazione forniture di beni e attrezzature 133.170,00 (IVA inclusa)

- Addestramento all'uso delle attrezzature 2.196,00 (IVA inclusa)

- Piccoli lavori di sistemazione edilizia - impianto idrico ed elettrico 16.036,00 (IVA inclusa)

2. LABORATORO DIDATTICO GREEN SALA-VENDITA E ARTE BIANCA - INTEGRAZIONE ATTREZZATURE ECOSOSTENIBILI, GREEN E INNOVATIVE

- Aggiudicazione forniture di beni e attrezzature 79.300,00 (IVA inclusa)

- Addestramento all'uso delle attrezzature 554,00 (IVA inclusa)

- Piccoli lavori di sistemazione edilizia - impianto idrico ed elettrico 1.464,00 (IVA inclusa)

L’istituzione scolastica nelle controdeduzioni ha opportunamente evidenziato quanto si va a riassumere.

La realizzazione dei due laboratori è stata progettata e realizzata in maniera indipendente l’una dall’altra, come indicato al punto 2 del DISCIPLINARE DI GARA: “Premesso che l’intento della stazione appaltante è la fornitura di attrezzature, strumentazioni e servizi necessari alla REALIZZAZIONE LABORATORIO GREEN DI CUCINA nella sua interezza e non la mera consegna sarà cura del fornitore affidatario prevedere la configurazione dei prodotti e dei servizi previsti indispensabili al corretto funzionamento dei beni, attrezzature, strumenti e accessori, nonché dei relativi servizi connessi, che si andrà a fornire, in sintonia con gli scopi del progetto stesso. La fornitura, quindi, dovrà comprendere le installazioni necessarie ed essere “chiavi in mano”. Le attrezzature, la strumentazione ed i servizi, che si intendono acquisire, dovranno essere di sicura e pronta reperibilità sul mercato e collaudate integralmente entro il 16 ottobre 2023”(1).

Pertanto la realizzazione dei due laboratori è risultata una “fornitura a corpo”, non associabile a specifiche e dettagliate categorie merceologiche. La scelta di affidare a due imprese, di piccole dimensioni, oltre ad essere in linea con i principi di concorrenza e di inclusione è stata determinata anche dalla necessità di trovare le attrezzature già prontamente reperibili sul mercato, visti i tempi stretti di azione (4 mesi complessivi). D’altronde nell’avviso 78988 del 29/05/2023 si legge: “Le attrezzature e la strumentazione dovranno essere di sicura e pronta reperibilità sul mercato, poiché, per l’approssimarsi del termine delle operazioni contabili per la programmazione PON 2014-2020, occorrerà acquistarle nel rispetto della normativa vigente (codice dei contratti) e collaudarle integralmente entro il 16 ottobre”. Si sottolinea pertanto che la scelta di affidare a due imprese non è stata fatta con l'intenzione di escluderla dall'ambito di applicazione delle disposizioni del codice dei contratti, relativo alle soglie europee e di sottrarla alle procedure disciplinate dal D. Lgs. 50/2016 per le diverse soglie di affidamento, ma perché erano le uniche aziende che avevano disponibili le attrezzature necessarie ai due laboratori con la specificità del requisito green e del risparmio energetico, come richiesto dall’avviso.

L’istituzione scolastica ha attestato e documentato pedissequamente quanto segue:

LABORATORIO DIDATTICO GREEN DI CUCINA

➢ esperienza nella realizzazione di laboratori di cucina (ditta X)

➢ fornitura sicura e pronta reperibilità delle attrezzature specifiche per la realizzazione del Laboratorio di cucina;

➢ disponibilità e fornitura di attrezzature green innovative non facilmente reperibili sul mercato (di nuova costruzione)

➢ disponibilità all’installazione entro il 16/10/2023 (data ultima consentita)

➢ disponibilità all’addestramento entro il 16/10/2023 (data ultima consentita)

➢ realizzazione degli adattamenti edili-idrici ed elettrici necessari al regolare funzionamento entro il 16/10/2023 (data ultima consentita), nel rispetto del risparmio energetico, obiettivo principale del progetto

LABORATORI DIDATTICI GREEN SALA-VENDITA E ARTE BIANCA

➢ esperienza nella realizzazione di sala/vendita (ditta Y)

➢ fornitura sicura e pronta reperibilità delle attrezzature specifiche per la realizzazione del solo Laboratorio di Sala-Vendita

➢ disponibilità e fornitura di attrezzature green innovative non facilmente reperibili sul mercato (di nuova costruzione)

➢ disponibilità all’installazione entro il 16/10/2023 (data ultima consentita)

➢ disponibilità all’addestramento entro il 16/10/2023 (data ultima consentita)

➢ realizzazione degli adattamenti edili-idrici ed elettrici necessari al regolare funzionamento entro il 16/10/2023 (data ultima consentita)

➢ rilascio polizza fideiussoria definitiva

Carenza di motivazione

Nonostante questa dettagliata relazione l’autorità di missione ha risposto laconicamente che nelle controdeduzioni non sono stati rinvenuti elementi tali da escludere l'esistenza dell’irregolarità contestata, senza entrare nel merito delle giustificazioni addotte. L’unica cosa che ha affermato è che laddove fosse stata esperita un'unica procedura di affidamento, seppur suddivisa in lotti, l'importo complessivo stimato avrebbe imposto l'utilizzo di una diversa tipologia di procedura, rispetto a quelle singolarmente attuate da codesta Istituzione Scolastica. Cioè ad oggi l’istituzione scolastica non conosce se, dove, come e quando il doppio affidamento diretto avrebbe costituito una modalità di elusione dell’applicazione delle norme del codice. Basterebbe solo questo per impugnare in sede giurisdizionale il provvedimento per carenza di motivazione.

Un vulnus normativo

Non solo. L’autorità di missione in questi controlli di I livello fa riferimento al d.lgs.50/2016 (vecchio codice dei contratti), non considerando che il nuovo codice dei contratti di cui d.lgs.36/2023, entrato in vigore il 1 aprile 2023, ha acquistato efficacia il 1 luglio 2023. Ignorando che le disposizioni del vecchio codice si sarebbero applicate ai soli procedimenti in corso, ovvero alle procedure per le quali i bandi o gli avvisi fossero stati pubblicati prima della suddetta data. Ipotesi diversa dal caso esaminato dove le due decisioni a contrarre sono state emanate il 18/09/2023 e 25/09/2023, quindi in vigenza del nuovo codice dei contratti.

di Pasquale Annese, continua su Dirigere la scuola n. 8