In base a quanto previsto dalla Nota n.33071/2022, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) si abilitano al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’istruzione e del merito www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentificationAuthentication and Signature). La funzione per l’abilitazione sarà disponibile a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022.
All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola o dal centro di formazione professionale prescelto.
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offrono il medesimo servizio. Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale di indicare anche una seconda o terza scuola/centro di formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica scelta per prima non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2023/2024
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La stazione appaltante può procedere ad acquisti autonomi, senza necessariamente ricorrere a convenzione Consip, quando questo sia economicamente conveniente in termini qualitativi e quantitativi.

La deroga è concessa, afferma l'ANAC in in suo comunicato, se la stazione appaltante dimostra la maggiore convenienza

In deroga all’obbligo generale di avvalersi delle convenzioni quadro, si può quindi arrivare alla conclusione di un contratto che consenta una riduzione dei costi, tramite autonome procedure per l’approvvigionamento di beni e servizi anziché attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione di Consip. Questo escludendo che possano applicarsi le sanzioni previste dalla normativa e relative alla nullità del contratto, all’ipotesi di illecito disciplinare e alla responsabilità amministrativa (articolo 1 del decreto-legge n. 95/2012 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”).

È quanto ha chiarito l’Anac, con il parere n. 54 in funzione consultiva del 16 ottobre scorso approvato dal Consiglio dell’Autorità, intervenendo sull’affidamento di un contratto di servizi di pulizia, a fronte della scadenza di quello già in essere per il biennio 2022-2024.

Nel caso specifico, pur essendo disponibile una convenzione Consip, l’amministrazione ha comunicato che, ricorrendo a tale strumento, secondo quanto emerso da interlocuzioni con l’aggiudicatario della convenzione stessa, il valore economico del contratto eventualmente da commissionare risulterebbe superiore del 300% rispetto a quello in scadenza, pur mantenendo la stessa qualità del servizio. Il parere Anac, richiamando anche la giurisprudenza amministrativa sul punto, specifica che è ammissibile la scelta di una stazione appaltante di approvvigionarsi in modo autonomo di un servizio, purché ne sia adeguatamente dimostrata la maggiore convenienza economica sulla base di adeguate verifiche svolte dalla stessa stazione appaltante. Tale decisione può dunque ritenersi conforme alle prescrizioni del decreto legge n. 95/2012.

Una simile scelta, d’altronde, in coerenza con l’obiettivo di razionalizzazione di spesa, può consentire risparmi maggiori rispetto a quelli conseguibili con il ricorso alle procedure centralizzate gestite da Consip. Va però specificato, sottolinea il parere dell’Autorità, che la possibilità per la stazione appaltante di attivare strumenti autonomi di negoziazione va ritenuta una ipotesi ‘eccezionale’, alla luce dell’obbligo generale di legge di approvvigionarsi mediante convenzione quadro.

Tale possibilità può ritenersi consentita solo se adeguatamente motivata dalla stazione appaltante, la quale dovrà dimostrare di aver ricercato e conseguito condizioni migliorative, in termini quali-quantitativi, rispetto a quelle contenute nelle convenzioni-quadro. Rimane in ogni caso l’obbligo di trasmettere le relative delibere alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo.

Entro il 16 del mese successivo al quale sono stati pagati i compensi al professionista collaboratore occasionale con mod. F24EP bisogna effettuare il versamento. Le causali da utilizzare per il pagamento dei soli contributi sono: P10, PXX. 
Se durante l’anno i professionisti occasionali superano i 5.000 €, l’INPS prevede l’obbligo all’iscrizione alla gestione separata. I contributi da versare saranno dovuti solo sulla parte eccedente i 5.000 € e non sul totale delle prestazioni occasionali. 
Nello specifico, dovrà essere il lavoratore occasionale a comunicare al proprio committente che con la prestazione in essere supererà il limite. A questo punto il committente dovrà procedere al versamento dei contributi. I contributi da versare saranno 1/3 a carico del lavoratore (trattenuti direttamente nella ricevuta) e 2/3 a carico del committente. 
La parte a carico del lavoratore occasionale sarà versata sempre dal committente, che attuerà un’ulteriore ritenuta oltre a quella del 20% a titolo d’acconto per l’imposta. 
Ne consegue che qualora sia presente anche la quota previdenziale, la base imponibile fiscale su cui applicare la ritenuta di acconto e quella previdenziale sarebbero diverse:
quella fiscale è rappresentata dall’importo complessivamente addebitato al committente (comprensivo di spese); 
quella previdenziale è rappresentata invece dal solo compenso riferito alla prestazione di lavoro, al netto quindi delle spese. 

Sanzioni 

Il mancato o ritardato pagamento, ossia l’omissione contributiva, per il quale è previsto il pagamento di una sanzione civile annua pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, per un importo massimo del 40 per cento dei contributi non corrisposti. 

L'INPS ha aderito al sistema PagoPA nel 2021 e ha utilizzato questa modalità per gestire gli incassi dai cittadini e, occasionalmente, per pagare i bollettini di importo modesto, emessi da altre pubbliche amministrazioni.

Tuttavia, le indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato hanno chiarito che, in base alla normativa di Tesoreria Unica, tutti i pagamenti tra pubbliche amministrazioni, anche per importi ridotti, devono essere effettuati tramite giroconti di tesoreria. La normativa PagoPA non modifica le disposizioni relative alla finanza pubblica riguardanti la Tesoreria Unica.

Pertanto, pur auspicando che future implementazioni consentano il pagamento dei bollettini PagoPA tramite il servizio Cassa dello Stato, l'INPS non effettuerà pagamenti tramite PagoPA a favore di altre pubbliche amministrazioni, anche in caso di importi esigui, e segnalerà eventuali incoerenze, qualora queste non comunichino modalità alternative.

Nel caso in cui le pubbliche amministrazioni non forniscano l'IBAN del conto di Tesoreria, l'Istituto procederà autonomamente al versamento, informando l'ente creditore. Nell'ordinativo di Tesoreria Unica sarà indicata una causale che specifichi la motivazione del versamento, l'anno e il numero del bollettino PagoPA.

Una domanda che viene spesso rivolta riguarda il motivo del premio così ridotto delle polizze assicurative scolastiche, a fronte di massimali di rimborso anche elevati. È, infatti, interessante notare come garanzie e tutele analoghe, se stipulate da un privato, prevedano premi di gran lunga superiori a quelli previsti in ambito scolastico.

Il principio mutualistico
Le assicurazioni si basano sul principio mutualistico, anche ai sensi dell’Art. 2516 del Codice Civile. In buona sostanza, sulla probabilità che alcuni eventi negativi (rischi) colpisca solo un ridotto numero di soggetti appartenenti a una determinata collettività.
Il principio della mutualità rispecchia il bisogno che spinge gli individui economicamente più deboli a cercare una possibilità di rafforzamento e di difesa nell’unione solidale.
Per mutualità assicurativa si intende, quindi, il trasferimento di un rischio individuale su una collettività. Ne deriva che il valore complessivo degli accadimenti negativi viene ripartito tra tutti i partecipanti alla collettività stessa. Ragionevolmente, maggiore è il numero dei soggetti assicurati, inferiore sarà il premio. 

La frequenza e la gravità del rischio
Un ulteriore aspetto da prendere in considerazione è la frequenza del rischio. Maggiore è il numero di sinistri che si verificano in un dato periodo più alta è la frequenza.
A questo primo aspetto intuitivo, vanno aggiunte la gravità dell’evento e le conseguenze economiche che ne derivano. In altre parole, la frequenza risponde alla domanda: quant’è alta la possibilità che l’evento si verifichi? La gravità valuta, invece, l’impatto economico causato dal fatto che l’evento si verifichi.

Il valore del rischio
L’interpolazione, statistico-matematica, di frequenza e gravità, determina il valore del rischio e conseguentemente l’importo del premio.
L’assicuratore, quindi, in prima istanza, stimerà l’entità minima e massima delle perdite attese, anche calcolando la probabilità statistica che taluni eventi dannosi si verifichino.
Questi aspetti di carattere generale andranno valutati unitamente a quelli individuali e specifici: il contesto, il numero degli assicurati e la sinistrosità pregressa.
L’assicuratore infine, alla luce dei risultati attenuti, applicherà una serie di limitazioni o correttivi, tendenti a ridurre il rischio di liquidare più di quanto realisticamente incasserà. 
Non bisogna infatti dimenticare che il premio complessivo incamerato dovrà permettere all’assicuratore di poter pagare gli eventuali danni e contestualmente di avere un utile.
Ne deriva che due Istituti scolastici analoghi in tipologia potrebbero avere tariffazioni diverse legate alla tipologia di attività effettuate o all’importo degli indennizzi liquidati.

In risposta alla domanda iniziale è quindi possibile affermare che l’esiguità del premio richiesto nelle scuole ha due precise motivazioni. Se da un lato, è confortante dedurre che i sinistri hanno frequenza e gravità limitata, dall’altro esiste l’ipotesi che non sempre le scuole sottoscrivano polizze adeguate alle loro reali necessità.

di Valentino Donà su Dirigere la scuola n.10/2024