Viene individuato dalla graduatoria di istituto per un posto di collaboratore scolasti co fino al termine delle attività didattiche un aspirante, socio accomandante di una S.a.s. a conduzione familiare. Quali le azioni del dirigente.

Nel caso in esame, la norma tiva di riferimento è l’art. 60 del DPR n. 3/1957 che recita “L’im piegato non puòesercitare il com mercio, l’’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o ac cettare cariche in società costitu ite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina èriservata allo Stato e sia all’uopo interve nuta l’autorizzazione delmini stro competente”. Analogamente l’art. 508, comma 10, del D. Lgs. 297/94 dispone che il personale do cente “non può esercitare atti vità commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cari che in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cari che in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazio ne del Ministero della pubblica istruzione”. Tale divieto è ribadito dal primo comma dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001, fatta salva la deroga per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presi dente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dagli articoli 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L’incompatibilità consiste nell’assunzione di cariche che, a seconda del tipo di società, pre suppongono l’esercizio di rap presentanza della società, l’eser cizio di amministrazione della società o l’esercizio di attività in nome e per conto della società stessa. Deve essere considerata come esercizio del commercio e dell’industria ogni attività im prenditoriale, la partecipazione in qualità di socio a società di persone (società in nome col lettivo, società in accomandita semplice, società semplice) con esclusione dei casi in cui la re sponsabilità del socio è limitata per legge o per atto costitutivo della società, come, specificata mente, nel caso di socio acco mandante nella società in acco mandita sempliceedi socio con limitazione di responsabilità li mitata ex art. 2267 codice civile nella società semplice, che sono, quindi, compatibili. Deve, inol tre, essere considerato esercizio di attività imprenditoriale il ri coprire la posizione di presiden te o di amministratore delegato di società di capitali (società per azioni, società a responsabilità.

di Alessandra Morazzano su Dirigere la scuola n.7

Il danno biologico è un danno di natura non patrimoniale che lede l’integrità fisica o psichica del soggetto dan neggiato, in conseguenza di un fatto illecito altrui, sia esso doloso o colposo. Dal punto di vista giuridico, quindi, il danno biologico coinvolge la responsabilità civile o penale del danneggian te che è tenuto a risarcire il danneggiato. Il percorso giurisprudenziale Il caso particolare di danno biologico, come lo conosciamo oggi, nasce, sotto il profilo giurisprudenziale, negli anni 70. I giudici, fino ad allora, erano propensi a dividere rigidamente il danno patrimoniale da quello non patri moniale e, relativamente alla responsabilità civile, il danno era strettamente connesso alla patrimonialità. Solo nel 1986 la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 184 del 14.7.1986, affermava chiaramente l’esistenza del danno biologico. L’opinione affermata, in primo luogo è che il danno biologico dev’essere tutelato in quanto diritto protetto dall’Art. 32 della Costituzione. In secondo luogo che, in quanto danno non patrimoniale, deve essere risarcito anche se non incide sulla capacità del danneggiato di produrre reddito. Ad oggi, nella definizione di danno biologico, ovvero nella lesione psico-fisica della persona, che incide sul suo quotidiano e sulle sue relazioni, che prescinde dalla sua capacità reddituale, è ricompreso il danno morale, inteso come turbamento temporaneo dello stato d’animo e quello esistenziale, cioè, l’impossibilità di svolgere le attività che realizzano la persona umana.

La Corte Costituzionale, con le storiche “sentenze di San Martino” del 2008, ha inoltre stabilito che il danno non patrimoniale costituisce un modello unitario del quale le singole categorie hanno solo valenza descrittiva. Resta inteso che la sussistenza del danno biologico dev’essere sempre provata da un accertamento medico legale. Inoltre, al fine di calcolare in modo unitario la quantificazione del danno biologico, fuori da una qualsiasi discrezionalità, sia la Legge che la giurisprudenza hanno adottato un metodo univoco che oggi è previsto nelle cosiddette “Tabelle del Tribunale di Milano”. Il danno biologico nella scuola L’importanza del risarcimento del danno non patrimoniale assume un valore particolare nella scuola. Ai più infatti non sfugge come la capacità di produrre reddito di uno studente, a differenza di quella di un dipendente, è nulla. Tuttavia, i danni provocati all’alunno, ancorché indiretti, possono essere anche di natura patrimoniale. In questo ambito possiamo ricondurre il danno emergente: ovvero i costi sostenuti per le spese mediche e il lucro cessante, vale a dire le perdite patrimoniali subite dai genitori dello studente per accudirlo.

L’assicurazione scolastica

Il danno biologico, descritto come “lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”, seppur con modalità diverse tra studenti e gli operatori scolastici, rientra nell’ambito della tutela INAIL, ai sensi dell’Art. 13 del decreto 38/2000. La definizione di danno biologico è contenuta anche nel D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicu razioni private. L’Art. 138, comma 2, lettera (a) lo definisce come: “la lesione temporanea o permanente all’inte grità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”. Gli Artt. 138 e 139, inoltre, prevedono specifiche tabelle di liquidazione per lesioni di grave e lieve entità. Le polizze scolastiche integrative, di norma, tutelano questo tipo di danno. Occorre, tuttavia, precisare che le sin gole società assicuratrici adottano tabelle di indennizzo diversificate. Quest’aspetto è legato, tra l’altro, al premio pagato oltre che alle condizioni contrattuali sottoscritte.

a cura di Valentino Donà 

Riferimenti normativi:

  • Regolamento di contabilità scolastica (D.I. n. 129 del 2018)

  • Nota tecnica MIUR prot. n. 8409 del 30.7.2010

  • Nota MIUR n. 2233 del 2.4.2012 (in materia di beni appartenenti alle istituzioni scolastiche)

Le scuole soppresse che cesseranno di esistere il 31 agosto  devono, entro tale data, chiudere la contabilità finanziaria per non lasciare pendenze impossibili da gestire per il nuovo istituto. Tutti gli atti di chiusura dovranno essere regolarmente deliberati dal Consiglio di Circolo/Istituto della scuola soppressa convocato in tempo utile e, cioè, entro il 31 agosto. Se ciò non dovesse, per qualsivoglia motivo, accadere si renderà necessaria la nomina e l’intervento di un Commissario Straordinario.

Chiusura della contabilità finanziaria

Le operazioni di chiusura della contabilità finanziaria riguardano tutte le istituzioni scolastiche interessate dal processo di unificazione e che, pertanto, confluiscono in una nuova entità scolastica autonoma e dotata di personalità giuridica. La chiusura della contabilità non dovrà essere disposta nel caso in cui una scuola oggetto di dimensionamento non muti la propria configurazione giuridica, a seguito di modifica dimensionale per incremento o per cessione di plessi o sezioni mantenendo il medesimo codice meccanografico.

Conseguentemente, ai fini della chiusura della contabilità, comprendente tutti gli aspetti della gestione, finanziaria e patrimoniale, le istituzioni cessanti, che cessano di esistere a partire dal 31 agosto, debbono provvedere ai seguenti adempimenti:

  • chiusura del registro delle minute spese mediante versamento dell’ammontare dell’anticipazione del fondo per minute spese;

  • chiusura del c/c postale e versamento della disponibilità residua sul proprio c/c bancario;

  • richiamo dei mandati e delle reversali non estinti alla data del 31 agosto e relativo annullamento per la successiva riemissione da parte dell’Istituto subentrante; di tale operazione deve essere data informazione ai rispettivi creditori e debitori con l’indicazione dell’istituto subentrante;

  • trasferimento dei fondi alla scuola subentrante mediante comunicazione all’istituto cassiere ;

  • chiusura del c/c bancario e trasferimento dei saldi di cassa sul c/c bancario della scuola che accorpa l’Istituzione cessante. La scuola che riceve i conferimenti, se di nuova istituzione, nelle more della stipula di una nuova convenzione di cassa e al fine di evitare interruzioni del servizio, al 1° settembre deve curare che presso l’istituto cassiere sia aperto un nuovo conto corrente;

  • comunicazione al MIUR Direzione Generale per la Politica Finanziaria ed il Bilancio Ufficio VII della cessazione del codice fiscale, al fine di avviare immediatamente la procedura per la chiusura del conto di tesoreria, cosi come disposto dal MIUR con nota prot. n. 7077 del 9/11/2012;

  • individuazione dei residui attivi e passivi al 31 agosto ed adozione di delibera di radiazione di eventuali  crediti e debiti riconosciuti, rispettivamente, assolutamente inesigibili o da non dover pagare;

  • chiusura del registro inventario, previa ricognizione, rivalutazione ed eventuali dismissioni patrimoniali, secondo le disposizioni impartite dal d.i. 129/2018;

  • definizione e chiusura delle posizioni fiscali, previdenziali e tributarie;

  • cessione, alla istituenda o accorpante Istituzione scolastica, di eventuali contratti in essere;

  • predisposizione del conto consuntivo concernente il periodo 1 gennaio / 31 agosto, da approvare da parte del Consiglio di Circolo/Istituto previa acquisizione del parere dei Revisori dei Conti in essere al 31 agosto. Poiché il Consiglio di Circolo/Istituto decade al 31 agosto, tale adempimento potrà essere successivamente assicurato esclusivamente da un Commissario Straordinario che verrà nominato dall’USR competente.

Passaggio di consegne dei beni patrimoniali tra i DD.SS.GG.AA. delle scuole coinvolte effettuato attenendosi scrupolosamente a quanto previsto dalla nota MI prot. n. Nota prot. n. 4083 del 23/02/2021 – Linee Guida per la gestione del patrimonio e degli inventari da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali, ai sensi dell’art. 29, comma 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;

  • invio di tutti i registri amministrativi e contabili all’istituto subentrante;

  • invio all’istituto subentrante di tutti beni, archivio cartaceo e back informatico completo.

È fatto obbligo a carico delle scuole cessanti, entro il 31 agosto di:

  • predisporre il conto consuntivo limitato al periodo 1° gennaio – 31 agosto;

  • far approvare il conto consuntivo limitato al periodo 1° gennaio – 31 agosto dal Consiglio di Istituto, previa acquisizione del parere da parte dei Revisori dei Conti;

  • nel caso il conto consuntivo  non venga approvato nei termini, all’adempimento provvede il Commissario Straordinario nominato dall’USR.

Appare utile ricordare che tra i documenti amministrativi-contabili oltre ai vari registri obbligatori previsti dal D.I 129/2018, vanno trasferiti anche:

  • i registri dei verbali aggiornati al 31 agosto della Giunta Esecutiva, del Consiglio d'istituto, dei Revisori dei conti,

  • programmi annuali e conti consuntivi con la relativa documentazione ecc.

Prima dell’avvio delle iscrizioni, le istituzioni scolastiche aggiornano le informazioni che lecaratterizzano attraverso la funzione del portale SIDI “Scuola in chiaro”, area “Rilevazioni”.

Le scuole curano la redazione del proprio modulo di iscrizione online attraverso l’appositafunzionalità disponibile sul portale SIDI, area “Gestione Alunni”, percorso “Iscrizioni on line”.In particolare, il modulo della domanda di iscrizione è strutturato in una parte generale, uguale per tutte le scuole, contenente i dati anagrafici di alunni/studenti e in una parte che ogni scuola può personalizzare con la richiesta di informazioni specifiche, attinte da un elenco di vocipredefinite o anche aggiunte dalla scuola.

È possibile consultare sul portale SIDI la nota riassuntiva della procedura e l’aggiornamentodella pagina dedicata alle iscrizioni. Dopo la predisposizione da parte delle scuole, il modulo di domanda è reso disponibile ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale attraverso l’applicazione internet “Iscrizioni on line”, cui si può accedere dal sito web www.istruzione.it/iscrizionionline/.

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamentedisponibili nella singola istituzione scolastica, definito in base alle risorse dell’organicodell’autonomia e al numero e alla capienza delle aule, anche in ragione dei piani di utilizzodegli edifici scolastici. A tal fine, la collaborazione tra scuole ed Enti locali consente di definirein anticipo le condizioni per l’accoglimento delle domande, con le variazioni che di anno in anno possono rendersi necessarie.

Gli Uffici di ambito territoriale degli Uffici Scolastici Regionali vigileranno affinché sia assicurata, soprattutto agli alunni/studenti soggettiall’obbligo di istruzione, la fruizione del diritto allo studio attraverso ogni utile forma dirazionalizzazione e di indirizzo a livello territoriale. A tal fine, ciascun Ufficio di ambito territoriale avrà cura di individuare un referente per le iscrizioni e di trasmettere, entro il 29 dicembre 2022, i relativi riferimenti all’indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., per dicembre 2022, i relativi riferimenti all’indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., per l’efficace coordinamento tra amministrazione centrale e periferica.