Relativamente alle modalità dell’informativa ovvero, se fornire o meno i nominativi del personale utilizzato nelle attività e nei progetti, l’Aran con nota prot. n 0006076/2020 ha precisato che alla luce delle disposizioni del CCNL sottoscritto il 19 aprile 2018 (artt. 4, 5 e 22) “si ricava la conclusione che la disciplina pregressa relativa alle relazioni sindacali è stata sostituita integralmente dal nuovo dettato contrattuale”. In particolare, nell’art. 22, sono previste, tra le prerogative sindacali, alcune materie di informazione successiva, tra le quali comunque non figurano più “i nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo d’istituto” come invece stabilito dal previgente CCNL del 29 novembre 2007, (cfr. art. 6, comma 2, lettera n), il quale dunque non trova più applicazione.

Inoltre il Garante per la Protezione dei Dati Personali, con nota prot. n° 49472 del 28/12/2020 in merito alla legittimità di fornire dati personali dei dipendenti alle organizzazioni sindacali con riguardo alle attività finanziate tramite il c.d. fondo d’istituto ha esplicitamente precisato: “Alla luce delle considerazioni che precedono, con riguardo al caso di specie, si ritiene che il quadro normativo vigente applicabile al c.d. “comparto scuola” non consenta agli Istituti scolastici di comunicare alle organizzazioni sindacali i nominativi dei docenti o di altro personale e le somme liquidate a ciascuno per lo svolgimento di attività finanziate con il c.d. fondo d’istituto”. 

Del medesimo avviso anche la giurisprudenza con la pronuncia della VI sezione del Consiglio di Stato, n. 6098 del 30/08/2021 che nel merito della questione ha precisato che: “nel bilanciamento tra la tutela della privacy e quello dell’interesse del sindacato all’accesso occorre considerare che i documenti forniti dalla scuola [in forma aggregata] sembrano contenere elementi di informazione sufficienti per l’attività di verifica dei criteri utilizzati per l’individuazione delle attività integrative e per la ripartizione delle risorse”. Pertanto, secondo il Consiglio di stato, la base giuridica su cui fondare la sussistenza dell’interesse all’accesso, così come specificata dal nuovo contratto nazionale di lavoro del comparto, non si estende fino ai dati nominati che, quindi non devono essere forniti dall’istituto scolastico.

Al fine di verificare la correttezza delle operazioni di chiusura è possibile effettuare alcuni dei seguenti controlli incrociati per accertare l'eventuale presenza di incongruenze nella stesura del conto consuntivo.

  • Riscontro di cassa - verifica la quadratura del fondo di cassa. In particolare, gli importi iniziali e finali del giornale di cassa devono trovare perfetta coincidenza nel predetto mod. J e con gli estratti conto della banca cassiera.

  • Riscontro dei partitari - Gli elementi della parte sinistra devono coincidere con gli elementi della parte destra.

  • Riscontro delle entrate - Le entrate del Modello H - conto finanziario - devono coincidere con le entrate del modello. N  Riepilogo per aggregato di entrata;

  • Riscontro delle spese - Le spese del mod. H Conto finanziario devono coincidere con le spese del mod. N  Riepilogo per tipologia di spesa.

  • Riscontro Modello H e Modello I - Questa tabella consente di verificare la corrispondenza tra le singole voci risultanti nella parte delle spese del mod. H Conto finanziario con la somma delle tipologie di spesa di ogni attività/progetto ricavate dalla parte spese del mod. I  Rendiconto di progetto/attività  attivato nel corso della gestione.

  • Riscontro Modello J e Modello H - Consente di verificare che gli elementi indicati nel mod. J, trovino riscontro nelle analoghe voci riportate nel mod. H.

  • Riscontro Modello J e Modello N - I dati riportati nel mod. J, devono trovare riscontro nel riepilogo dei residui indicati nel mod. N, a sua volta ricavato dai singoli partitari.

  • Riscontro Modello L e Modello N - Consente di mettere a confronto i dati indicati nella nel mod. N Risultato della gestione con il totale del modello. L  Elenco dei residui  sia per la parte dell'entrata che per la parte della spesa.

Con la Circolare n° 12 del 01-02-2023 l’Inps ha reso note le aliquote contributive e il valore minimale e massimale per il calcolo dei contri­buti previdenziali dovuti nel 2023 dagli iscritti alla Gestione separata INPS (sia collaboratori che professionisti senza cassa). La novità del 2022 è stata principalmente l’aumento della aliquota dovuta per l’indennità di Disoccupazione DIS COLL così come pre­visto dalla Legge di Bilancio 2022. La manovra aveva infatti ampliato la durata e l’importo della disoccupazione per i collaboratori e ha pertan­to previsto per la Dis-coll la medesima aliquota dovuta per la Naspi. Per quanto riguarda invece il 2023 le aliquote rimangono pressoché inva­riate rispetto al 2022, uniche novità riguardano l’aumento dei valori di minimale e massimale di reddito, che salgono rispettivamente a 17.504 euro e 113.520 euro.

La Gestione Separata Inps è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 1996 per estendere l’assicurazione generale obbligatoria IVS (per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) anche ai soggetti che esercitano abitualmente l’attività di lavoro autonomo, non rientranti nelle cate­gorie artigiani o esercenti attività commerciali, non iscritti alle Casse di previdenza di categoria, nonché ai lavoratori parasubordinati. In particolare, sono obbligati ad iscriversi ad essa i seguenti soggetti:

  • i c.d. “professionisti senza cassa”, ovvero i soggetti titolari di partita IVA che esercitano abitualmente, anche in via non esclusiva, attività di lavoro autonomo e che non siano iscritti alle apposite casse di previdenza di categoria;

  • i collaboratori coordinati e continuativi;

  • i lavoratori autonomi occasionali, se il reddito annuo derivante da tale attività è supe­riore a € 5.000;

  • i venditori porta a porta, se il reddito de­rivante da tale attività è superiore a € 6.410,26, a prescindere dal numero dei committenti;

  • gli associati in partecipazione con appor­to di solo lavoro e non iscritti ad un Albo pro­fessionale;

  • i soci-amministratori di Srl commerciale che contemporaneamente partecipano al lavo­ro aziendale con carattere di abitualità e preva­lenza e ricoprono la carica di amministratore percependo per tale attività un compenso.

A seguito di numerose modifiche normative, attualmente la contribuzione alla Gestione separata è complessa e differenziata per le seguenti tre categorie principali: a) collaboratori e figure assimilate, professionisti, soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie

Alla luce del nuovo codice dei contratti ci si chiede se alla luce di quanto previsto dall’art. 52 circa le nuove modalità di controllo dei requisiti, se gli adempimenti previsti dall’art. 48-bis del DPR 602/73 siano ancora da fare. Infatti, l’art. 52 del d.lgs 36/2023 nel caso di affidamenti diretti inferiori a € 40.000, la stazione appaltante è esonerata dall’obbligo di verifica puntuale dei requisiti dell’affidatario che deve attestare, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l’affidamento. Pertanto la S.A., in luogo di un controllo a carico di tutti gli affidatari, è obbligata soltanto a verificare le dichiarazioni rese dagli operatori economici, su un campione individuato ogni anno tramite sorteggio, con modalità predeterminate. 

Come precisato dalla circolare 22/2008, in base alla lettera dell’articolo 48-bis non sembrano potersi configurare, ad una prima lettura, ipotesi di esenzione esclusivamente fondate su criteri soggettivi, in quanto la definizione di «beneficiario» contenuta nella normativa e nel relativo regolamento di attuazione è ampia e generica. La circolare 22/2008 chiarisce anche che, più in generale, tra le diverse Amministrazioni Pubbliche (indipendentemente dal livello legislativo, ordinario o costituzionale, di riconoscimento giuridico) non sussistono gli obblighi di garanzia e cautela in materia di adempimento delle cartelle di pagamento sottesi alla ratio dell’articolo 48-bis. Pertanto, in base alla definizione di pagamenti fornita dalla Ragioneria generale dello Stato e per ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra gli i pagamenti esclusi dall’obbligo di verifica da parte delle Pubbliche amministrazioni vi sono i seguenti (l’elenco non è, però, tassativo):

● versamento di tributi o contributi assistenziali e previdenziali;

● rimborsi di spese sanitarie relative a cure rivolte alla persona (trattamenti emodialitici, terapie radianti, trapianti, ecc.);

● corresponsione di indennità connesse allo stato di salute della persona (ad es. indennità post-sanatoriale disposta dall’articolo 5 della legge 1088/1970, per i cittadini colpiti da tubercolosi) o al ristoro di un danno biologico subito (ad es. indennità a soggetti danneggiati a seguito di trasfusioni o vaccinazioni prevista dalla legge 210/1992);

● pagamento di spese concernenti esigenze di difesa nazionale o missioni di peacekeeping;

● pagamento di spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

● pagamenti a titolo di assegno alimentare;

● sussidi e provvidenze per maternità, per malattie e per sostentamento;

● indennità per inabilità temporanea al lavoro (come previsto dall’articolo 110 del D.P.R. 1124/1965);

● finanziamenti di progetti aventi scopi umanitari. STIPENDI: il D.M. 40/2008 ha incluso nell’obbligo di verifica anche le somme erogate per stipendi e pensioni, pur specificando che per i pagamenti relativi ai crediti impignorabili di cui all’articolo 545, co. 3, del codice di procedura civile, nella sospensione del pagamento si deve tener conto dei limiti fissati dal co. 4 del medesimo articolo e dall’articolo 2 del D.P.R. 180/1950. In base a quest’ultimo, i suddetti crediti sono, appunto, «gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza». Per gli stipendi e le pensioni la soglia dei 5.000,00 euro va considerata al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali). In ogni caso, non devono essere soggetti a verifica ai sensi dell’articolo 48-bis i trasferimenti di somme da destinare successivamente al pagamento di stipendi, salari e retribuzioni equivalenti (ad es. le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente).

COMPENSI a LAVORATORI AUTONOMI: anche nel caso di pagamenti di somme assoggettate per legge a ritenuta fiscale alla fonte, ad esempio correlate a prestazioni di lavoro autonomo (professionale oppure occasionale), la soglia di diecimila euro va riferita all’importo da pagare al netto delle ritenute effettuate.

FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO dei PAGAMENTI - DIVIETO: è necessario controllare che non è siano stati posti in essere artificiosi frazionamenti di un unico pagamento, al fine di eludere l’obbligo di verifica. Pertanto, poiché nell’ambito del diritto privato, il pagamento è l’esatto adempimento di un’obbligazione pecuniaria, per individuare il presupposto a cui legare l’obbligo di verifica, è necessario considerare quali siano le pattuizioni contrattuali e le correlative scadenze stabilite. Quindi non si deve necessariamente fare riferimento all’intero valore del contratto, ma, allo stesso tempo, non è possibile fare riferimento a scadenze diverse daquelle minime stabilite dal contratto stesso. Ad esempio:

● nei contratti di appalto di lavori, il pagamento dovrà coincidere con gli stati di avanzamento lavori (SAL) e con il saldo finale,

● nei contratti di fornitura di beni o servizi con cadenza periodica varrà il criterio del pagamento dei beni o servizi di volta in volta forniti.

PAGAMENTO CONCOMITANTE di PIÙ FATTURE: nel caso in cui sia effettuato con un unico mandato relativo a più fatture, anche di importo inferiore ai € 5.000, emesse dal medesimo fornitore e relative a diversi contratti ma di importo superiore a tale limite se considerate complessivamente, l’Amministrazione non dovrà dar luogo alla verifica se sia superata la soglia di € 5.000 solo con riguardo all’importo complessivamente indicato nel mandato di pagamento emesso. Resta fermo, però, quanto previsto dalla precedente circolare della Ragioneria Generale dello Stato, la n. 22 del 29 luglio 2008, con riferimento al divieto di artificiosi frazionamenti di singoli pagamenti, effettuati al solo scopo di eludere la normativa in argomento. La Ragioneria Generale dello Stato ritiene, infatti, che per individuare il presupposto a cui legare l’obbligo di verifica, si deve avere riguardo per le pattuizioni contrattuali e le relative scadenze stabilite. Ad esempio in caso di appalto di lavori il pagamento coinciderà con gli stati di avanzamento dei lavori e con il saldo finale; nei contratti di fornitura di beni e servizi con cadenza periodica si terrà conto del pagamento di beni e servizi forniti di volta in volta. Anche il MIMS Servizio Contratti Pubblici ha risposto in merito alla questione con il parere n. 1259 del 31/3/2022. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili a ricordato che la cosidetta verifica “di non adempienza” è appunto disciplinata dall’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Essa impone alle amministrazioni pubbliche la verifica di “non inadempienza” sui pagamenti delle imposte prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro. Essa quindi concerne ogni singolo pagamento qualora esso sia di importo superiore 5.000 euro, anche in caso di più fatture riferite allo stesso servizio erogato dal medesimo Operatore Economico.Nel caso in esame, la Stazione appaltante dovrà quindi procedere con due ordini di pagamenti distinti, effettuando la verifica solo in riferimento alla fattura superiore ai 5mila euro, mentre non sarà tenuta a effettuarla per le fatture riferite all’altro fornitore perché ciascuna di esse comunque non supera l’importo di 5mila euro.

L’Inps con la Circolare n. 12 del 1/2/2023 ha reso note le aliquote contributive e il valore minimale e massimale per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti agli iscritti alla Gestione separata INPS. Per i collaboratori e figure assimilate, iscrit­ti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95, l’aliquota per l’anno 2023 è pari a 35,03% di cui 33% (Articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92) oltre le seguenti aliquote ad­dizionali:

  • 0,50% utile per il finanziamento dell’one­re derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familia­re e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera;

  • 0,22% (Art. 7 DM 12 luglio 2007);

  • 1,31% nuova Dis-coll.

Per i soggetti non assicurati presso altre for­me pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 33,72 % di cui 33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiun­tiva.