La Certificazione Unica è da compilare e presentare anche per coloro che lavorano con una propria Partita Iva.

Lo stesso vale per tutti quei lavoratori occasionali che forniscono delle prestazioni lavorative al datore di lavoro. Sono inclusi inoltre coloro ai quali vengono erogati provvigioni o rimborsi.
Tuttavia per ciò che riguarda i lavoratori autonomi, i tempi sono maggiormente diluiti per la comunicazione. I datori di lavoro hanno infatti tempo fino al 31 ottobre, per l’invio di questa documentazione a tutti coloro che svolgono un lavoro di tipo autonomo, o che non devono presentare il modello 730. Questa scadenza coincide con la presentazione del modello 770 da parte degli stessi sostituti di imposta.
Per quanto riguarda i lavoratori che svolgono una attività autonoma con regime fiscale forfettario il datore di lavoro, se eroga compensi derivati da collaborazioni di questo tipo deve indicare tutto l’importo erogato, anche se non è assoggettato alla ritenuta di acconto.

Tuttavia nel caso in cui sussiste la ritenuta di acconto, possono verificarsi due situazioni:

  • il datore di lavoro che aderisce al regime forfettario (i compensi ai collaboratori non devono superare annualmente 20.000 euro): non deve versare la ritenuta di acconto perché non rientra nella categoria di sostituti di imposta, ma deve indicare il codice fiscale del percettore dei compensi, oltre all’ammontare delle somme;

  • il datore di lavoro in regime di vantaggio (ovvero in regime dei minimi): deve versare la ritenuta di acconto, in quanto sostituto di imposta, dichiarando le somme erogate.

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia aderito al regime fiscale forfettario, ma si avvale di collaborazioni con autonomi in regime ordinario, non versa la ritenuta di acconto, in quanto non è un sostituto di imposta.
Non dovranno certificare questi compensi con Certificazione Unica o modello 770. Nella propria dichiarazione dei redditi tuttavia devono indicare in un quadro apposito il codice fiscale del collaboratore e l’ammontare erogato.

Compensi corrisposti dalle amministrazioni dello Stato (Art. 29, comma 2, del DPR n. 600 del 1973).

Come spiegato meglio in precedenza l’articolo 29, comma 2, del DPR n. 600 del 1973, riguardante le ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti da Amministrazioni dello Stato, prevede che ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti e gli altri organi che corrispondono compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo (ufficio secondario) devono comunicare agli uffici che invece dispongono il pagamento di emolumenti aventi carattere fisso e continuativo (ufficio principale), entro la fine dell’anno e comunque non oltre il 12 gennaio dell’anno successivo, l’ammontare delle somme corrisposte, l’importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute effettuate.

Il sostituto d’imposta che eroga compensi non aventi carattere fisso e continuativo pur non dovendo rilasciare una CU al percipiente, dovrà procedere all’invio di una CU ordinaria all’Agenzia delle Entrate riportando tutti i dati relativi alle somme erogate avendo cura di barrare il punto 643. Tale barratura certificherà che le predette informazioni sono state inviate al sostituto principale che ha provveduto a tenerne conto in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio. Il sostituto d’imposta che eroga emolumenti aventi carattere fisso e continuativo tenuto al rilascio della CU, emetterà una certificazione comprensiva di tutti i compensi corrisposti, evidenziando, nei punti da 531 a 566, le somme e i valori corrisposti dall’ufficio secondario. In questo caso sarà necessario riportare anche il codice 8 nel punto 537 per individuare il conguaglio effettuato, nelle ipotesi stabilite dal comma 2, dell’art. 29 del DPR n. 600/73. Qualora i sistemi operativi non consentano all’ufficio principale una puntuale individuazione degli importi conguagliati, non potendo, quindi, compilare i punti da 531 a 566, dovrà procedere alla compilazione delle annotazioni (cod. CO) per riportare il codice fiscale del sostituto secondario nonché per comunicare al percipiente le informazioni relative agli emolumenti non aventi carattere fisso e continuativo.

L'Albo è il luogo fisico, la c.d. bacheca,  dove vengono esposti tutti gli atti emanati dalla scuola. Per le istituzioni scolastiche è più corretto parlare di “Albo on line” e non  di “Albo pretorio on line”, poiché il “pretorio” è una caratterista che  appartiene solo agli enti locali. Le pubbliche amministrazioni e, quindi, anche le istituzioni scolastiche devono avere un proprio Albo per la pubblicazione degli atti per i quali la legge impone la pubblicazione, in quanto debbono essere portati a conoscenza del pubblico, come condizione necessaria per acquisire efficacia e, quindi, produrre gli effetti previsti. L’albo viene normalmente usato come il luogo in cui si pubblica di tutto. Non solo quindi gli atti per i quali la legge impone la pubblicità legale, ma anche tutti i documenti, avvisi e comunicati che si ritiene opportuno  portare a conoscenza dei cittadini. Tuttavia, bisogna tenere presente che, una cosa sono le comunicazioni che la scuola può fare per divulgare la propria immagine, altra cosa sono le comunicazioni che assumono valore di pubblicità legale. L’omissione delle comunicazioni destinate a produrre immagine non comportano alcuna conseguenza. Mentre l’omissione delle pubblicazioni degli atti per i quali la pubblicità è parte integrate dell’efficacia degli stessi li rende giuridicamente inefficaci.

Lo scopo della pubblicazione è quello di portare a conoscenza degli interessati il contenuto degli atti e nel contempo fare assumere agli atti stessi  il  carattere della definitività  secondo quanto stabilito dall’ art.14 del DPR n.275/99: “Gli atti divengono definitivi dopo il 15° giorno dalla loro pubblicazione all'albo della scuola”. Da tale principio scaturisce l'obbligo per le istituzioni scolastiche di pubblicare all'albo tutti i provvedimenti adottati. La pubblicazione è, infatti, un requisito di efficacia degli atti. Quindi una particolare cura va apprestata alla tenuta dell'albo e all'attività di pubblicazione degli atti e delle deliberazioni che devono essere portati a conoscenza del pubblico. La pubblicazione, infatti, rileva in merito all’individuazione del termine per l’impugnazione, il quale viene fatto decorrere, per i soggetti non direttamente contemplati nell’atto, proprio dalla data di pubblicazione nell’albo. La pubblicazione degli atti implica  la presunzione di conoscenza ai fini della relativa impugnazione avanti al giudice solo quando essa sia prevista da una norma e venga effettuata nei modi prescritti (Consiglio di Stato, V, 25/9/2000, n.5073).

Contro gli atti è prevista la possibilità di produrre reclamo alla stessa istituzione scolastica entro il termine di 15 giorni dalla data della loro pubblicazione all'albo, da parte di chiunque vi abbia interesse. I reclami devono essere decisi entro 30 giorni, decorsi i quali l'atto diventa definitivo. L'atto diventa, altresì, definitivo  a seguito della decisione del reclamo.

L'Albo è il luogo fisico, la c.d. bacheca, dove vengono esposti tutti gli atti emanati dalla scuola.
Per le istituzioni scolastiche è più corretto parlare di “Albo on line” e non di “Albo pretorio on line”, poiché il “pretorio” è una caratterista che appartiene solo agli enti locali.

Le pubbliche amministrazioni e, quindi, anche le istituzioni scolastiche devono avere un proprio Albo per la pubblicazione degli atti per i quali la legge impone la pubblicazione, in quanto debbono essere portati a conoscenza del pubblico, come condizione necessaria per acquisire efficacia e, quindi, produrre gli effetti previsti.

L’albo viene normalmente usato come il luogo in cui si pubblica di tutto. Non solo quindi gli atti per i quali la legge impone la pubblicità legale, ma anche tutti i documenti, avvisi e comunicati che si ritiene opportuno portare a conoscenza dei cittadini.

Tuttavia, bisogna tenere presente che, una cosa sono le comunicazioni che la scuola può fare per divulgare la propria immagine, altra cosa sono le comunicazioni che assumono valore di pubblicità legale. L’omissione delle comunicazioni destinate a produrre immagine non comportano alcuna conseguenza. Mentre l’omissione delle pubblicazioni degli atti per i quali la pubblicità è parte integrate dell’efficacia degli stessi li rende giuridicamente inefficaci.

Lo scopo della pubblicazione è quello di portare a conoscenza degli interessati il contenuto degli atti e nel contempo fare assumere agli atti stessi il carattere della definitività secondo quanto stabilito dall’ art.14 del DPR n.275/99: “Gli atti divengono definitivi dopo il 15° giorno dalla loro pubblicazione all'albo della scuola”.

Da tale principio scaturisce l'obbligo per le istituzioni scolastiche di pubblicare all'albo tutti i provvedimenti adottati.

La pubblicazione è, infatti, un requisito di efficacia degli atti. Quindi una particolare cura va apprestata alla tenuta dell'albo e all'attività di pubblicazione degli atti e delle deliberazioni che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

La pubblicazione, infatti, rileva in merito all’individuazione del termine per l’impugnazione, il quale viene fatto decorrere, per i soggetti non direttamente contemplati nell’atto, proprio dalla data di pubblicazione nell’albo.

La pubblicazione degli atti implica la presunzione di conoscenza ai fini della relativa impugnazione avanti al giudice solo quando essa sia prevista da una norma e venga effettuata nei modi prescritti (Consiglio di Stato, V, 25/9/2000, n.5073).

Contro gli atti è prevista la possibilità di produrre reclamo alla stessa istituzione scolastica entro il termine di 15 giorni dalla data della loro pubblicazione all'albo, da parte di chiunque vi abbia interesse.

I reclami devono essere decisi entro 30 giorni, decorsi i quali l'atto diventa definitivo. L'atto diventa, altresì, definitivo a seguito della decisione del reclamo.

Delibera ANAC n. 213 del 3 Aprile 2024  Adempimenti dall’Organismo Interno di Valutazione (OIV) -  Scadenza 31 maggio 2024

L’Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera ANAC n. 213 del 3 Aprile 2024 ha fissato al 31 maggio il termine ultimo per la pubblicazione delle attestazioni rilasciate dall’Organismo Interno di Valutazione (o da organismi equipollenti con funzioni analoghe).

Le attestazioni OIV costituiscono l’unico strumento attraverso cui l’ANAC può verificare l'effettività degli adempimenti in materia di trasparenza.

Allo scopo di verificare l’effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente, il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 17 aprile 2024, ha individuato specifiche categorie di dati di cui gli OIV, ex art. 44 del d.lgs. 33/2013, o gli organismi con funzioni analoghe nelle amministrazioni e negli enti di diritto privato che non abbiano un OIV, sono tenuti ad attestare la pubblicazione al 31 maggio 2024. L’attestazione, completa della scheda delle verifiche di rilevazione, va pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente” entro il 15 luglio 2024.

Sono tenuti all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2024 gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, istituiti presso le pubbliche amministrazioni (di cui all’art. 2-bis, co. 1, del d.lgs. 33/2013), ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dell’art. 44 del d.lgs. 33/2013 e, da ultimo, dell’art. 1, co. 8-bis, della l. 190/2012 e tra queste vi sono anche le Istituzioni scolastiche.

L’attestazione deve tener conto dello stato di pubblicazione dei dati al 31 maggio 2024.

I dati la cui pubblicazione si chiede di attestare, in particolare, sono:

  • Consulenti e collaboratori (art. 15)
  • Performance (art. 10, co. 8, e art. 20)
  • Enti controllati (art. 22)
  • Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26-27)
  • Beni immobili e gestione patrimonio (art. 30)
  • Controlli e rilievi sull’amministrazione (art. 31)
  • Servizi erogati (art. 32)
  • Pagamenti dell’amministrazione (artt. 4-bis, 33, 36 e 41, co. 1)
  • Pianificazione e governo del territorio (art. 39)

Iniziamo a vedere le aree interessate che in modo particolare riguardano le Istituzioni scolastiche così come previsto dall’ARTICOLO 9 BIS COMMA 2 D.LGS 33/2023.

Consulenti e collaboratori

Per quanto riguarda la parte dei consulenti e collaboratori da attestare qui di seguito quanto previsto dal d.lgs 33/20233.

Art 15 c.2.  D.lgs 33/2013.

La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi ((…)) di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell’articolo 53, comma 14, secondo periodo, del d. lga 165/2001 e successive modificazioni, sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

Art 15 c.1. lett, a),b), c) e d) D.lgs 33/2013

((Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi)) di comunicazione di cui all’art. 17 comma 22 L. 127/1997, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi ((…)) di collaborazione o consulenza: 

  • gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico; 
  • il curriculum vitae; 
  • i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; 
  • i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto ((…)) di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

Art 53 c.14 D.lgs 165/01

Al fine della verifica dell’applicazione delle norme di cui all’art. 1 commi 123 e 127 della L. 662/1996, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal D.LGS 33/2013, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo d.lgs 33/2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico nonché l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.(71)

In sintesi occorre inserire quanto riporto

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato

Per ciascun titolare di incarico:

1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali

3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell’incarico (comunicate alla Funzione pubblica)

Attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse

Tuttavia Ai sensi dell’art. 9-bis del d.lgs. n. 33/13, adecorrere dal 01/01/2019, gli obblighi di trasparenza relativi ai consulenti/collaboratori sonoassolti SOLO mediante inserimento dei dati nel sistema PerlaPA, accessibile per gli utentiesterni dal sito: www.consulentipubblici.gov.it.

Si ricorda che la pubblicazione dei dati relativi ai consulenti deve avvenire perentoriamenteentro tre mesi dal conferimento dell'incarico (art. 15, c. 4, d.lgs. n. 33/13).

Le istruzioni che seguono si riferiscono alla compilazione dei campi della maschera di inserimento PerlaPA, relativa ai consulenti/collaboratori

Performance

Norme richiamate dalla deliberazione 213/2024

Immagine1

Art 10 c.8.D.lgs 33/2013 

Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all’articolo 9: 


b) il Piano e la Relazione di cui all’art. 10 del d.lgs 150/2009;

 

Art. 20 D.Lgs 33/2013

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti. 

2. ((Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.))

In realtà la parte delle PERFORMANCE è da copiare dai documenti già in possesso, vi ricordo però che i dati sono sempre aggregati.

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26-27)

I DOCUMENTI DA PUBBLICARE in tale sezione sono:

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui leamministrazioni devono attenersi per la concessione disovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari el'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere apersone ed enti pubblici e privati

Nella sott. Sezione: SOVVENZIONE E SUSSIDI>ATTI DI CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,

CONTRIBUTI, SUSSIDI

I documenti da pubblicare sono:

Gli Atti di concessione di sovvenzioni, contributi,sussidi ed ausili finanziari alle imprese ecomunque di vantaggi economici di qualunquegenere a persone ed enti pubblici e privati diIMPORTI SUPERIORI A MILLE EURO

Pagamenti dell’amministrazione (artt. 4-bis, 33, 36 e 41, co. 1)

A norma di riferimento è l’art. 33 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Testo unico sulla trasparenza”, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e le informazioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che stabilisce: “Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato ‘indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, nonché l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall’anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato ‘indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti”, nonché l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata”.

L’indicatore è dunque un dato, oggetto di pubblicazione obbligatoria da parte delle istituzioni scolastiche, che fornisce a tutti gli interessati (operatori economici in primis) le informazioni relative ai tempi impiegati dall’ente per il pagamento delle fatture (o degli atti equivalenti) emesse dagli operatori economici destinatari di contratti pubblici.

Come si calcola.

Per ogni singola fattura, l’indicatore di tempestività dei pagamenti, è calcolato come la somma dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura (o degli atti equivalenti) e la data di pagamento all’operatore economico, moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. Ne viene fuori un numero per ogni singolo trimestre e uno finale per anno e sarà un numero negativo in caso di pagamenti avvenuti mediamente in anticipo rispetto alla data di scadenza delle fatture e positivo in caso contrario.

La base di calcolo dell’indicatore è costruita in accordo a quanto previsto dal D.P.C.M. 22 settembre 2014, includendo il complesso delle operazioni di pagamento riconducibili alla nozione di “transazione commerciale” richiamata dalla normativa. Il DPCM specifica infatti tempi e modalità di pubblicazione e come calcolare l’indice, definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all’importo delle fatture, per cui il calcolo dello stesso va eseguito inserendo:

  • al numeratore: la somma degli importi di tutte fattura pagate nel periodo di riferimento (trimestre o anno) moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento agli operatori (va inserito un valore negativo nel caso in cui il pagamento avvenga in anticipo sulla data di scadenza della fattura);
  • al denominatore: la somma degli importi di tutte le fatture pagate nel periodo di riferimento (trimestre o anno).

Poiché si tratta di media ponderata, avranno maggiore peso ai fini del calcolo i pagamenti relativi alle fatture di importo maggiore.

Tempistiche di pubblicazione.

Le istituzioni scolastiche sono tenute alla pubblicazione dell’Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Per l’Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti il termine di pubblicazione è entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce.

Ammontare complessivo dei debiti.

Ai sensi dell’art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 le pubbliche amministrazioni devono pubblicare con cadenza annuale anche l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. La pubblicazione deve avvenire mediante l’utilizzo di formati di largo utilizzo, soprattutto utilizzando i file pdf.