Tutti noi conosciamo il significato della frase “marinare la scuola” con le infinite varianti regionali e probabilmente a molti, nella veste di studenti, è capitato almeno una volta con diverse motivazioni. Ma cosa succede se un alunno scappa da scuola in orario scolastico? Si tratta di un evento più frequente di quanto si creda, che richiede molta attenzione, considerati i pericoli cui “i fuggiaschi”, soprattutto se in tenera età, vanno incontro. Posto che le responsabilità hanno a che fare con l’obbligo di vigilanza a carico del personale scolastico e vanno valutate caso per caso nelle loro possibili implicazioni civili e penali, in questo contributo ci proponiamo di approfondire la questione con il focus sugli aspetti di prevenzione.

Come è possibile che un alunno sfugga al controllo degli insegnanti e dei collaboratori scolastici? Come è possibile evitare simili episodi?

Per rispondere alle domande dobbiamo prima interrogarci su vari aspetti del funzionamento di una scuola e individuare gli elementi di fragilità:

a) La qualità delle strutture scolastiche

Quando si mandano i bambini a scuola, ci si aspetta che si trovino in un luogo protetto e sicuro. La realtà a volte è ben diversa: cancelli rotti, porte che non si chiudono o non si possono chiudere, ingressi bloccati, aperture nelle reti di recinzione. Spesso la situazione dell’edilizia scolastica non garantisce adeguata sicurezza e i lavori di ripristino da parte degli enti proprietari non avvengono in tempi brevi, nonostante venga fatta e reiterata la segnalazione da parte del dirigente scolastico.

b) L’organizzazione della sorveglianza

È un dato di fatto che gli insegnanti si ritrovino a gestire classi numerose, con problematiche diverse e con poche o nulle ore di compresenza. Ad esempio se un alunno chiede di andare in bagno bisogna gestire sia la sorveglianza della classe sia l’alunno che esce. Oppure può essere l’insegnante che ha bisogno di uscire per gli stessi motivi o altro.

I corridoi ai piani e gli ingressi sono affidati alla sorveglianza del personale collaboratore scolastico, ma succede che l’organico non sia in numero sufficiente per gestire tutti i piani e tutte le uscite. E se il collaboratore scolastico accompagna un bambino in bagno deve lasciare scoperto l’ingresso.

Quando si esce per la ricreazione nel giardino o nel cortile della scuola, è difficile gestire la visuale in tutti gli spazi e tutti gli angoli e controllare se i cancelli d’ingresso vengono richiusi dopo l’accesso di esterni nell’edificio scolastico.

c) Il piano di esodo

La necessità di rendere agevolmente fruibili le vie di esodo comporta la presenza obbligatoria di almeno due percorsi di esodo per ogni piano dell’edificio scolastico, con la conseguente presenza di altrettante uscite di sicurezza o allo stesso piano verso la scala antincendio esterna o al piano terreno dopo averlo raggiunto mediante la scala interna.

In funzione dell’articolazione più o meno complessa dell’edificio scolastico e considerando la possibile difficoltà a presidiare tutti i corridoi presenti con un numero sufficiente di personale ATA C.S., si può comprendere quanto l’obbligo di garantire percorsi di esodo adeguati e correttamente dimensionati ostacoli a sua volta la vigilanza nei confronti degli utenti scolastici, cioè degli studenti, con responsabilità del personale dipendente inversamente proporzionali all’età dello studente, come già segnalato all’inizio del presente paragrafo.

d) L’attenzione verso le possibili motivazioni della fuga

Le motivazioni della fuga possono essere tante e ricondursi semplicemente a un desiderio di esplorazione, di autonomia e indipendenza. Altre volte può essere un segnale di disagio e qui entra in gioco il rapporto scuola-famiglia, che non sempre funziona negli aspetti di comunicazione, affinché si possano prevedere comportamenti non adeguati o di allontanamento da parte degli alunni.

Prima di entrare nel merito degli accorgimenti da considerare e da mettere in atto per vigilare ed evitare la fuga degli allievi da scuola, si ritiene necessario chiarire alcuni aspetti relativi sia agli obblighi e sia alle ‘culpe’ delle figure mansionarie coinvolte.

2.1 I Docenti

I docenti sono responsabili della vigilanza sugli studenti per tutto il tempo in cui questi sono presenti a scuola, compresi i momenti di ingresso, uscita e cambio d’ora. Questo dovere è strettamente legato alla responsabilità civile e penale, che impone ai docenti di agire con diligenza per evitare danni fisici e psicologici agli alunni (Normativa: Art. 2048 Codice Civile; Art. 16 DPR 275/1999; Art. 43-44 CCNL 2019-2021)

Come previsto dal comma 7 dell’art. 44 del CCNL scuola, gli insegnanti, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi. Il docente dell’ultima ora di lezione ha quindi l’obbligo di condurre gli studenti all’uscita della scuola, verificando, in caso di studenti di scuola primaria, se all’uscita ci sono i genitori dei propri studenti (o loro delegati) per la consegna. Tuttavia il docente non ha l’obbligo di servizio di attendere l’arrivo del genitore, ma deve segnalare al DS o suo collaboratore e/o al DSGA la mancata presenza del genitore e quindi consegnare lo 

studente alla vigilanza dei collaboratori scolastici. Sono loro infatti e non già i docenti dell’ultima ora né tantomeno il dirigente scolastico o loro delegati ad attendere il genitore o suo delegato, a meno che, per i motivi più vari, non vi sia nessuno dei soggetti indicati.

La durata dell’obbligo di vigilanza non coincide solo con il tempo di permanenza degli studenti all’interno della scuola, ma anche per le attività extracurricolari (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074).

L’obbligo di vigilanza, infatti, permane anche in tutte quelle situazioni in cui l’allievo, soprattutto se minorenne, è affidato alla scuola per uscite e viaggi di istruzione. Vi sono alcuni fattori che, oltre all’età degli alunni, rendono particolarmente vincolante l’obbligo di vigilanza: per esempio durante lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, nel corso degli spostamenti di gruppo o delle uscite didattiche al di fuori dell’edificio scolastico. Il Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (laboratori, palestre) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori.

2.2 Gli ATA Collaboratori Scolastici

Come riportato nell’ALLEGATO A del CCNL vigente, l’ATA Collaboratore Scolastico esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni ricevute e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica

. È addetto ai servizi generali della scuola quali, a titolo esemplificativo:

  • accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni - nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche, nel cambio dell’ora o nell’uscita dalla classe per l’utilizzo dei servizi e durante la ricreazione - e del pubblico;
  • pulizia dei locali, degli spazi scolastici, degli arredi e delle pertinenze;
  • vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche e, nelle scuole dell’infanzia e primaria, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale;
  • custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici;
  • collaborazione con i docenti.
  • Al fine di rendere effettivo il diritto all’inclusione scolastica, presta ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.

2.3 Il Dirigente Scolastico

Gli obblighi del Dirigente Scolastico sono delineati nell'art.25 del D.Lgs. n.165 del 30-03-2001 che regolamenta le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

Come specifica il comma 2, <<Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, é responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.>>.

Ed infatti dalla lettura del successivo comma 4 si evince chiaramente come nell'ambito delle funzioni attribuite alle Istituzioni scolastiche, spetti al Dirigente scolastico l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.

Ne consegue che il DS ha anche il dovere di predisporre misure organizzative adeguate all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale scolastico, rispondendo di fronte alla legge per 'culpa in organizzando' nel caso in cui le misure predisposte non siano state in grado di impedire un evento incidentale negativo.

Se poi si prendono in considerazione le competenze organizzative del DSGA e dei Collaboratori del DS, come pure dei Fiduciari di Plesso, si potrebbe parlare di 'culpa in organizzando' imputabile alla 'Direzione scolastica', della quale fanno parte tutte le figure sopracitate.

2.4 Il DSGA

 

Nell'ambito delle direttive impartite dal Dirigente scolastico (Art. 55 CCNL 2019-2021) spetta al DSGA l'organizzazione delle attività del personale ATA, tra le quali rientrano i servizi di sorveglianza del piano, dei servizi igienici, e di entrata/uscita dall'edificio scolastico.

A tal fine, il DSGA predispone, e aggiorna annualmente, il 'Piano delle attività', nel quale devono essere considerati anche gli incarichi specifici che comportano l'assunzione di ulteriori responsabilità, quali l'assistenza alla persona, l'assistenza agli alunni diversamente abili e al primo soccorso. Di conseguenza il personale ATA C.S. ha l'obbligo di effettuare un servizio di vigilanza, anche facendo ricorso a straordinario, in caso di assenza dei genitori all'uscita dalla scuola.

 

di Antonietta Di Martino e Paolo Pieri, continua su Dirigere la scuola n. 8