Il Tribunale di Pescara, con la sentenza n. 785 del 15 luglio 2025, ha affrontato un tema centrale nella responsabilità civile negli istituti scolastici: l’onere della prova in caso di infortunio occorso all’alunno durante l’orario scolastico. La decisione stabilisce che non è sufficiente l’affermazione generica del danno o dell’infortunio; è necessario provare che l’evento dannoso sia avvenuto effettivamente in contesto scolastico, sotto la vigilanza dovuta, e nel momento in cui la scuola ha l’obbligo di sorveglianza.
Un alunno di nove anni avrebbe subito una frattura al metacarpo della mano destra mentre giocava a calcio nel cortile della scuola, durante l’orario della ricreazione/attività extrascolastica (gennaio 2023). I genitori hanno avanzato una richiesta di risarcimento, quantificata in oltre 11.000 euro, sulla base della responsabilità contrattuale della scuola, deducendo che il danno era imputabile a mancanza di sorveglianza o omissione di diligenza. La versione dell’accaduto dei genitori non è stata corroborata da testimoni: nessuna segnalazione immediata da parte della scuola, nessuna annotazione nel registro degli infortuni, differenze nella ricostruzione dei tempi (tempistica dei soccorsi e delle cure).
Il Tribunale ha richiamato principi consolidati della responsabilità contrattuale della scuola nei rapporti con gli alunni, specialmente in quanto la scuola, con l’iscrizione dell’alunno, assume un obbligo di sorveglianza che è parte integrante del contratto formativo/educativo. Tuttavia, tale obbligo non è assoluto: la responsabilità sorge solo se viene violata la diligenza richiesta, e ciò comporta che l’alunno o i suoi rappresentanti esercitino l’onere probatorio circa:
- Il momento e il luogo dell’evento – che sia entro l’area scolastica, durante l’orario o l’attività per la quale la scuola aveva la responsabilità;
- Il nesso causale – tra la condotta della scuola (o del suo personale) e il danno conseguito.
Nel caso in questione, il Tribunale ha ritenuto che i genitori non abbiano assolto all’onere di provare che l’infortunio sia avvenuto nel corso di attività soggetta alla vigilanza scolastica, dato che la ricostruzione dei fatti risulta contraddittoria, priva di testimoni del concreto momento dell’evento, e non supportata da segnalazioni tempestive da parte del personale scolastico. La Richiesta del risarcimento è stata respinta: i giudici hanno ritenuto che la prova non sia sufficiente a ritenere integrato il danno come imputabile alla scuola in responsabilità contrattuale.
Questa sentenza conferma e ribadisce alcuni principi importanti: l’istituto scolastico, nei rapporti con gli alunni, risponde in via contrattuale e obbligazionistica per la sorveglianza, ma non è tenuto a una vigilanza garantista di tipo assoluto; la colpa deve essere dimostrata; l’onere probatorio è doppio se da un lato i genitori/chi agisce in giudizio devono dimostrare che l’evento è avvenuto in un momento in cui la scuola aveva la responsabilità di sorveglianza; dall’altro lato la scuola può difendersi mostrando che ha adempiuto ai protocolli, alle procedure previste, o che l’evento è avvenuto fuori da quelle condizioni; il fattore temporale e la tempestività della segnalazione sono elementi di peso, segnalazioni tardive o assenti possono indebolire drasticamente la posizione di chi invoca il danno.








