Durante un viaggio d'istruzione, al nostro arrivo in albergo la struttura ha richiesto una cauzione in contanti di XX euro per ogni studente, a garanzia di eventuali danni. Tuttavia, durante la notte gli studenti sono usciti dalle camere e hanno creato disturbo, causando disagi agli altri ospiti. Al momento della partenza, l'albergatore ha trattenuto l'intera somma della cauzione, senza rilasciare alcuna ricevuta. In seguito, ho inviato una richiesta tramite l'agenzia viaggi per ottenere o la restituzione della somma versata o una documentazione che giustificasse il trattenimento della cauzione, ma mi è stata fornita una ricevuta che indicava "parziale indennizzo per rimborsi effettuati", senza alcun dettaglio che giustificasse i danni. L'albergatore ha inoltre accennato a un’azione legale per danni reputazionali causati da recensioni negative pubblicate da alcuni studenti. I docenti accompagnatori, pur riconoscendo che gli studenti non avrebbero dovuto uscire dalle stanze durante la notte, non confermano di aver sentito il disturbo descritto e contestano la mancanza di intervento da parte dell’albergatore. A questo punto mi pongo tre domande:
- È legittimo chiedere agli studenti una cauzione in contante?
- È giustificato trattenere la cauzione a causa del disturbo creato dagli studenti?
- Posso richiedere l'intervento dell'Avvocatura dello Stato per la restituzione della cauzione, o ci sono altre modalità per ottenere il rimborso?
Chiedere una cauzione in contante per un viaggio d'istruzione è una prassi abbastanza comune per le strutture alberghiere. Tale richiesta non è illegittima, in quanto viene fatta a garanzia di possibili danni, simile a quanto avviene in un contratto di locazione. Tuttavia, l’istituzione scolastica ha stipulato un contratto con l'agenzia di viaggi, che avrebbe dovuto chiarire tutte le condizioni, comprese quelle relative alla cauzione. Pertanto, sarebbe opportuno verificare se nel contratto con l’agenzia siano specificati i dettagli riguardo la cauzione, la sua richiesta e la restituzione.
Non è legittimo che la struttura tratti l'intera cauzione senza fornire prove di danni effettivi. Se l’albergatore sostiene di aver rimborsato altri clienti per il disturbo, deve fornire adeguata documentazione fiscale che lo attesti. Inoltre, non è giustificato imputare la cauzione al danno reputazionale causato da recensioni negative, in quanto tale danno può essere risarcito solo dagli autori di queste recensioni, non da tutti gli studenti. Per quanto riguarda l'Avvocatura dello Stato, pur essendo possibile richiedere una consulenza, è improbabile che intervenga per la restituzione della cauzione, dato che i diretti interessati sono gli studenti, che sono coloro che hanno versato la somma e ne possono chiedere il rimborso. Pertanto, la soluzione migliore è far valere l'inadempimento contrattuale da parte dell'agenzia viaggi, che avrebbe dovuto informare correttamente la scuola, cercando la collaborazione dell’agenzia stessa per risolvere la questione.
NORMATIVA
- Sentenza 09-05-2016 n. 9337 – Corte di cassazione sezioni unite civili
- Sentenza 19-12-2006 n. 2577– Corte dei conti Lazio
- Interventi a favore di alunni a rischio e di prevenzione della tossicodipendenza - Decreto legislativo 16-04-1994 n. 297
- Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Decreto legislativo 14-03-2013 n. 33