Buongiorno,
si chiede se la predisposizione e deposito dei Conti Giudiziali per le Istituzioni Scolastiche consista, oltre che nell'invio della scheda anagrafica via pec, nell'invio sul portale Sireco dei modelli 23 e 24. da parte del Dirigente Scolastico.
Cordialmente
D.s.g.a.
Risposta
In risposta al quesito posto ovvero se la predisposizione e deposito dei Conti Giudiziali per le Istituzioni Scolastiche consista, oltre che nell'invio della scheda anagrafica via pec, nell'invio sul portale Sireco dei modelli 23 e 24. da parte del Dirigente Scolastico si fa presente che la normativa di riferimento è il D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254, agli artt. 11 e 12, che distingue tra:
- consegnatari con debito di custodia, obbligati alla resa del conto giudiziale (Mod. 24);
- consegnatari con debito di vigilanza, i quali non sono tenuti alla resa del conto giudiziale, ma devono dimostrare la consistenza dei beni tramite le scritture inventariali.
La distinzione è ribadita dalla circ. MEF n. 2/2003, par. 4, lett. f) e trova conferma nella giurisprudenza contabile (cfr. Corte dei Conti, Sez. Calabria, sent. n. 313/2020; Sez. Marche, sent. n. 102/2003). A rafforzare tale impostazione intervengono anche le indicazioni contenute nel Quaderno n. 3/2023 della Corte dei Conti.
L’obbligo di resa dei conti giudiziali da parte delle scuole è stato richiamato solo dalle Sezioni giurisdizionali: Lazio, Lombardia e Puglia, dove si inquadrano le istituzioni scolastiche nel perimetro del giudizio contabile, come confermato anche dalla sentenza n. 59/2024 della Corte Costituzionale.
La nota dell’USR Lazio del 14/5/2025 ha fissato regole operative precise:
- il DSGA è agente contabile interno, tenuto a predisporre i conti giudiziali (Mod. 23 e Mod. 24);
- il Dirigente scolastico è responsabile del procedimento, chiamato a parificare e depositare i conti tramite la piattaforma SiReCo;
- gli agenti contabili esterni (banche e Poste) devono presentare i propri conti, su sollecitazione delle scuole;
- i revisori sono incaricati di allegare una relazione di congruità.
Scadenze: deposito dei conti per gli esercizi 2022-2024 (con priorità al 2024) e, a regime, presentazione annuale o entro 60 giorni dalla cessazione dell’agente contabile.