Il documento, emanato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) in data 10 novembre 2025 con il prot. n. 74346, ha per oggetto: «Esame di maturità per l’anno scolastico 2025/2026 – Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione».

La nota rappresenta il primo degli atti ufficiali che fissano gli adempimenti procedurali per la partecipazione all’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d’istruzione per l’a.s. 2025/26, sia per i candidati interni che per i candidati esterni.

Termini di presentazione e categorie interessate

Candidati interni

Per i candidati interni (ossia gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso): la nota stabilisce la scadenza 12 dicembre 2025 per la presentazione della domanda di partecipazione all’esame. 

Inoltre, la stessa nota prevede per gli studenti della penultima classe, ammessi per abbreviazione per merito, un termine diverso: 2 febbraio 2026.

Le condizioni per l’abbreviazione per merito sono richiamate nella nota: (i) allo scrutinio finale della penultima classe non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento; (ii) nei due anni precedenti al penultimo classe, votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina, e non inferiore a otto decimi nel comportamento, senza non ammissioni alla classe successiva.

Va segnalato che l’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali né nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello.

Candidati esterni

Per i candidati esterni, la nota fissa lo 12 novembre 2025 come apertura della finestra di presentazione delle domande e lo 12 dicembre 2025 come termine ordinario.

La procedura è interamente informatizzata, tramite la piattaforma dedicata sul sito del Ministero. 

I requisiti richiesti per i candidati esterni, secondo la nota, sono tra gli altri:

  • compiere il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e aver assolto l’obbligo di istruzione;

  • possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso scelto;
  • oppure essere in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale di ordinamento previgente o del diploma professionale di tecnico (art. 15 d.lgs. 226/2005).
  • cessazione della frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2026. 
  • Inoltre, per i candidati esterni è richiamata l’obbligatorietà delle attività di “Formazione scuola-lavoro” o attività assimilabili, nel rispetto dell’art. 14, comma 3, d.lgs. 62/2017 e dell’art. 5 del d.m. 12 novembre 2024, n. 226.
  • La nota segnala che non sono ammessi come candidati esterni nei corsi quadriennali, nei percorsi per adulti di secondo livello, nei percorsi EsaBac / EsaBac-Techno, e in specifici casi alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Riferimenti normativi principali

La nota richiama i seguenti riferimenti legislativi: d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62, art. 13 (candidati interni) e art. 14 (candidati esterni) → disciplina dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo. d.m. 12 novembre 2024, n. 226 → criteri per il riconoscimento dei percorsi per le competenze trasversali e orientamento (PCTO) e attività assimilabili.  art. 1, co. 6, del d.l. 127/2025 (conv. l. 164/2025) → modifica la denominazione “Formazione scuola‐lavoro” ex “PCTO”, citata nella nota. 

Impatti operativi e profili di attenzione per le scuole

Per le istituzioni scolastiche

Le scuole statali e paritarie devono provvedere a:

  • informare tempestivamente gli studenti interni iscritti all’ultimo anno – e quelli eventualmente della penultima in caso di abbreviazione per merito – circa il termine del 12 dicembre 2025.

  • verificare che la domanda sia presentata in tempo utile, e che gli elenchi dei candidati interni siano comunicati all’Ufficio Scolastico Regionale (USR) competente con eventuali variazioni documentate.

  • per i candidati esterni, collaborare con l’USR e con la piattaforma ministeriale per la gestione delle domande, l’assegnazione delle sedi d’esame, la verifica dei percorsi PCTO/FS-L (Formazione scuola-lavoro) o assimilabili, e la regolarità degli adempimenti.

  • gestire eventuali domande tardive per gravi e documentati motivi, entro la proroga (ove prevista) – la nota fa riferimento ad eventuali proroghe al 2 febbraio 2026 per i candidati esterni. 

Conseguenze per la pianificazione nella scuola

  • Le segreterie scolastiche e i Dirigenti scolastici e delegati (coordinatori didattici) devono predisporre l’organizzazione interna in modo che gli studenti e le famiglie siano informati tempestivamente della scadenza del 12 dicembre 2025.

  • Le scuole paritarie devono anch’esse predisporre i flussi di comunicazione con l’USR e gli studenti/candidati esterni in modo tale da evitare esclusioni “per mancato adempimento procedurale”.

  • Nel contesto delle «classi penultime – abbreviazione per merito», è necessario predisporre una procedura di selezione e comunicazione, in modo che gli studenti interessati possano manifestare tempestivamente l’intenzione di partecipare all’esame, e la scuola verifichi i requisiti di votazione e comportamento.

  • È utile predisporre un sistema di archiviazione delle domande (e delle ricevute della piattaforma) che consenta, in caso di contenzioso, di dimostrare il rispetto del termine e la regolarità della procedura.

La nota ministeriale n. 74346 rappresenta, da un lato, una risposta operativa necessaria (fissazione dei termini, modalità) per garantire l’esame di Stato 2025/26; dall’altro, solleva alcune riflessioni più ampie che possono interessare la vostra attività di consulenza legale o editoriale nel settore della scuola.

  • Sempre maggiore complessità delle condizioni per i candidati esterni: la nota evidenzia come l’istituto del candidato esterno richieda non solo il possesso del titolo richiesto, ma anche la frequenza cessata entro una certa data, l’integrazione di attività PCTO / FS-L, l’esame preliminare in alcuni casi. Ciò aumenta la possibilità di esclusioni e contenziosi, richiedendo una più attenta assistenza legale agli studenti che intendono accedere in questa modalità.

  • Rischio di esclusione per motivi procedurali: termini rigidi e modalità informatizzate significano che errori di segreteria, di informazione o di piattaforma possono avere conseguenze gravi. Questo potenziale crea spazio per responsabilità scolastiche o ricorsi (ad esempio se uno studente non è correttamente informato o la domanda non è processata per cause imputabili alla scuola o alla piattaforma).

  • Importanza dell’informazione preventiva e della trasparenza: la consulenza legale o editoriale può dunque intervenire anche nella formulazione di brochure informative, moduli, check-list per candidature interne/esterne, al fine di supportare le scuole e gli studenti nelle procedure.

  • Impatto sul contenzioso scolastico: nel vostro settore (ricorsi, contenzioso scolastico) sarà utile vigilare su casi in cui un candidato esterno o interno venga escluso o non ammesso per ragioni legate a questa nota (o alla sua errata applicazione). Ad esempio, la mancata considerazione dell’abbreviazione per merito, o l’esclusione tardiva di un candidato esterno senza motivazione, possono essere profili di ricorso.

  • Coerenza con le normative precedenti e futura evoluzione: è utile tenere presente che la materia dell’Esame di Stato e delle procedure di ammissione è soggetta a rapida evoluzione normativa (legislativa e regolamentare). La nota ministeriale attuale richiama strumenti normativi recenti (es. d.lgs. 62/2017, d.m. 226/2024, d.l. 127/2025). In prospettiva, occorrerà vigilare su modifiche successive che possano incidere sui candidati esterni o sugli istituti di abbreviazione per merito.