Con la Sentenza 25 novembre 2014, n. 25011 la Suprema Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili ha respinto il ricorso 25724-2013 proposto da Istituto Comprensivo di Omissis, in persona del legale rappresentante pro-tempore, da MIUR, in persona del Ministro protempore, ricorrenti, contro i genitori esercenti la potestà su una minore, controricorrenti, avverso la sentenza n. 645/2013 della Corte d'Appello di Trieste, depositata il 31/07/2013.
Il Fatto
I genitori di un’alunna minore affetta da sindrome di Angelmann, una malattia invalidante catalogabile come handicap grave ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma 3, hanno presentato ricorso, ex art. 702-bis cod. proc. civ., L. 1° marzo 2006, n. 67, art. 3 e D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 28, al Tribunale di Udine contro la decisione dell'Amministrazione scolastica di non concedere all’alunna minore l'insegnamento scolastico di supporto nella misura di 25 ore settimanali, come stabilito nel PEI dell’alunna, ai fini della frequenza della sezione dei "piccoli" della Scuola dell'infanzia, ma di concedere solo 6 ore di sostegno scolastico in un primo tempo e 12 ore poi.
Con ordinanza in data 28 maggio 2012, il Tribunale di Udine, in accoglimento del ricorso dei genitori ha accertato la natura discriminatoria della decisione dell'Amministrazione scolastica ai fini della frequenza della sezione dei "piccoli" della Scuola dell'infanzia e ha ordinato alle amministrazioni convenute, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e l'Istituto comprensivo di Omissis, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, la cessazione immediata della condotta discriminatoria e la concessione dell'insegnante di sostegno per il numero di 25 ore settimanali indicato nel PEI (Piano Educativo Individualizzato) per l'anno scolastico in corso e per gli anni seguenti, salvo variazioni della situazione di fatto della minore con riferimento alla necessità di educazione ed istruzione accertata dagli organismi competenti, ed ha condannato il convenuto Ministero al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di Euro 5.000, oltre interessi e spese di lite.
Il Ministero e l'Istituto comprensivo hanno proposto appello ritenendo insussistente il comportamento discriminatorio dell'amministrazione scolastica. A tale riguardo hanno rilevato che l'alunna, nel corso dell'anno scolastico, ha usufruito di 12,5 ore di sostegno e di 9 ore di educatore socio-educativo, per un totale di 21,5 ore, interamente coperte dalle predette figure professionali oltre che dai docenti ordinari, non ritenendo opportuno affidare all’alunna un docente “differenziato” rispetto ai compagni. Inoltre il Giudice ha ritenuto che non sussista alcuna discriminazione dal fatto che l’alunna abbia frequentato la scuola fino alle 13,00, anziché a tempo pieno.
I Genitori dell’alunna hanno presentato appello alla Corte d’appello di Trieste contro l’ordinanza del 28 maggio 2012 del Tribunale di Udine, ma la Corte d’appello ha respinto l’appello con sentenza del 31 luglio 2013. La Corte d’appello di Trieste ha sottolineato che il PEI dell’alunna le aveva assegnato 25 ore settimanali per cui la stessa Amministrazione scolastica aveva ritenuto necessaria questa assegnazione, mentre poi, effettivamente, l’alunna ha potuto usufruire semplicemente solo di 6 ore di sostegno scolastico in primo un tempo e di 12 ore poi. La Corte d’appello ha ritenuto che anche l’alunna interessata avrebbe dovuto avere la possibilità, come gli altri alunni normodotati, di frequentare la scuola nelle ore pomeridiane, tanto più che il diritto di un alunno a non essere discriminato rispetto alla classe sussiste anche nella scuola dell'infanzia, come previsto testualmente dalla L. n. 104 del 1992, art. 12.
Il Ministero dell'istruzione e l'Istituto comprensivo di Omissis hanno proposto ricorso alla Suprema Corte di Cassazione contro la sentenza di appello della Corte di appello di Trieste, adducendo i tre seguenti motivi:
- difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria
- insussistenza in concreto di una condotta discriminatoria e di un pregiudizio in danno della minore
- violazione e/o falsa applicazione delle norme che disciplinano la scuola dell'infanzia; erronea affermazione della lesione del diritto all'istruzione in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Per quanto riguarda infine il limite delle risorse disponibili citato dagli stessi ricorrenti è necessario tenere presenti le decisioni della Corte Costituzionale nella sentenza n. 80 del 2010 della Corte costituzionale relativamente alla necessità per l'amministrazione scolastica di erogare il servizio didattico. La Corte Costituzionale infatti ritiene che il diritto del disabile all’istruzione si configura come un diritto fondamentale; la fruizione di tale diritto è assicurata, in particolare, attraverso misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicap la frequenza degli istituti d’istruzione, misure tra cui viene in rilievo quella del personale docente specializzato. Pertanto, prosegue la Corte, le disposizioni censurate che prevedono da un lato un limite massimo nella determinazione del numero degli insegnanti di sostegno e dall’altro l’eliminazione della possibilità di assumerli in deroga, si pongono in contrasto con il riportato quadro normativo internazionale, costituzionale e ordinario, nonché con la consolidata giurisprudenza della Corte a protezione dei disabili.
Dunque aggiunge la Suprema Corte è necessario che l’Amministrazione scolastica predisponga le misure di sostegno necessarie per evitare che il bambino disabile altrimenti fruisca solo nominalmente del percorso di educazione e di istruzione, essendo impossibilitato ad accedere ai contenuti dello stesso in assenza di adeguate misure compensative volte a rimuovere le conseguenze negative della situazione di svantaggio in cui si trova. In presenza di un handicap grave, l'amministrazione ha gli strumenti per dare piena attuazione alle misure corrispondenti alle esigenze del bambino, per come prefigurate in concreto e nello specifico nel PEI, il quale, accerta la misura in cui il servizio di sostegno è necessario per quel disabile.
Commento
Le Istituzioni scolastiche dunque hanno l’obbligo di adottare per alunni con patologie una didattica individualizzata e personalizzata che deve essere ben evidenziata nel PEI. Le misure di sostegno individualizzate devono essere fornite da esperti del settore e una volta adottate e inserite nel PEI è necessario e tassativo tenerne conto nel corso dell’a.s. e in sede di valutazione finale del rendimento.
L’uso di una didattica individualizzata e personalizzata deve essere sempre garantita dall’Istituzione scolastica che deve sempre tener presenti però le caratteristiche di ogni alunno interessato e rispettare quanto richiesto e stabilito nel PEI, soprattutto relativamente al numero delle ore di sostegno assegnate all’alunno disabile dallo stesso PEI.
È necessario infine che la scuola introduca nell’insegnamento gli strumenti compensativi suggeriti dagli esperti ed ora più che mai le tecnologie informatiche adatte.
La conclusione
Alla luce di quanto fin qui illustrato la Suprema Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, condividendo la sentenza appellata e mettendo in evidenza che l’Istituto scolastico non aveva dato attuazione al PEI in relazione alle specifiche patologie sofferte dall’alunno e condanna la parte appellante alle relative spese di giudizio di cassazione, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario.
di Antonio Di Lello sulla rivista Rassegna Normativa n. 6