Il conto consuntivo, predisposto dal Direttore viene trasmesso, entro il 15 marzo dell'anno successivo all'esercizio finanziario chiuso, ai revisori dei conti per l'opportuna revisione contabile (art. 22, comma 2, Regolamento).I revisori provvedono a predisporre una relazione circa il parere di regolarità contabile ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel programma annuale, da trasmettere al Consiglio d'istituto entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario chiuso.In particolare, il contenuto specifico della relazione dei revisori secondo quanto si desume dall'art. 51, comma 3 del decreto n. 129/2018, è il seguente:

  • riferiscono sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, secondo gli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio;

  • rilevano ed analizzano il livello percentuale di utilizzo della dotazione finanziaria e delle dotazioni annuali di ciascun progetto d'istituto;

  • evidenziano i risultati della gestione finanziaria e patrimoniale;

  • esprimono parere sul conto, con particolare riguardo alla concordanza dei risultati esposti con le scritture contabili;

  • corredano la relazione con tabelle di rilevazione dei costi inerenti alle attività e ai progetti realizzati dall'istituzione scolastica, finalizzate all'analisi costi/benefici da parte dell'amministrazione scolastica, nonchè con altre notizie e dati richiesti dall'amministrazione vigilante.

Correda la relazione con tabelle in cui siano evidenziati i costi inerenti alle attività e progetti realizzati dall'istituto scolastico finalizzati all'analisi dei costi/benefici.L'esame del conto consuntivo da parte dei revisori costituisce momento inderogabile del procedimento contabile e dell'approvazione del conto stesso al fine di rendere possibile ed effettivo  il controllo “politico” e giuridico spettante al Consiglio d'istituto.Tale relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del Consiglio sullo stesso conto, deve contenere anche le valutazioni (rilievi, proposte osservazioni) di revisori tendenti a conseguire, efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

Tutto ciò, in aggiunta all'attestazione  di conformità dei dati del conto consuntivo con quelli delle scritture contabili.Anzi siffatta attestazione assume una precisa rilevanza giuridica, ai fini della completezza del procedimento, sfociante nell'atto formale di approvazione del conto da parte del consiglio.Quindi l'attività di controllo sul conto consuntivo e il relativo parere espresso dai revisori costituiscono la sintesi e il perfezionamento finale della complessa attività svolta dai revisori nel corso dell'esercizio.La relazione dei revisori, evidenziando la regolarità o meno della gestione costituisce per il consiglio elemento necessario su cui fondare il proprio convincimento nell'esprimere l'approvazione.

Il consiglio può deliberare il consuntivo in modo difforme dal parere espresso dei revisori, ma non in carenza di parere. Il parere del collegio è quindi obbligatorio, ma non vincolante.  La mancanza del parere renderebbe infatti irregolare il procedimento di deliberazione da parte del consiglio, diversamente da quanto è previsto in sede di approvazione del programma annuale, in cui il consiglio può deliberare il programma annuale anche in carenza di parere.

La relazione dei revisori al conto consuntivo deve ricollegarsi alle relazioni che hanno introdotto, accompagnato e concluso la gestione, relativamente all'esercizio di riferimento:

  • relazione illustrativa del programma annuale redatta dal Dirigente scolastico per rendere lo stesso maggiormente intellegibile e trasparente dal punto di vista contabile;
  • relazioni periodiche e verifiche di cassa svolte dai revisori nel corso dell'esercizio.

I revisori attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione. Questa attestazione comporta anche una serie di controlli specifici che si rifanno anche a quelli svolti nella fase previsionale ed in corso di esercizio:

  • verifiche e controlli sull'attività svolta dall'istituto cassiere;

  • verifica dei flussi di cassa rilevati nel corso dell'esercizio, distinguendo quelli relativi a fondi senza vincolo di destinazione, da quelli con vincolo di specifica destinazione nella gestione;

  • controllo dei residui attivi e passivi quali debiti e crediti di esercizio, sia dal punto di vista finanziario (conto del bilancio), sia patrimoniale (conto del patrimonio);

  • controllo delle spese per investimenti e delle correlative variazioni patrimoniali (quadro di raccordo tra conto del bilancio e conto del patrimonio);

  • controllo dei risultati complessivi di gestione, con particolare riguardo:

    1. al risultato riferito agli investimenti;

    2. risultato del conto residui;

    3. risultato di cassa;

    4. risultato rilevato sulla base di valutazioni economiche;

    5. risultato valutato agli effetti delle variazioni patrimoniali;

  • controllo del conto del patrimonio, delle correlazioni con il conto di bilancio. Il conto del patrimonio deve rispecchiare fedelmente i risultati della gestione e deve evidenziare le effettive componenti del patrimonio netto precisando altresì il loro collegamento con il conto del bilancio.

  • controllo della coerenza dei risultati con la documentazione giustificativa di supporto;

  • verifica degli indicatori di attività, di efficienza, di efficacia, di economicità.

Nella stessa relazione i revisori possono esprimere rilievi, proposte, considerazioni, segnalare irregolarità.

In particolare possono effettuare:

  1. rilievi, su tutto ciò che i revisori rilevano carente ed è invece necessario per ricondurre l'istituto scolastico al buon funzionamento;

  2. proposte, quale atto propulsivo per mettere in opera quanto necessario per conseguire un miglioramento complessivo della programmazione, gestione e controllo;

  3. considerazioni, quali elementi di valutazione complessiva e di analisi sui dati di gestione;

  4. segnalazioni d'irregolarità, relativi ai comportamenti lesivi di precise disposizioni normative.

La relazione dei revisori deve concludersi con un giudizio che può essere:

  • positivo, se il conto consuntivo è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione;

  • positivo con rilievi, se il conto consuntivo è sostanzialmente conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, ma vi sono taluni aspetti meritevoli di segnalazione, che tuttavia non ledono i principi contabili;

  • negativo, se il conto consuntivo non è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione.

Nel caso in cui il giudizio sia positivo con rilievi o negativo, i revisori devono spiegare nella relazione i motivi della propria decisione.La relazione al conto consuntivo rappresenta in questo modo la sintesi della collaborazione con il consiglio nelle funzioni di indirizzo e controllo che lo stesso è chiamato ad esercitare sull'attività del Dirigente scolastico nella nuova configurazione che è andato assumendo dopo l'attribuzione della dirigenza scolastica.

Il patrocinio difensivo dell’Avvocatura dello Stato
A riscontro della legittimazione passiva imputata al Dirigente scolastico, si deve tenere presente che dall’attivazione della controversia davanti al giudice, l’istituzione scolastica riceve notizia dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici deve avvenire la notifica del ricorso introduttivo del giudizio a cura del ricorrente.
All’Avvocatura dello Stato spetta decidere, se espletare direttamente il patrocinio difensivo qualora ricorrano questioni di massima o eventi di notevoli ripercussioni economiche, ovvero incaricare della difesa l’amministrazione.
Di tale scelta l’Avvocatura dello Stato deve darne notizia all’istituzione scolastica. Se l’Avvocatura ha deciso di interviene direttamente è compito del Dirigente scolastico fornire tutti gli elementi conoscitivi della causa al fine di permettere alla stessa avvocatura di potere assumere la difesa dell’am-ministrazione e predisporre gli atti di causa; in caso contrario, sarà compito del Dirigente scolastico costituirsi in giudizio e assumere la difesa dell’amministrazione.

Il patrocinio difensivo dell’amministrazione scolastica
Nelle controversie in cui l’istituzione scolastica è parte in causa vale la regola generale della difesa tecnica da parte dell’Avvocatura dello Stato, non potendosi rivolgere ad avvocati del libero foro.
Infatti, in base all’art.82 c.p.c. le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero e l’assistenza di un difensore e in base al combinato disposto degli art.14, comma 7 bis del DPR n.275/99 e art.1 R.D. 1611/1933 la rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio delle istituzioni scolastiche spettano all’Avvocatura dello Stato. L’art.14, comma 7 bis del DPR n.275/1999 come modificato dal DPR 4/8/2001, n.352 stabilisce: “L’Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi davanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali di tutte le istituzioni scolastiche cui è stata attribuita l’autonomia e la personalità giuridica a norma dell’art.21 della legge n.15/3/97, n.59”.
Da tale disposizione discende che la gestione processuale delle controversie che riguardano le istituzioni scolastiche compete all’Avvocatura dello Stato.
Nelle controversie in materia di diritto d’accesso ai documenti amministrativi, poiché i ricorsi devono sempre essere notificati all’Avvocatura dello Stato, sarà questa a decidere se assumere il patrocinio della controversia o invece invitare l’istituzione scolastica a difendersi personalmente. Ricordiamo, infatti che, in tali controversie, ai sensi dell’art.4 della legge n.205/2000, come il ricorrente può stare in giudizio personalmente senza l’assistenza di un difensore, così l’istituzione scolastica può essere rappresentata in giudizio solo dal dirigente scolastico (poiché è richiesta una figura dirigenziale).
Nelle controversie derivanti dal rapporto di lavoro l’amministrazione, in primo grado, può farsi rappresentare in giudizio da propri funzionari forniti da mandato (art.417 bis cpc).
Non è necessaria la difesa dell’avvocatura dello Stato limitatamente al giudizio di primo grado.
L’avvocatura dello Stato, può assumere direttamente la trattazione della causa solo se vengono in rilievo questioni di particolare difficoltà o con notevoli riflessi economici.
Nel caso in cui sia l’istituzione scolastica a voler agire in giudizio a difesa di un suo interesse o diritto soggettivo, deve informare della questione l’Avvocatura dello Stato. In tal caso è necessario inoltrare una richiesta di patrocinio in giudizio motivando le ragioni della pretesa e allegando tutta la documentazione a supporto della stessa.Qualora, invece, sia l’istituzione scolastica ad essere convenuta in giudizio, questa viene informata dalla circostanza dalla medesima Avvocatura dello Stato, i cui uffici costituiscono il domicilio legale della notificazione di tutti gli atti processuali rivolti alle amministrazioni dello Stato. In tal caso, sarà l’Avvocatura a trasmettere copia del ricorso introduttivo del giudizio richiedendo nel contempo una documentata relazione circa i fatti di causa da trasmettere secondo i tempi che verranno di volta in volta indicati.
Qualora, invece, l’atto introduttivo del giudizio, venisse comunque notificato presso l’istituzione scolastica, sarà onere di questa interessare l’Avvocatura dello Stato inviandole nel più breve tempo possibile la documentata relazione di cui si è detto.
L’avvocatura dello Stato, per il compimento di determinati atti processuali, ai sensi dell’art.2 del R.D. 1611/1933, ha la facoltà di delegare i funzionari dell’amministrazione. In tal caso l’Avvocatura dovrà far pervenire direttamente all’istituzione scolastica un atto di delega, qualora avesse deciso di avvalersi della collaborazione del Dirigente scolastico. La delega attiene, di regola, agli atti puramente procuratori (comparizione in udienza) ed allo svolgimento di incombenze presso la cancelleria e gli uffici giudiziari (ad esempio, deposito e ritiro degli atti, richiesta di notificazione degli atti) e non invece all’attività difensiva vera e propria (gli atti processuali saranno predisposti e sottoscritti dall’Avvocatura) né alla gestione delle liti in genere.
La delega dovrà essere depositata in giudizio. La facoltà di delega è limitata ai giudizi che si svolgono fuori della sede degli uffici dell’Avvocatura dello Stato.

I residui passivi vengono eliminati attraverso la via normale del pagamento e anche per effetto dell'istituto della “perenzione amministrativa”.In virtù della perenzione amministrativa i residui passivi sono dichiarati perenti agli effetti amministrativi, e cancellati dalle scritture contabili per pura semplificazione contabile se non vengono pagati entro un certo periodo di tempo, senza peraltro pregiudicare  gli eventuali diritti dei creditori.I termini per l'applicazione della perenzione amministrativa erano originariamente disciplinati dall’articolo 36, comma 1 del Regio Decreto n. 2440/1923. Tale disposizione è stata, in un primo momento modificata dall’articolo 10, comma 8 della Legge n. 111/2011. Successivamente  è stata poi abrogata dal  D.l.vo 12/5/2016, n.93.di conseguenza, i termini per l'applicazione della perenzione ora sono disciplinati dal comma 34 bis alla legge n.196/2009 come novellato dal D.L.vo n.93/2016, con il quale si è stabilito che si considerano perenti agli effetti amministrativi : “i residui delle spese correnti  non pagati entro il 2°  esercizio successivo a quello in cui è stato assunto il relativo impegno di spesa, e le spese in conto capitale non pagati entro il 3°esercizio successivo a quello dell'assunzione dell'impegno di spesa.

Al termine dell'ultimo degli esercizi dinanzi citati gli impegni di pagamento rimasti inestinti devono essere dichiarati perenti. 

Gli atti che bisogna predisporre per la perenzione dei residui passivi. 

La perenzione dei debiti dell'istituzione scolastica  deve essere supportata da idonea documentazione da allegare alla proposta del Dirigente:

1. Relazione del Direttore SGA di individuazione  dei residui da dichiarare perenti;

2. Proposta  del Dirigente al Consiglio d'istituto;

3. Deliberazione di approvazione del Consiglio di istituto;

I residui passivi eliminati perché perenti possono essere ancora ammessi a pagamento

I residui passivi eliminati, per effetto della perenzione amministrativa, possono essere ancora rimessi in pagamento, su domanda degli aventi diritto, come spesa in conto competenza attraverso un adeguato finanziamento del fondo di riserva nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario successivo, purché nel frattempo non sia intervenuta la prescrizione del diritto.L'operazione di accertamento dei residui passivi dichiarati perenti, sarà finanziata mediante il prelevamento dal fondo di riserva della somma occorrente per pagare il debito dichiarato perente.Tanto la dichiarazione di perenzione dei residui passivi quanto il loro riaccertamento, a seguito di richiesta del creditore, deve essere oggetto di apposita deliberazione del consiglio d'istituto.

Per i residui attivi, essendo sostanzialmente rappresentativi di crediti potenziali, il periodo di conserva­zione coincide astrattamente con quello prescrizionale del credito stesso, a meno che il credito non venga eliminato perché non più concreto ed effettivo.Infatti, i crediti dello Stato per le entrate che non si siano po­tute realizzare entro l'esercizio in cui furono accertate si classificano in base al grado di esigibilità, a seconda che la riscossione quantunque ritardata sia certa. La consistenza dei residui attivi può ridursi per la normale operazione della riscossione e mediante la radiazione dei crediti parzialmente insussistenti o addirittura assolutamente inesigibili.

Riguardo il grado di esigibilità dei crediti, il Regolamento di contabilità generale dello Stato, distingue i residui attivi come segue:

a) residui di riscossione certa;

b) residui per i quali il debitore abbia ottenuto dilazioni di pagamento;

c) residui di incerta esazione perché contestati giudizialmente;

d) residui di dubbia esazione, costituiti da quei crediti che si prevede di non poter riscuotere integralmente alla scadenza; questi crediti devono essere iscritti nel conto consuntivo per l'importo che si prevede di riscuotere;

e) residui inesigibili, costituiti da quei crediti che, con ogni probabilità non potranno essere riscossi.

I crediti indicati alle lettere  a) b) c) d) continuano ad essere inseriti nella separata contabilità dei residui.

I crediti di cui alla lettera e) devono essere annullati ed eliminati dalle scritture contabili e dai conti di bilancio.

La radiazione dei residui attivi, in quanto crediti di bilancio, comporta una rideterminazione dell'avanzo di amministrazione che, come è noto, risulta costituito dalla differenza tra residui attivi, fondo di cassa iniziale e residui passivi.Conseguentemente il Consiglio d'istituto, deve provvedere, con apposita deliberazione, alla radiazione dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili e alla contestuale rideterminazione dell'avanzo di amministrazione.L'annullamento dei crediti incidendo in negativo sull'avanzo di amministrazione, comporta che le voci  di spesa, eventualmente finanziate con il prelevamento dall'avanzo di amministrazione, dovranno essere opportunamente diminuite dalla riduzione dei crediti.

Gli atti amministrativi che bisogna predisporre per la eliminazione dei residui attivi

1. Relazione del Direttore Sga di individuazione dei residui attivi da radiare da sottoporre al dirigente;

2. Proposta di radiazione del Dirigente al consiglio d'istituto;

3. Delibera di radiazione da parte del Consiglio di istituto;

Con nota prot. n. 25954 del 29 Settembre 2023 il Ministero ha comunicato alle istituzioni scolastiche l'ammontare delle risorse finanziarie su cui possono contare nel predisporre il programma annuale per l'anno finanziario 2024

Il programma annuale rappresenta il principale documento contabile mediante il quale vengono programmate tutte le operazioni finanziarie che l'istituzione scolastica prevede di compiere nel corso dell'anno solare. Esso comprende tutte le entrate che si prevede di accertare, ovvero riscuotere e, conseguentemente, in relazione ad esse, tutte le spese che si prevede di impegnare ovvero pagare.

Trattandosi di un atto di gestione la redazione di questo fondamentale documento contabile rientra nei compiti del Dirigente scolastico, il quale come recita il regolamento di contabilità scolastica, si avvale del supporto e della collaborazione del Direttore sga per la parte economico finanziaria, in quanto quest'ultimo è responsabile della tenuta delle scritture contabili, da cui bisogna attingere le informazioni per la rilevazione dei dati.

Il dirigente pertanto è partecipe, sia del procedimento di predisposizione del PTOF, in quanto deve tracciare gli indirizzi programmatici sulla base dei quali il collegio docenti predispone l'atto formale e il Consiglio d'istituto dispone successivamente l'approvazione, sia nella redazione del programma annuale, perchè spetta al dirigente predisporre l'allocazione delle risorse finanziarie in modo finalizzato e coerente con il perseguimento degli obiettivi del PTOf.

II programma annuale rappresenta l'unico documento di pianificazione finanziaria della scuola e il suo punto d'origine è inevitabilmente rappresentato dal piano triennale dell'offerta formativa, il quale, a sua volta scaturisce dalla necessità di fornire una risposta pronta ed efficace alle esigenze, in termini didattici e formativi, che provengono dal territorio.

Per consentire di soddisfare i bisogni descritti nel PTOF e di valutarne il grado di soddisfacimento, allo strumento didattico/organizzativo si affianca il programma annuale che esplicita la programmazione finanziaria integrata didattica-amministrativa.

Il PTOF, quindi, deve raccordarsi con il programma annuale, il quale traduce in termini finanziari di budget le strategie progettuali definite nel PTOF, realizzando una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

I due documenti devono accuratamente "coordinarsi", dal punto di vista temporale, per consentire alla programmazione finanziaria di tradursi in uno strumento che abbia un solido fondamento.

Con il PTOF triennale, la programmazione finanziaria annuale, dispone di tutte le informazioni necessarie per la realistica determinazione dei costi da imputare in ciascun esercizio finanziario e a nulla rileva più la divergenza tra anno scolastico e anno solare che tanto dibattito aveva sollevato nell'epoca del POF annuale.

La pianificazione triennale dell'offerta formativa è un vantaggio non solo perché si collima con le esigenze di ordine finanziario, ma soprattutto consente di fornire, ai genitori che iscrivono entro gennaio i propri figli a scuola, per frequentare l'anno scolastico successivo, un documento che rappresenti la proposta didattica-formativa che l'istituto ha scelto di realizzare.

Lo scopo, nel rispetto della più completa trasparenza, è di porre questi soggetti nelle condizioni di compiere scelte ben consapevoli, sapendo ciò che essi potranno ottenere, nonché di soddisfare la necessità dell'istituzione scolastica di farsi "pubblicità", dato che, con l'autonomia, gli istituti sono stati posti in una situazione di piena concorrenza, tra di loro e nei confronti degli altri enti privati che forniscono formazione.

In sede di programmazione annuale delle risorse, per decidere la corretta imputazione delle spese occorre preliminarmente definire bene cosa è un progetto e cosa è un'attività, che costituiscono le due macro voci in cui si articola il programma annuale.

Tale distinzione consente di elaborare in modo corretto il programma annuale al fine di evitare che in proseguo di tempo si debba ricorrere a modifiche di impianto.

Nelle attività sono da annoverare i costi fissi, vale   a dire tutti quei processi obbligatori per consentire l'erogazione del servizio istruzione. Ad esempio, i servizi amministrativi relativi al funzionamento sono obbligatori per poter consentire l'attività didattica. L'interruzione di tali servizi non consentirebbe il regolare andamento del servizio scolastico. A tali processi, da un punto di vista economico, possiamo associare quei costi che definiamo fissi; nel senso che seppur passibili di oculata gestione per pervenire allo loro riduzione, non si prestano ad essere eliminati del tutto. Viceversa, i progetti sono processi opzionali che possono essere o meno attivati. È evidente, però, che ciò che distingue una scuola dall'altra è proprio questa seconda categoria di processi che ampliando l'offerta formativa consente alle famiglie una scelta più aderente ai bisogni formativi dei propri figli.

La programmazione finanziaria dovrà dunque, per quanto possibile, ridurre i costi fissi a favore dei progetti. La capacità di impiego delle risorse finanziarie da parte del dirigente sta proprio nel sapere indirizzare le scelte da compiere in ordine alle spese che si vogliono privilegiare.

Per motivare le scelte compiute e mettere in condizione gli organi di controllo di valutare la congruità delle scelte con le finalità istituzionali, il regolamento di contabilità scolastica prevede la predisposizione di una apposita relazione che accompagna il programma annuale che il Dirigente è chiamato a redigere in collaborazione con il direttore SGA.

Recita in proposito l'art.5 comma 7 del D.I. n.129/2018: Al programma annuale è allegata una relazione illustrativa, che descrive dettagliatamente gli obiettivi   da   realizzare   e   la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. ed espone sinteticamente i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma medesimo, come rilevati nelle schede finanziarie e quelli del precedente esercizio finanziario.

La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonchè quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo. 

La relazione del dirigente che accompagna il programma annuale

I punti essenziali della relazione che accompagnano il programma annuale che il dirigente deve sviluppare sono:

  • l'esplicitazione degli obiettivi da realizzare;
  • I criteri di utilizzazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.O.F.;
  • esplicitazione dei risultati della gestione in corso e di quella del precedente esercizio finanziario;
  • Le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, quelle derivanti da erogazioni liberali, nonché quelle reperite mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo;
  • nel caso di gestioni economiche separate:

- per le aziende agrarie e speciali: l'indirizzo economico produttivo; gli obiettivi che si intendono perseguire; le risorse umane e strumentali e le superfici dell'azienda con i relativi costi e le attività didattiche che possono svolgersi con l'utilizzazione delle medesime; le entrate e le spese complessive che l'azienda prevede rispettivamente di riscuotere e sostenere e, qualora non sia possibile prevedere il pareggio, le risorse finanziarie tratte dagli appositi accantonamenti dell'azienda o dall'eventuale avanzo di amministrazione dell'istituzione scolastica, necessarie per conseguirlo;

- per le attività per conto terzi: il tipo di attività che si intende realizzare; i criteri di amministrazione e le modalità della gestione; gli obiettivi che si intendono perseguire; le risorse umane e strumentali che si intendono utilizzare con i relativi costi e le attività didattiche che possono svolgersi con l'utilizzazione delle medesime; le entrate e le spese complessive che si prevede rispettivamente di riscuotere e sostenere;

- per i convitti annessi alle istituzioni scolastiche: il tipo di attività che si intende realizzare; i criteri di amministrazione e le modalità della gestione; gli obiettivi che si intendono perseguire; le risorse umane e strumentali che si intendono utilizzare con i relativi costi; le entrate e le spese complessive che si prevede rispettivamente di riscuotere e sostenere.

Lo scopo della relazione è quello di tracciare il contesto in cui opera la scuola e da cui trae origine la programmazione finanziaria e, quindi, attraverso di essa si devono fornire:

  • indicazioni sui risultati della gestione finanziaria in corso e necessità di dimostrare a fronte di quali attività e progetti sono state impiegate le risorse e quali risultati è stato possibile raggiungere rispetto agli obiettivi che erano stati definiti nel bilancio di previsione;
  • indicazioni sui risultati della gestione dell'esercizio finanziario precedente.

La relazione si pone quindi come strumento per la valutazione dei risultati della gestione da parte dell'organo di controllo interno, cioè del collegio dei revisori.

La valutazione avverrà secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Il Dirigente deve garantire che le risorse siano state impiegate con efficienza, efficacia ed economicità per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel programma.

La relazione serve ad esplicitare a fronte di quali obiettivi sono state utilizzate le risorse, in modo che in sede consuntiva si possa evidenziare l'eventuale scostamento tra obiettivi programmati e risultati conseguiti.

SCHEMA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Schematicamente l'impostazione della relazione illustrativa potrebbe essere la seguente:

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l’esercizio finanziario 2024. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell’istituto e rappresenta l’interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2024/27.

Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell’offerta formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico- finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all’azione dell’Istituto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale dell’istituzione scolastica “Istituto “ per l’anno 2024 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

  • 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l’autonomia delle istituzioni scolastiche. Il cui risultato è rappresentato dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’ “ISTITUTO”
  • I. 28 agosto 2018 n. 129 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.T.O.F. adottato dal Consiglio d’Istituto;
  • 1 c. 601 Legge 296/96 Legge finanziaria 2007;
  • M. 1 marzo 2007 n. 21 e nota del 14 marzo 2007, prot. n. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche a partire dal 2007;
  • 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l’applicazione del Cedolino unico;
  • 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, (“spending review”), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
  • 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
  • M. n. 834 del 15 ottobre 2015;
  • Nota MIM n. 25954 del 29 Settembre 2023 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale   periodo settembre 2023 – dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 - periodo gennaio agosto 2023.

1. ASPETTI PROCEDURALI

La presente relazione che accompagna il programma Annuale EF 2024, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d’Istituto per la delibera di adozione.

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto

2. ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l’organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell’istituto:

  • Piano triennale dell’Offerta Formativa,
  • Piano annuale delle attività CCNL 2023/2024;
  • Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell’Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 del CCNL 2019/2021;
  • Obiettivi di gestione, riportati nelle pagine che seguono.

3. L’ISTITUTO E IL TERRITORIO

Descrizione contesto territoriale specifico 

4. FINALITA’ DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA - ATTIVITA’, PROGETTI ED INIZIATIVE DIDATTICHE

5. OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

  • AMPLIARE L’OFFERTA FORMATIVA di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l’affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell’inclusione sociale (intesa come progetto di vita), della premialità e merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari (didattica per competenze, web-conoscenza, reti sociali, mondo digitale, approccio alla condivisione, riferimento all’etica e al diritto come paradigma di attuazione di una consapevole cittadinanza attiva, …) nonché delle innovazioni consentite dalle ICT;
  • STIMOLARE E SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE ‘PON’, per la Programmazione 2014-2020;
  • PROGETTARE PERCORSI FORMATIVI
  • ecc

6. LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico ai sensi dell’art.5, comma 7, del Regolamento amministrativo contabile (Decreto Interministeriale 28/8/2018, n. 129), sono presentati tutti i modelli previsti con riferimento (Modelli A, B, C, D, E) redatti dal DSGA. Detto documento contabile specifica le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e individua le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi previsti nei punti 6 e 7 della presente Relazione illustrativa.

7. LE ATTIVITÀ

8. I PROGETTI

L’attività progettuale espressa dal PFOT trova nel presente Programma la sua realizzazione.

Dal punto di vista operativo i progetti sono individuati da una sezione descrittiva, predisposta con i responsabili di progetto; nella stessa sono evidenziati gli obiettivi, i destinatari, le modalità di realizzazione, i risultati attesi, le risorse umane e materiali, nonché le strumentazioni necessari.

La corrispondente sezione finanziaria esplicita il costo di ciascun progetto.

10. PARTE I – DESCRIZIONE ENTRATE

11 PARTE II – DESCRIZIONE SPESE

Conclusioni

Si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Programma Annuale per l’anno 2024.