1) Chi nomina la commissione di gara?

Secondo l’art. 93, comma 3, la commissione di gara è nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

Nelle Istituzioni Scolastiche spetta al Dirigente scolastico nominare la commissione, con proprio atto formale nel quale vanno indicati il termine delle operazioni e gli eventuali compensi previsti per i commissari esterni, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, in modo da garantire trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa.

La commissione giudicatrice su richiesta del RUP, può svolge anche attività di supporto per la verifica dell’anomalia.

2) Da chi può essere composta la commissione di gara?

La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante,

in possesso di adeguate competenze professionali.

Della commissione giudicatrice può far parte il RUP, anche in qualità di presidente.

Nelle istituzioni scolastiche il RUP si identifica con il dirigente scolastico.

In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni.

Non possono essere nominati commissari:

a) coloro che nel biennio precedente all’indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;
b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'
articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante, in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell’annullamento dell’aggiudicazione o dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l’annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

3) E’ obbligatoria la commissione di gara?

La nomina della commissione di gara negli appalti pubblici è obbligatoria solo quando la scelta della migliore offerta è svolta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

In tal senso l’art. 93 del codice dei contratti pubblici dove si stabilisce che nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto”.

È evidente che la commissione non serve se la valutazione delle offerte viene fatta secondo il criterio del prezzo più basso; tuttavia l’ANAC rileva che il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa «è declinabile secondo quattro diverse modalità: miglior rapporto qualità/prezzo; sulla base dell’elemento prezzo; sulla base del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita; ponendo in gara un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi».

Secondo l’ANAC, anche in quest’ultimo caso la stazione appaltante procede a valutazioni di tipo tecnico, per cui propone che si ricorra obbligatoriamente alla commissione giudicatrice «in caso di utilizzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio del prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi».

Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, l'art,93 del codice dei contratti prevede che la valutazione delle offerte possa essere effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza.

Pertanto se l'aggiudicazione avviene con il criterio utilizzato del prezzo più basso non è previsto che si debba necessariamente procedere alla costituzione della commissione, ma la nomina della commissione non è esclusa. Secondo il Consiglio di Stato la nomina della commissione deve trovare applicazione solo quando il rischio di imparzialità sia concreto e non quando la selezione avvenga in modo meccanico (CDS , VI, 23/9/2008, n.4613).

Di conseguenza la nomina di una commissione tecnica è obbligatoria nel caso della stipula di contratti da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ma come dinanzi chiarito, per ragioni di imparzialità, anche quando si aggiudica con il criterio del prezzo più basso è opportuno che venga costituita una commissione.

Infatti, per soddisfare il principio di imparzialità, è opportuno che l’apertura delle buste, non sia fatta da una sola persona, sia pur esso il dirigente, ma l’operazione deve avvenire alla presenza di più persone e di tale operazione deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dalle persone presenti all’operazione di aggiudicazione.

In ambito scolastico, secondo quanto previsto dall’art.44, 1° comma, del regolamento di contabilità di cui al Decreto n.129/2018, l'esame delle offerte e la scelta di quella migliore sono effettuate in modo autonomo e informale dal Dirigente scolastico per le attività contrattuali che rientrino nella sua competenza, con esclusione quindi delle attività contrattuali che ai sensi dell’art.45, primo comma, del regolamento di contabilità scolastica fanno parte della competenza del Consiglio d’istituto.

4) Quando nominare la commissioni di gara?

Il legislatore ha espressamente statuito all’articolo 93, comma 1 del d.lgs. 18 aprile 2023, n. 36, a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità dell’azione amministrativa, che la nomina dei commissari e la costituzione della commissione di gara debbano avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

5) Da quanti membri deve essere composta la commissione di gara?

Per espressa disposizione del comma 2 dell’art. 93, del codice dei contratti pubblici la commissione è costituta da un numero dispari di componenti, non superiore a cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto individuati dalla stazione appaltante. Possono essere nominati componenti supplenti.

Le Linee guida suggeriscono di prevedere un numero di regola pari a 3, al fine di ridurre i costi della gara e velocizzare i tempi di aggiudicazione, salvo situazioni di particolare complessità nel quale il numero di commissari può essere elevato a 5.

6) E’ sempre necessario che siano presenti tutti i commissari di gara?

La commissione di gara è tenuta ad operare sempre con il plenum dei suoi componenti quando esprime attività valutative e decisorie.

La commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.

7) E’ necessario rispettare la pubblicità per le sedute della commissione di gara?

La mancata pubblicità delle sedute di gara rileva sempre come vizio della procedura, senza che occorra dimostrare una effettiva lesione della par condicio tra i concorrenti.

8) Come deve avvenire l’apertura delle buste da parte della commissione?

La Commissione di gara apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti.

La Commissione di gara dopo l'apertura dei plichi deve dare conto dei successivi accadimenti nel verbale di gara.

9) Come deve procedere la commissione alla valutazione delle offerte tecniche?

La valutazione delle offerte tecniche deve avvenire in una o più sedute riservate e quindi al riparo da possibili condizionamenti.

10) Quando è possibile aprire le offerte economiche?

Le offerte economiche devono essere aperte solo dopo la valutazione della documentazione tecnico-amministrativa, a seguito della quale, se non presentano i requisiti indicati nel bando/capitolato, vanno escluse e mantenute nella busta chiusa nel rispetto del principio di segretezza.

11) Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione di gara può stabilire criteri e punteggi successivamente alla pubblicazione del bando di gara, o dell’invio delle lettere d’invito ad offrire?

In caso di affidamento con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non è possibile che la commissione giudicatrice possa stabilire criteri e punteggi. L’art. 108 del Codice dei contratti pubblici prescrive che tutti i criteri di valutazione dell'offerta (criteri generali, sub-criteri e criteri motivazionali), nonché i relativi punteggi, siano stabiliti fin dalla formulazione del bando di gara, con conseguente esclusione di spazi integrativi, di specificazione o di articolazione degli stessi in capo alla commissione di gara.

L’amministrazione è tenuta a comunicare alle ditte nelle lettere di invito ovvero nel bando di gara quale criterio di aggiudicazione sarà applicato per selezionare la migliore offerta.

Questo significa che l’utilizzo del potere discrezionale per quanto concerne la scelta del criterio di selezione delle offerte non consente all’amministrazione, una volta che questo venga comunicato alle ditte, di poterlo modificare o integrare.

12) Qual è il procedimento di aggiudicazione della gara che deve seguire la commissione

I contraenti vengono scelti sulla base delle offerte dagli stessi presentate, la cui valutazione avviene seguendo i criteri stabiliti con il bando di gara o con la lettera d’invito.

Nel procedimento di svolgimento della gara le tre operazioni preliminari che la commissione deve svolgere sono:

  • Ammettere alla gara le imprese che risultano essere in possesso dei requisiti richiesti con il bando di gara;
  • Ammettere alla gara le imprese che abbiano presentato le offerte nei termini e secondo le modalità prescritte dal bando;
  • Escludere quelle che non si sono attenute alle regole prescritte dal bando di gara ovvero sono state presentate fuori termine.

L’esclusione dalla gara va adeguatamente motivata e può essere disposta:

  • per la mancanza dei requisiti richiesti, sia in sede di prequalificazione, sia successivamente in sede di esame delle offerte;
  • per la mancata presentazione dei prescritti documenti o per la omessa dichiarazione;
  • presentazione delle offerte con modalità diverse da quelle richieste nel bando di gara o nella lettera d’invito.

Nei confronti dei concorrenti ammessi alla gara si procede alla valutazione delle offerte e alla scelta dell’offerta migliore.

Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso si procede all’aggiudicazione nei confronti del concorrente che ha offerto il prezzo più basso. L'aggiudicazione può essere fatta dallo stesso dirigente scolastico ovvero da una commissione se costituita.

Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa si procede all’aggiudicazione nei confronti del concorrente al quale è stato attribuito il migliore punteggio nella graduatoria.

13) Fino a quando la commissione di gara deve tenere segrete le offerte pervenute?

I fondamentali principi della par condicio tra i concorrenti e del regolare, trasparente, ed imparziale svolgimento della gara, esigono che sia garantita l’assoluta segretezza delle offerte economiche fino a quando non siano state valutate l’ammissibilità dei partecipanti e le componenti tecnico-qualitative dell’offerta.

14) Fino a quanto la commissione di gara può operare?

La commissione di gara è un organo straordinario e temporaneo per svolgere compiti di natura essenzialmente tecnica. Essa ha, quindi, la specifica funzione di esame e valutazione delle offerte formulate dai concorrenti, per l'individuazione del miglior contraente possibile. La sua attività si concreta nella cosiddetta aggiudicazione provvisoria che acquisisce rilevanza esterna solo in quanto recepita ed approvata con l'aggiudicazione definitiva dall’amministrazione appaltante, ossia dall’istituzione scolastica. Ciò comporta che, fino a quando tale approvazione non è intervenuta, la commissione può riesaminare, in autotutela, il procedimento di gara già espletato.

15) In cosa consiste l'atto di aggiudicazione della gara

L’aggiudicazione è l’atto finale della gara. Il codice dei contratti pubblici impone l’emanazione di un atto di aggiudicazione a cui deve seguire la stipula del contratto.

L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta.

L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalla legge, la stipulazione del contratto deve avvenire entro i successivi 30 giorni, per i contratti sottosoglia, ovvero entro 60 giorni per i contratti sopra soglia, salvo diverso termine previsto nel bando