Chiedo gentilmente se tra le novità, del Decreto Legislativo n. 105/2022 riguardo la fruizione del congedo parentale, ci sia la possibilità di autorizzare entrambi i genitori di assentarsi dal lavoro nello stesso giorno.
Risposta
Con riferimento al quesito che si riscontra si chiarisce che la nuova normativa sui congedi di maternità e paternità di cui al d.L.vo n.105/2022, non ha modificato i limiti del congedo le le modalità di fruizione. Pertanto considerato che l'Art. 32, comma 4, d.lgs.n.151 del 2001, riconosce a ciascun genitore un diritto autonomo alla fruizione del congedo parentale la fruizione può avvenire anche contemporaneamente.
La norma prevede che la madre e il padre si possono assentare per un periodo continuativo o frazionato della durata massima di sei mesi ciascuno e per un periodo massimo complessivo di 10 mesi. Qualora, però, il padre chieda di usufruire di un periodo di astensione anche non continuativa non inferiore a tre mesi gli può essere concesso un mese in più "extra" per seguire il figlio; così il suo limite personale di astensione dal lavoro viene elevato a sette mesi, e complessivamente il periodo usufruibile da ambedue i genitori viene elevato da dieci a undici mesi. Il padre può richiedere il congedo parentale:
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fin dalla nascita del bambino, cioè durante i mesi di astensione post partum della madre;
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anche in coincidenza con la fruizione dei periodi di allattamento della madre;
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anche contemporaneamente alla madre.
Di conseguenza si chiarisce che i periodi di congedo parentale si ripartiscono tra madre e padre secondo le necessità del singolo caso, fermo restando che la madre non può assentarsi per più di sei mesi, il padre può assentarsi per sette mesi solo se la madre non ha superato i quattro mesi, poiché il totale complessivo tra i due genitori non può superare 11 mesi. Il genitore ha diritto al congedo anche se il figlio non è convivente.
La madre non può utilizzare i quattro mesi di congedo parentale del padre, anche in caso di rinuncia di questi. La legge ha attribuito un diritto originario al congedo per la madre e il padre. Questo significa che i mesi di congedo parentale residui possono essere goduti solo dal padre e non sono trasmissibili alla madre, che continua a poter godere al massimo di sei mesi.
La precedente normativa consentiva alla madre di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria, per un periodo di sei mesi entro il primo anno di vita del bambino e, in alternativa, alla madre tale facoltà era stata estesa anche al padre lavoratore, a condizione che entrambi fossero lavoratori dipendenti. La legge ora consente invece ai due genitori di chiedere anche contemporaneamente il congedo. Non solo, ma è anche possibile che il padre utilizzi il congedo e la madre i riposi per allattamento, l'inverso non è previsto.










