Il dirigente ha ricevuto la richiesta di permesso retribuito da una prof.ssa con contratto a tempo determinato (con decorrenza il 31/08/2023) che è obbligata a presentarsi in Tribunale per rendere testimonianza giudiziale in un processo. Su tale problematica, dato che il processo non è svolto nell'interesse di questa amministrazione, ma di un altro Istituto scolastico statale, in accordo con il sindacato è stato consigliato alla dipendente di richiedere un giorno di ferie. La prof.ssa citata in giudizio in qualità di testimone per un processo che riguarda il papà di un alunno della scuola statale dove ha lavorato nello scorso anno scolastico, ha diritto al permesso retribuito?
Risposta
I dipendenti civili dello Stato chiamati a rendere testimonianza in giudizi civili o penali, non possono sottrarsi all'assolvimento di tali funzioni senza incorrere nelle sanzioni penali e civili previste dalla legge. L'ingiustificata assenza del chiamato, infatti, viene punita con una sanzione pecuniaria e, successivamente, può essere disposto l'accompagnamento del testimone da parte della Forza Pubblica.
Si tratta quindi di funzioni a carattere obbligatorio, irrinunciabili, di evidente interesse pubblico, in relazione alle quali le istituzioni scolastiche devono consentire ai propri dipendenti, che ne siano investiti, di poterle assolvere senza subire alcun pregiudizio. Delle funzioni di cui trattasi può essere investito tutto il personale dipendente delle istituzioni scolastiche: il dirigente scolastico, il personale docente, educativo e il personale amministrativo tecnico ed ausiliario.
Tuttavia, va rilevato che non esiste alcuna disposizione normativa specifica che consenta di riconoscere il permesso retribuito per rendere testimonianza. Di conseguenza, il dipendente che viene chiamato a rendere testimonianza per giustificare l'assenza dal servizio, deve imputare tale assenza a ferie, a permesso breve o al permesso retribuito per particolari motivi personali; vale a dire che il dipendente deve sopportare l'onere del permesso nonostante sia obbligato a rendere testimonianza. Nel caso di dipendenti a tempo determinato si parla ferie o di permessi brevi con recupero ai sensi dell'art. 16 del CCNL 29/11/2007.
In proposito l'ARAN rispondendo a specifico quesito, in data 1/4/2005, ha fatto presente che la testimonianza per fatti non di ufficio può essere fatta rientrare tra i casi per i quali è possibile concedere il permesso retribuito (3 giorni all'anno) per gravi motivi personali e familiari. Secondo l'ARAN, infatti, solo la testimonianza svolta nell'interesse dell'amministrazione è equiparata all'effettivo servizio, mentre qualora la stessa riguardi solo il dipendente, quest'ultimo deve poter assolvere all'obbligo di presentarsi in tribunale sulla base delle opportunità offerte dal CCNL che prevede a questo riguardo le ferie ed i permessi retribuiti di cui sopra. Quindi, nel caso in cui il dipendente chieda di assentarsi dal servizio per rendere una testimonianza svolta nell'interesse dell'Amministrazione, tale assenza verrà giustificata o per l'intera giornata o per il tempo necessario all'assolvimento di tale compito.
Invece, nel caso in cui l'assenza sia dovuta per rendere una testimonianza giudiziale ed essa non è svolta nell'interesse dell'Amministrazione, essa sarà imputata a ferie, permesso a recupero o permesso per particolari motivi personali.










