Con la Raccomandazione n. 1/2025, l’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità interviene su una questione sempre più frequente nelle scuole: l’accesso in classe dei terapisti e professionisti sanitari esterni incaricati dalla ASL o da enti accreditati per l’attuazione dei piani terapeutici individuali di studenti con disabilità.

L’intervento nasce da una segnalazione di una madre romana, il cui figlio, affetto da disturbo dello spettro autistico e riconosciuto ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992, non ha potuto beneficiare della continuità terapeutica in orario scolastico perché la scuola aveva subordinato l’ingresso del medico specialista al consenso scritto di tutti i genitori della classe.

Il caso: consenso dei genitori e interruzione della terapia

Secondo quanto accertato dal Garante, il dirigente scolastico aveva fatto sottoscrivere ai genitori un modulo di “consenso informato” per l’accesso in classe dell’esperto, contenente dichiarazioni di adesione e garanzie sulla tutela della privacy.
In mancanza dell’unanimità dei consensi, l’accesso del terapista è stato negato, con la conseguente sospensione del piano terapeutico previsto dalla ASL.

Una prassi, sottolinea il Garante, non isolata: diversi istituti pretendono ancora il consenso collettivo o la produzione di documenti aggiuntivi (come il casellario giudiziale o i carichi pendenti del terapista), aggravando in modo illegittimo la procedura e creando ostacoli all’attuazione dei progetti riabilitativi.

Il richiamo del Garante: diritto alla salute e all’inclusione scolastica prevalgono

L’Autorità – istituita con il D.Lgs. 20/2024 in attuazione della legge delega n. 227/2021 – ribadisce che tali comportamenti sono in contrasto con i principi nazionali e sovranazionali in materia di diritti delle persone con disabilità, in particolare con la Convenzione ONU del 2006, ratificata con la legge 18/2009.

Nella Raccomandazione si legge che:

«La richiesta del consenso da parte di tutti i genitori all’accesso di esperti esterni si pone in contrasto con l’obbligo, per le istituzioni scolastiche, di assicurare la piena attuazione dei diritti alla salute e allo studio degli alunni con disabilità».

Il Garante evidenzia che i professionisti sanitari incaricati dalla ASL o da strutture accreditate operano già sotto la vigilanza del Servizio Sanitario Nazionale, e la loro presenza in classe, limitata al solo alunno interessato, non viola la privacy degli altri studenti, poiché l’attività terapeutica si svolge sempre in compresenza del docente.

La raccomandazione alle scuole e agli Uffici scolastici regionali

Alla luce delle verifiche condotte, l’Autorità Garante formula una raccomandazione chiara e vincolante di indirizzo:

  • l’autorizzazione all’accesso in classe dei terapisti spetta esclusivamente al Dirigente Scolastico;

  • è sufficiente la comunicazione preventiva ai docenti e alle famiglie degli altri alunni;

  • il professionista deve sottoscrivere una dichiarazione di riservatezza e impegnarsi a non interagire con studenti diversi dall’alunno destinatario dell’intervento;

  • nessuna richiesta di consenso dei genitori o dei docenti può condizionare o ritardare l’attuazione del piano terapeutico.

L’Autorità chiede inoltre agli Uffici Scolastici Regionali di diffondere la raccomandazione presso tutte le istituzioni scolastiche – pubbliche, paritarie e private – e di sollecitare la modifica dei regolamenti d’istituto che contengano procedure difformi o più restrittive.

Un principio fondamentale: integrazione e cura come diritti indivisibili

Il documento riafferma un principio cardine del sistema inclusivo italiano: l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, sancita dalla legge 104/1992 e dalle Linee guida ministeriali del 4 agosto 2009, non può essere separata dal diritto alla salute.
Il Piano Educativo Individualizzato (PEI), infatti, deve armonizzarsi con il piano terapeutico personalizzato, garantendo un intervento unitario tra scuola, famiglia e servizi socio-sanitari.

Come ricorda il Garante:

“La comunità scolastica e i servizi locali hanno il compito di prendere in carico la persona con disabilità e di predisporre le condizioni per la sua piena partecipazione alla vita sociale, eliminando ostacoli e barriere di tipo fisico e culturale”.

Conclusione

La Raccomandazione n. 1/2025 segna un passo importante verso una scuola realmente inclusiva, che non subordina l’esercizio dei diritti fondamentali a formalità burocratiche o consensi impropri.
Il richiamo del Garante invita i dirigenti scolastici a un atto di responsabilità e conoscenza giuridica, restituendo al diritto allo studio e alla salute il valore prioritario che la Costituzione e le convenzioni internazionali gli attribuiscono.