Con il DPR n.134 dell'8 agosto 2025, in vigore dal 10 ottobre 2025, sono apportate significative modificazioni all DPR 249/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria) per contrastare in modo più incisivo episodi di violenza fisica o psicologica, bullismo e cyberbullismo.
Le scuole sono chiamate a rafforzare il monitoraggio di situazioni a rischio, comprese quelle legate all’uso o abuso di alcol e sostanze stupefacenti.
Le modifiche in ambito disciplinare riguardano:
- Le infrazioni di tipo disciplinare non possono influire sulla valutazione delle singole discipline, poiché esse costituiranno elemento per l’attribuzione del voto di comportamento.
- Nei periodi di allontanamento per infrazione disciplinare non superiori a quindici giorni, è necessario prevedere soluzioni che favoriscano una relazione tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori, in maniera tale da preparare il rientro in aula dello studente oggetto di sanzione.
- In caso di allontanamento dalle lezioni per infrazione disciplinare fino a due giorni, il consiglio di classe dovrà assegnare un’attività di approfondimento, adeguatamente motivata, sulle conseguenze dei comportamenti che hanno giustificato la sanzione, da svolgersi a scuola. Gli Istituti avranno in carico, pertanto, l’individuazione dei docenti incaricati di attivare tali attività.
- In caso di allontanamento dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe dovrà prevedere, con adeguate motivazioni, delle attività di cittadinanza attiva e solidale, in misura proporzionale all’orario scolastico e al numero di giorni di allontanamento. Tali attività dovranno essere inserite nel PTOF e dovranno aver luogo aver luogo presso strutture ospitanti, con le quali l’istituzione scolastica stipulerà convenzioni. Nel corso di tali attività, l’obbligo di vigilanza è a cura delle strutture in questione, le quali dovranno comunicare anche eventuali assenze. Enti, associazioni ed enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere i ragazzi, mediante partecipazione ad apposito avviso pubblico dell’USR di riferimento, che si preoccuperà di verificarne i requisiti e aggiornare annualmente l’elenco delle strutture ospitanti. Le scuole, da parte loro, dovranno individuare le figure referenti. Il mancato o parziale svolgimento di tale attività sarà valutato nell’ambito dell’attribuzione del voto di comportamento. Si segnala che l’introduzione del comma 8ter recita: “Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale dovranno corrispondere ai tre quarti dell’orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell’anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline“. In caso di indisponibilità di strutture ospitanti, le attività di cittadinanza solidale dovranno avvenire a vantaggio della comunità scolastica. Il Consiglio di classe può decidere, altresì, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo non superiore “ai tre quarti dell’orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità“.
- Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola “promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica“. L’allontanamento per un periodo superiore a quindici giorni può essere determinato, commisuratamente alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo, anche in caso di:
– reati che violano la dignità e il rispetto della persona
– pericolo per l’incolumità delle persone,
– in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico degli studenti. In tale caso, la durata dell’allontanamento.
Questo nuovo regolamento interviene anche nell’ambito del bullismo e del cyberbullismo, abuso di alcool e sostanze stupefacenti. In particolare si prevede:
- Il Patto Educativo di Corresponsabilità deve essere integrato con l’impegno della scuola e delle famiglie a collaborare per consentire di fare emergere episodi riconducibili al bullismo e al cyberbullismo, oltre a situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, oppure di altre forme di dipendenza.
- Le scuole dovranno indicare in maniera dettagliata, nei Patti di cui sopra, le attività formative e informative per studenti e famiglie, con particolare riferimento all’uso sicuro e consapevole della rete internet.
DPR 8 agosto 2025, n. 134 - Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. Entrata in vigore dal 10/10/2025
Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249, sono apportate le seguenti modificazioni:
seguente: «disabilità»;
bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool
o di sostanze stupefacenti e di altre forme di dipendenza.»;
scolastiche» sono inserite le seguenti: «del sistema nazionale di
può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole
discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di
soppresse e le parole: «dalla comunità scolastica» sono sostituite
dalle seguenti: «dalle lezioni»;
sono inserite le seguenti: «dalla comunità scolastica»;
sostituite dalle seguenti: «dalle lezioni»;
giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica,
lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo
lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con
adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze
disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione
scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano
i docenti incaricati di realizzare le attività di cui al primo
periodo.
lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il
consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di
cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico
relativo al numero di giorni per i quali è deliberato
l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo, inserite
all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si
svolgono presso le strutture ospitanti di cui al quinto periodo, con
le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria
autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il
coordinamento con le medesime. Le convenzioni di cui al secondo
periodo disciplinano il percorso formativo personalizzato di
attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità,
il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture
ospitanti, nonchè le rispettive figure di riferimento. Durante le
attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza
sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture
ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche
eventuali assenze. Gli enti, le associazioni e gli enti del Terzo
settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere
lo studente in attività di cittadinanza attiva e solidale attraverso
la partecipazione all'avviso pubblico, contenente i requisiti e i
criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito,
predisposto dall'Ufficio scolastico regionale competente il quale,
con successivo provvedimento, approva gli elenchi degli enti, delle
associazioni e degli enti del Terzo settore idonei ad accogliere lo
studente. A seguito delle attività di verifica del mantenimento dei
requisiti citati, svolte dal medesimo Ufficio scolastico regionale, e
dell'acquisizione delle ulteriori manifestazioni di interesse
pervenute, il competente Ufficio aggiorna annualmente gli elenchi di
cui al quinto periodo. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della
loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione
di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, da
remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta
Formativa. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di
cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di
classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di
attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre
quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della
validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione
degli apprendimenti delle singole discipline.
ospitanti di cui al comma 8-ter, dovuta all'inidoneità delle stesse
a causa dell'assenza dei requisiti individuati dal comma 8-ter,
quinto periodo, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni
di interesse di cui al medesimo comma, le attività di cittadinanza
attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della
comunità scolastica.
piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti
coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità
scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle
attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel
gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario
scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e
nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e
gradualità di cui al comma 5.
giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove
necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un
responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità
scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche
quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il
rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità
delle persone, nonchè in presenza di atti violenti o di aggressione
nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli
studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata
alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di
pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma
seguente: «circostanziati» e la parola: «incolpato» è sostituita
dalla seguente: «responsabile»;
seguente: «irrogate»;
dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per
consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del
bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool
o di sostanze stupefacenti, nonchè di altre forme di dipendenza.
educativo di corresponsabilità, definendo in maniera dettagliata le
attività formative e informative che intendono programmare a favore
delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con
particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete
seguente: «triennale»;
transitorie e finali»;
«secondaria di primo grado»;
autonomia e, comunque, entro il termine di trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento, adeguano il
Regolamento di istituto alle previsioni di cui all'articolo 4, commi
8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies.»;
delle strutture ospitanti, di cui all'articolo 4, comma 8-ter, quinto
periodo, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono
effettuate a favore della comunità scolastica.».
Art. 2 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivarenuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Leamministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsticon le risorse umane, finanziarie e strumentali previste alegislazione vigente. Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare.