La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 28853 del 31 ottobre 2025, ha confermato la linea di assoluta severità nei confronti dei docenti che, con il loro comportamento, minano il rapporto fiduciario con studenti, famiglie e istituzione scolastica.
Il caso riguardava un insegnante che, durante una rappresentazione teatrale dedicata alla Giornata della Memoria, aveva interrotto l’evento contestando pubblicamente fatti e dati relativi allo sterminio degli ebrei. Una condotta ritenuta gravemente lesiva della funzione docente, tanto da giustificare la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per cinque mesi.
I fatti: una contestazione pubblica inappropriata durante il Giorno della Memoria
Il 26 febbraio 2023, nel corso di una commemorazione sulla Shoah organizzata dall’istituto scolastico, il docente aveva interrotto la rappresentazione criticando ad alta voce i dati storici presentati, mettendo in discussione numeri e testimonianze delle vittime dello sterminio nazista.
La sanzione disciplinare era stata impugnata davanti al Tribunale e poi alla Corte d’Appello di Milano, che avevano confermato la decisione dell’amministrazione scolastica.
Il docente si era quindi rivolto alla Cassazione lamentando la mancata ammissione di prove utili a ricostruire la vicenda e la valutazione sproporzionata della sanzione, anche per l’uso – a suo dire improprio – di precedenti disciplinari non più rilevanti.
La decisione della Cassazione: i doveri del docente non sono “neutri”
La Corte rigetta il ricorso e ribadisce principi fondamentali sul ruolo e sulla responsabilità professionale dell’insegnante.
Secondo la Cassazione:
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il comportamento contestato era incontestabilmente provato (anche tramite registrazioni audio/video agli atti);
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la condotta risultava gravemente in contrasto con la funzione docente, che richiede di promuovere «con l’esempio» il valore della conoscenza, del rispetto e del confronto civile;
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l’intervento del docente, per tempi, modi e contenuti, aveva leso l’immagine della scuola e la fiducia di studenti e famiglie.
La Corte ribadisce un concetto centrale: il docente non può esercitare la propria libertà di espressione prescindendo dal contesto educativo, soprattutto in momenti ad alta valenza civile e formativa.
Proporzionalità della sanzione: i precedenti disciplinari possono essere valutati
Uno dei motivi del ricorso riguardava l’uso di precedenti disciplinari risalenti a più di due anni, che il docente riteneva non più valorizzabili ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.
La Cassazione disattende la censura e chiarisce:
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il limite dei due anni vale solo per la recidiva strettamente intesa;
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i precedenti ben più risalenti possono essere considerati come elementi confermativi della personalità professionale del dipendente e della gravità complessiva del comportamento.
Richiamando la propria giurisprudenza (Cass. 14453/2017, Cass. 8803/2020), la Corte estende tale principio anche alle sanzioni “conservative”, non solo a quelle espulsive.
In questo caso, la Corte d’Appello aveva valutato la sospensione di cinque mesi come proporzionata non soltanto in funzione dei precedenti, ma soprattutto per:
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il contesto altamente simbolico (Giorno della Memoria);
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l’effetto pubblico e immediato del comportamento;
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l’importanza del ruolo educativo dell’insegnante.
Il limite del giudizio di Cassazione: non è un “terzo grado di merito”
Segue un ulteriore richiamo importante:
la Cassazione ribadisce che non può essere utilizzata per rivalutare le prove o riesaminare nel merito i fatti di causa.
Il docente, infatti, non aveva neppure riportato integralmente le richieste istruttorie che lamentava fossero state ingiustamente ignorate dai giudici di merito.
Mancanza che rende il motivo inammissibile.
La decisione rappresenta un passaggio significativo per tre motivi:
1. La funzione docente ha una dimensione etica e civile
La Cassazione riafferma che il comportamento dell’insegnante non è giudicabile solo in termini tecnici, ma nella sua effettiva capacità di condizionare studenti, famiglie e comunità scolastica.
2. Gli eventi istituzionali hanno un valore educativo da rispettare
Interrompere una commemorazione ufficiale, soprattutto sulla Shoah, assume una gravità particolare perché mette in discussione:
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il messaggio formativo;
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il valore simbolico della scuola;
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la fiducia delle famiglie nella neutralità educativa.
3. Le sanzioni disciplinari devono essere severe quando è compromesso il rapporto fiduciario
La sospensione di cinque mesi è ritenuta proporzionata perché il comportamento ha inciso sul nucleo identitario della funzione docente.
La sentenza n. 28853/2025 conferma una linea di rigore verso comportamenti che, pur non costituendo offese dirette, manifestano un gravissimo scostamento dai doveri educativi del docente.
Nelle istituzioni scolastiche, e soprattutto durante attività dal forte valore civile come la commemorazione della Shoah, il rispetto dei principi costituzionali, della storia e della sensibilità degli studenti non è negoziabile.
Per i dirigenti scolastici, la pronuncia costituisce un utile riferimento operativo nelle valutazioni disciplinari e nella gestione dei comportamenti che incidono sulla dimensione etica e relazionale della funzione docente.







