Il provvedimento del Dirigente Scolastico con il quale sono attribuite 16 ore di insegnamento di lingua comunitaria francese e 2 ore di completamento presso altro istituto in luogo delle 18 in precedenza riconosciute – sul presupposto di una previsione di dotazione di organico illegittima –è riconducibile alla categoria privatistica delle determinazioni per l'organizzazione degli uffici e gestione dei rapporti di lavoro, assunte dagli organi preposti con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 29/1993, ora art. 5 del d.lgs. n. 165/2001. Lo stesso deve, quindi, intendersi come atto privatistico gestionale, nei cui confronti la giurisdizione del Giudice Ordinario non subisce alcuna limitazione cognitiva derivante dagli artt. 4 e 5 della legge n. 2248/1865 All. E, avendo il giudice il potere di adottare nei confronti delle pubbliche amministrazioni tutti i provvedimenti di accertamento, costitutivi o di condanna richiesti dalla natura dei diritti tutelati ai sensi dell'art. 68, comma 2 –ora 63 –del d.lgs. citato.
Tribunale sez. lav. - Lanciano, 28/01/2019, n. 11