Il conto consuntivo dell'esercizio precedente viene predisposto dal Direttore SGA, di norma, entro il 15 marzo di ogni anno salvo eventuali proroghe. Infatti quest'anno la scadenza è stata spostata al 14 aprile 2023. Al Direttore compete altresì predisporre gli allegati al conto consuntivo, e cioè:
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elenco dei residui attivi e passivi;
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situazione amministrativa definitiva;
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prospetto delle spese per il personale;
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rendiconto dei progetti/attività;
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riepilogo per tipologia di spesa.
Il Conto consuntivo è corredato da una dettagliata relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. La relazione illustrativa della gestione evidenzia, altresì, in modo specifico le finalità e le voci di spesa cui sono stati destinati i fondi eventualmente acquisiti con il contributo volontario delle famiglie, nonchè quelli derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015 e quelli reperiti ai sensi dell'articolo 43, comma 5.
I revisori esprimono con una relazione il proprio parere sul conto consuntivo.Il conto consuntivo è sottoposto dal dirigente scolastico, entro la stessa data del 14 aprile, all'esame dei revisori dei conti che esprimono il proprio parere con apposita relazione entro il successivo 15 maggio.Il conto consuntivo, corredato della relazione dei revisori dei conti, è quindi trasmesso al Consiglio d'istituto, che lo approva entro il 30 maggio dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce.
Il conto consuntivo, approvato dal Consiglio d'istituto in difformità dal parere espresso dai revisori dei conti, è trasmesso entro il 10 giugno, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza, dal dirigente scolastico all'Ufficio scolastico regionale, unitamente agli allegati, al programma annuale, alle relative variazioni e delibere, nonchè a una dettagliata relazione che dia conto dei motivi per i quali il conto consuntivo è stato approvato in difformità dal parere dei revisori dei conti.Nel caso in cui il Consiglio d'istituto non delibera sul conto consuntivo entro la data indicata nel comma 3, il dirigente scolastico ne dà comunicazione immediata ai revisori dei conti e all'Ufficio scolastico regionale, che nomina, entro i dieci giorni successivi alla comunicazione, un commissario ad acta il quale provvede al predetto adempimento entro quindici giorni dalla nomina.
Entro quindici giorni dall'approvazione il conto consuntivo è pubblicato, ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 136 della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito dell'istituzione medesima, sezione amministrazione trasparente.